Ricorso al prefetto » Se L’automobilista non viene ascoltato la multa è nulla

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Ricorso al prefetto » Obbligo di ascoltare il trasgressore pena la nullità della multa

Come abbiamo ampiamente spiegato in numerosi articoli, in caso di contravvenzione, il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. Le norme del Codice della Strada consentono di presentare il ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.

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Multa e ricorso al prefetto » Richiesta di audizione

In caso di infrazioni al codice della strada, quando, con la presentazione del ricorso al prefetto, l’automobilista chiede di essere ascoltato, l’amministrazione non può tirarsi indietro.

Se lo fa, la multa comminata al trasgressore va annullata.

Dunque, possiamo dire che è nulla la multa per violazione del codice della strada se il trasgressore che ne ha fatto richiesta non viene ascoltato.

Multa e richiesta di audizione al prefetto » Cosa dice la legge

In materia di ordinanze esiste, infatti, una regola procedimentale di carattere generale che prescrive il diritto degli interessati a essere sentiti dall'autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notifica della violazione.

Si tratta dell articolo 18 della legge 689/1981 il quale recita: Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

E, più in particolare, vi è una norma specifica del Codice della strada, l’articolo 204 del Dlgs 285/1992, che prevede l’obbligo del prefetto che irroga la sanzione, a tutela del diritto di difesa del trasgressore di sentire gli interessati che ne abbiano fatta richiesta.

In caso contrario l’ordinanza ingiunzione diventa illegittima.

Multa e richiesta di audizione al prefetto » La giurisprudenza

Anche consoldidata giurisprudenza parla chiaro in questo caso. Infatti, in tema di sanzioni amministrative il contraddittorio, tra l’autorità amministrativa e il ricorrente che l’abbia richiesto, costituisce un obbligo per la prima e una garanzia per il secondo (il cittadino), pertanto l’ordinanza prefettizia che ingiunge il pagamento di una sanzione è nulla senza la previa audizione richiesta con ricorso dall'interessato.

Questo importante principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione la quale, con la sentenza 13622/2009, intervenendo sul tema di sanzioni amministrative, ha chiarito che: la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto istanza, da parte dell'autorità competente costituisce violazione di una regola procedimentale la cui osservanza è prescritta, in generale, dalla legge numero 689 del 1981 e, in particolare, per le violazioni al codice della strada, a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, con la conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell'ordinanza di ingiunzione emessa a conclusione di questa fase.

Multa e richiesta di audizione al prefetto » Considerazioni

Un'automoblista multato potrebbe presentare, anche se ritiene comunque di avere torto, la richiesta di audizione personale nel proprio ricorso al Prefetto, contando sul fatto che di essa, molto spesso, non si tiene conto.

Così facendo, presentando successivamente un ricorso al Giudice di Pace nei successivi 30 giorni dall'emissione, si può impugnare l’ordinanza ingiunzione illegittima e vedersi definitivamente annullata la multa.

L’ordinanza ingiunzione può quindi essere annullata, in un successivo giudizio davanti al giudice di pace, se la Prefettura non riesce a provare l’avvenuta convocazione richiesta dal ricorrente.

Agli atti del processo, quindi, deve essere prodotto l’avviso di ricevimento che provi che l’interessato ha effettivamente ricevuto l’avviso di convocazione.

L’onere di provare la notifica dell'invito all'audizione grava ovviamente sulla pubblica amministrazione.

Quest’ultima, quindi, deve fornire i dati che dimostrino che la notifica dell'avviso di convocazione sia stata eseguita, ad esempio con individuazione del numero postale della raccomandata, nonché gli atti attestanti l’avvenuta ricezione di tale invito da parte dell'opponente, suffragandone la regolarità.

Ricordiamo in ultimo che, nel caso in cui sia stata fatta richiesta per l’audizione personale, il termine che ha il prefetto per decidere sul ricorso (120 giorni dalla ricezione del verbale, del ricorso e degli atti relativi all'istruttoria prodotti dall'organo accertatore) resta sospeso per tutto il periodo intercorrente tra la data di notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza e l’udienza medesima.

23 Ottobre 2013 · Carla Benvenuto


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