Multa annullata per vizi formali? » Le spese processuali non vanno compensate tra le parti

Anche se la multa viene annullata per vizi formali, le spese di lite non vanno compensate tra le parti.

E' illegittimo il comportamento del giudice che compensa le spese di lite solo perché la multa risulta annullata per vizi formali.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 22556/14.

Come sappiamo quando si effettua il ricorso per una multa, presso il giudice di pace, si è costretti ad anticipare delle spese che, il più delle volte, sfiorano l’importo della stessa sanzione.

In tale fattispecie, però, sussiste la possibilità, in caso di vittoria, di recuperare le somme anticipate, con la condanna delle spese processuali della parte soccombente, ovvero l'amministrazione.

Di norma, però, quando il contribuente vince il giudizio di opposizione esclusivamente per vizi formali, come ad esempio quando il verbale di multa presenta un'erronea indicazione delle generalità del conducente, il giudice tende a compensare le spese tra le parti.

Questo significa che ognuno si fa carico dei propri costi.

Ciò, di fatto, è un danno esclusivamente per il contribuente, perché, in realtà, è solo lui che sostiene le spese processuali.

L'automobilista che propone il ricorso, infatti, deve pagare il famigerato contributo unificato: in più, l’amministrazione non paga avvocati, potendosi costituire a mezzo dei propri dipendenti. Al contrario il cittadino è costretto a valersi sempre di un legale di fiducia, pagandolo.

Con questa ridicola prassi, dunque, anche quando il contribuente vince il ricorso alla multa, di fatto è come se avesse perso la causa.

Ma, per fortuna, con la pronuncia esaminata, gli Ermellini hanno affermato che, anche in caso di annullamento della multa per vizi formali, le spese processuali debbano essere poste a carico dell'amministrazione. Ciò perché gli errori procedurali dell’ente non sono meno gravi di quelli sostanziali.

A parere dei giudici del Palazzaccio, dunque, è illegittima la sentenza secondo cui l’automobilista che si vede annullare il verbale, per vizi formali, dovrebbe poi pagarsi da solo l’avvocato e non vedersi rimborsare il contributo unificato.

24 Ottobre 2014 · Giuseppe Pennuto


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