Multa » Agente può elevarla dal computer senza compilare verbale

Un agente di polizia ha la possibilità di elevare la multa dal computer senza dover per forza redigere il verbale.

L’originale della multa elevata al trasgressore, può essere costituito dal file creato direttamente dal pc del comando, senza dover per forza prima passare per il documento cartaceo, a condizione che la contestazione immediata dell'addebito al trasgressore sia impossibile.

Inutile, quindi, correre dietro la macchina, quando ciò sia impossibile, e staccare il classico fogliettino con la multa.

L'agente contravventore, quindi, può, in un momento successivo e comodamente dal proprio ufficio, redigere un verbale di accertamento di infrazioni stradali già in forma digitale ed automatizzata senza quindi prima compilare l’originale cartaceo.

Questa prassi, però, è consentita solamente nei casi in cui non si possa procedere alla contestazione immediata dell'addebito al trasgressore, come, ad esempio, quando questi proceda a una velocità così elevata da rendere impossibile un inseguimento.

Ciò è quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione 20560/14.

A parere degli Ermellini, non commette, pertanto, il reato di falsità materiale, l'agente accertatore che, convalidando l’infrazione dell'automobilista, anziché redigere la multa contestualmente, ed eventualmente notificandola al conducente, si rechi in ufficio e inserisca direttamente i dati del trasgressore nel sistema informatico, emettendo, così, delle copie conformi di atti pubblici inesistenti.

Come chiarito dalla pronuncia citata, infatti, non si può, in questi casi, parlare di una totale assenza dell'originale dell'atto di accertamento.

Anche se redatto in forma digitale ed automatizzata, come consentito dal codice della strada, l’originale del verbale di multa esiste ed è proprio rappresentato dal documento digitale, ovvero dai file immodificabili inseriti nel sistema operativo del Comune.

Nella fattispecie, si tratta di un sistema di redazione del verbale di multa consentito dalla legge, nei casi in cui il pubblico ufficiale non possa procedere alla contestazione immediata dell'addebito al trasgressore.

7 Giugno 2014 · Gennaro Andele


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