Multa ad autoveicolo con targa straniera
In caso un veicolo munito di targa straniera abbia commesso un'infrazione a il conducente può effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta,
Salve, sono stato contravvenzionato dai vigili urbani ai sensi articolo 7 del cds per divieto di transito, a bordo di auto straniera, ho dovuto pagare il verbale sul posto, i quali dicevano se non pagavo sul posto mi sequestravano il veicolo sino a pagamento avvenuto. Vi chiedevo: è previsto il sequestro del veicolo perche straniero, o avevo 60 giorni di tempo per pagare il verbale come previsto?
Cordiale saluti.
Salvatore.
In caso di fermo di veicolo munito di targa straniera che abbia commesso un'infrazione al codice della strada il conducente può effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta, se ammesso, ma in questo caso non potra' successivamente proporre ricorso.
In alternativa potra' pagare una “cauzione” pari allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell'UE (o comunque aderente all'accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta' della sanzione massima negli altri casi. Il pagamento della cauzione non pregiudica la possibilita' di ricorrere, quindi e' bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.
Se non viene effettuato ne' il pagamento in misura ridotta ne' il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.
Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell'UE, e che non abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano (desumibile dalla lettera di assunzione presso un'impresa o una società italiana, dalla busta paga, etc.).
In caso di mancato fermo del veicolo, invece, la notifica del verbale viene effettuata al proprietario del mezzo entro 360 giorni.
Se previsto dagli accordo tra gli stati interessati e' possibile poi procedere all'esazione coattiva nei confronti del soggetto residente all'estero.
Fonte: Sito dell'ACI e codice della strada articolo207