Morosità vecchie bollette » Ritorna il corrispettivo C-mor

Morosità vecchie bollette » Ritorna il corrispettivo C-mor

In sintesi, il C-mor funzionava così: quando un cliente moroso nei confronti del suo fornitore di energia elettrica decideva di passare ad un'altra compagnia fornitrice, il primo perdeva lo strumento di persuasione più efficace per tutelare il proprio credito, ovvero il distacco dell'utenza.

Per risolvere il problema, era stato elaborato un sistema indennitario, il quale assicurava al venditore uscente la riscossione di almeno una parte del credito verso il proprio vecchio cliente moroso.

Il meccanismo era congegnato in modo per cui la provvista necessaria al “ristoro” del vecchio fornitore fosse fornita dallo stesso cliente moroso, che si vedeva addebitare in bolletta, dal nuovo fornitore, una somma a titolo di “costo aggiuntivo per il trasporto dell'energia elettrica”, ovvero il corrispettivo C-mor.

C-mor: la sentenza del Tar

Poi, con la pronuncia numero 683 del 14 Marzo 2013, il Tar della Lombardia, Sezione Terza, aveva disposto che doveva essere annullato il provvedimento dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas che aveva introdotto il cosiddetto sistema indennitario c-mor.

Si leggeva, infatti, nella pronuncia che: nella misura di contrasto al fenomeno del “turismo energetico” - vale a dire il comportamento opportunistico dei clienti finali che intenzionalmente omettano, in vista del passaggio ad altro fornitore ( “switching”), il pagamento delle ultime bollette, confidando sul fatto che, una volta passati al nuovo esercente, il precedente operatore non disponga più di strumenti compulsori efficaci per tutelare il proprio credito - introducendo obblighi ad hoc in capo al nuovo fornitore l’obbligo di richiedere al nuovo cliente anche il pagamento delle somme dovute al precedente fornitore, con una voce in bolletta denominata C-Mor, dovendosi osservare che non si tratta di un intervento legittimato dalla necessità di ristabilire un contraddittorio paritario mediante atti sostitutivi di un’attività negoziale privata inesistente bensì di una disciplina posta tutta dal lato dell'offerta di servizi: esistono dunque convincenti ragioni per rigettare una linea interpretativa che ritenga di poter trasformare senza limiti l’enunciazione di scopi in poteri nuovi e innominati dell'autorità di regolazione incidenti sull’autonomia contrattuale.

Secondo la sentenza, quindi, doveva scomparire dalla fattura la voce C-Mor voluta dall'authority del settore per mettere fino al turismo energetico e con la quale si imponeva al nuovo fornitore l’obbligo di richiedere al nuovo cliente anche il pagamento delle somme dovute al precedente gestore.

A parere dei giudici del Tar, con la delibera che introduceva il sistema indennitario, l’autorità per l’energia elettrica era andata oltre i suoi poteri.

Nuovo cambio di rotta sul C-mor

Successivamente, l’Autorità è ricorsa in appello e nel frattempo, il Consiglio di Stato, accogliendo l’istanza cautelare presentata, ha emesso l’ordinanza numero 2595 del 10/07/2013 che, di fatto, rendeva nuovamente operativo il sistema indennitario bocciato dal Tar Lombardo.

In attesa della sentenza di appello, quindi, la C-MOR rientrava nelle bollette degli utenti morosi.

Se da un lato questo meccanismo è nato per tutelare i venditori, troppo spesso vittime del “turismo energetico” dall'altra penalizza quegli utenti le cui morosità sono generate da contestazioni di fatture considerate per validi e fondati motivi, non congrue e non dovute.

Inoltre, va sottolineato che con l’applicazione di questo indennizzo, rimane comunque in capo all'utente l’obbligo di pagare le fatture insolute: ne consegue che se si ha un debito nei confronti di un gestore, con l’addebito della C-MOR, lo si paga all'incirca raddoppiato.

Sarebbe, sicuramente, più congruo che il vecchio fornitore, una volta incassato questo indennizzo dal gestore che gli è subentrato, provveda a stornarlo completamente dall'insoluto residuo e si appresti a calcolare una nuova fattura sulla quale applicare eventualmente unicamente gli interessi di mora.

Oggi proprio un caso che chiarisce quanto questo meccanismo, sia troppo sbilanciato.

Ad esempio, a fronte di uno scoperto di euro 401,86, viene addebitato un corrispettivo C-MOR di euro 311,91 e l’importo che ancora viene richiesto è rimasto esattamente lo stesso con il risultato che l’utente dovrebbe pagare in totale euro 713,77 e cioè poco meno del doppio dell'insoluto.

20 Febbraio 2014 · Giovanni Napoletano


Commenti e domande

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4 risposte a “Morosità vecchie bollette » Ritorna il corrispettivo C-mor”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, avrei bisogno di capire riguardo la fornitura di energia elettrica. Quattro anni fa sono passata ad eni energia, da edison, perché il contratto stipulato con loro a un prezzo conveniente si era raddoppiato, oggi mi arriva un messaggio di Edison dove a breve mi arriverà la bolletta con scadenza nel mese di giugno di € 3089 . Ho provato ad accedere alla mia area clienti di eni ma non riesco più ad entrare . Con edison c’erano delle bollette del 2013 non pagate perché erano eccessive e non mi hanno mai mandato la specifica delle fatture. Ora io mi chiedo può essere che sono ripassata a Edison senza saperlo e senza firmare niente . Possono fare questo??? E se veramente ricevo quella fattura di € 3089 cosa devo fare non ho assolutamente la disponibilità di pagarla e anche a rate sarebbe un mutuo. Grazie a chi mi può aiutare.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Lei non è ripassata ad Edison, ma, purtroppo, delle bollette riconducibili alla fornitura effettuata da Edison e risalenti al 2013 dovrà farsene carico. Averebbe dovuto reclamare per tempo se le riteneva eccessive. Il fatto che non le abbiano mandato la specifica non è una esimente. Il costo è adesso lievitato anche in ragione degli interessi di mora e delle spese di recupero. Se non ha la possibilità di adempiere, non deve fare nulla, ma dovrà essere consapevole che Edison potrà procedere, quando lo riterrà opportuno, al pignoramento di un conto corrente, di uno stipendio o di una pensione.

  2. marisa ha detto:

    Ho un sacco di problemi. Adesso mi telefona il recupero crediti perché ero passata a altro gestore poi avevo perso il lavoro arrivavano le bollette doppie non c’è lo fatta a pagare. Però ho pagato al nuovo gestore il cmor una volta. La devo pagare ancora? io mi sparo.

    • Per il futuro, le chiediamo di redigere il testo della domanda senza abbreviazioni, e di evitare lo “slang” tipico degli SMS e delle chat (ke, xke’, nn, cmq e similia). Se lei ha fretta, non può chiedere a noi il tempo per rendere comprensibile a tutti il testo che ci sottopone oltre a quello necessario per darle una risposta. Grazie.

      Venendo al problema che denuncia, bisogna dire che forse le aziende non erano sufficientemente preparate ad affrontare e gestire le problematiche derivanti dalla liberalizzazione del mercato dell’energia, in primis il cambio fornitore da parte degli utenti.

      Le associazioni di consumatori segnalano ovunque, sul territorio, casi di doppia fatturazioni o di regolare pagamento del C-Mor al fornitore subentrante con successiva, richiesta del debito accumulato da parte del fornitore uscente.

      In tutto questo, svolgono poi la parte del leone le solite società di recupero crediti che acquistano per pochi spiccioli i presunti diritti del fornitore uscente.

      Nel caos, l’unico suggerimento è quello di non rispondere alle richieste di pagamento. Qualora il creditore dovesse insistere più di tanto, va denunciato per molestie. Se è possibile, conviene affidarsi ad una associazione di consumatori presente sul territorio per ottenere adeguata tutela.

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