Morosità per fornitura gas » Chiarimenti e tutela del consumatore

Morosità per fornitura gas » Chiarimenti e tutela del consumatore

Obiettivo di quest'articolo è spiegare al consumatore tutte le problematiche legate alla morosità della fornitura del gas, ovvero quando si omette o si ritarda il pagamento di una bolletta legata al consumo, appunto, del gas. Chiariremo, inoltre, come tutelarsi nei caso di sospensione ingiusta dell'utenza e come ottenere indennizzi per ritardi o inottemperanze del gestore.

La prassi che succede la morosità per la bolletta del gas

Se un cliente non paga entro la scadenza indicata nella bolletta, il venditore deve inviargli una raccomandata, per la quale non è necessario l'avviso di ritorno, che specifichi il termine ultimo di pagamento.

Il termine ultimo non può essere:

  • Inferiore a 20 giorni dall'emissione della raccomandata da parte del venditore;
  • Inferiore a 15 giorni dall'invio della raccomandata da parte del venditore.

La raccomandata inoltre dovrà indicare:

  • le modalità con cui il cliente deve comunicare l'avvenuto pagamento (telefono, fax ecc.);
  • il termine dopo il quale, se il cliente continua a non pagare, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura;
  • il costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il venditore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall'ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della messa in mora.

Quanto costa non pagare una bolletta del gas

Il cliente buon pagatore, ovvero il cliente che nei 2 anni precedenti ha sempre pagato la bolletta entro la scadenza, per i primi dieci giorni di ritardo deve pagare solo gli interessi legali.

Se, per esempio, paga con un ritardo di 15 giorni rispetto alla scadenza, per i primi 10 giorni gli verranno addebitati solo gli interessi legali, mentre per gli altri 5 giorni il venditore potrà chiedere gli interessi di mora.

Il tasso degli interessi di mora è pari a quello di riferimento fissato dalla BCE aumentato del 3,5%.

Così, se il tasso di riferimento è al 3%, il tasso di mora applicabile ai clienti morosi sarà del 6,5% annuo. Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l'invio del sollecito.

Tutto sulla sospensione della fornitura

Innanzitutto è bene notare che la fornitura del gas può essere sospesa anche senza morosità e senza preavviso per:

  • accertata appropriazione fraudolenta di gas (furto di gas);
  • manomissione e rottura dei sigilli del contatore;
  • uso degli impianti non conforme al contratto di vendita;

La fornitura di gas, al contrario, non può essere sospesa, in nessun caso, quando:

  • il cliente non è stato preavvisato con raccomandata;
  • la bolletta è stata pagata nella scadenza prevista ma, per una causa non imputabile al cliente,
  • l'incaricato alla riscossione non lo ha ancora comunicato al venditore;/li>
  • l'importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale. In questo caso il venditore può trattenere la cauzione e addebitare nuovamente la cifra corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva;
  • il mancato pagamento riguarda servizi diversi dalla fornitura di gas (per esempio l'energia elettrica) forniti dalla medesima impresa multiservizio;
  • la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
  • nei casi di conguagli o di importi anomali per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al venditore; quest'ultimo deve obbligatoriamente rispondere ai reclami, prima di procedere alla richiesta di sospensione della fornitura.

Proseguendo, a seguito di una fornitura sospesa per morosità, per la riattivazione del servizio, occorre inviare al venditore la richiesta insieme con la documentazione dell'avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora.

Il venditore che riceve l'attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura.

Il distributore deve riattivare la fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore.

Se la richiesta di riattivazione giunge al distributore oltre le ore 18:00 nelle giornate di lunedì martedì e mercoledì, e oltre le ore 14:00 nelle giornate di giovedì e venerdì, la procedura può slittare al giorno successivo.

Se per cause imputabili al distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il cliente domestico (di norma dotato di contatore fino alla classe G6) deve automaticamente ricevere un indennizzo di 35 €.

Comunque, in caso di sospensione della fornitura per morosità, il venditore può richiedere al cliente il pagamento del costo effettivamente sostenuto per la disattivazione e la riattivazione.

Per riattivare la fornitura occorre pagare in base a un prezzario stabilito dalla concessione che regola il servizio di distribuzione e/o reso pubblico dal distributore.

Ricordiamo, infine, che le condizioni contrattuali devono indicare quanto tempo minimo deve passare tra l'invio del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità.

25 Marzo 2014 · Giovanni Napoletano


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