Morosità bollette elettriche » Nuove regole per i consumatori

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Morosità bollette elettriche - come affrontare la sospensione della fornitura

Svolta a favore dei consumatori nel settore dell'energia: i privati che non pagano le bollette energetiche non possono subire il distacco della fornitura in maniera indiscriminata e, soprattutto, senza un adeguato preavviso. Infatti, dallo scorso 1 settembre del 2013 in Italia sono entrate in vigore nuove regole, per la morosità legata alle bollette, che sono state fissate dall'AEEG, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, con la delibera

autorita.energia.it/allegati/docs/13/067-13.pdf">67/2013.

Il distacco della fornitura di energia è subordinato all'invio al cliente da parte della società fornitrice di una raccomandata con cui si comunica la messa in mora. E solo dopo, entro il termine indicato nella lettera ricevuta dal cliente moroso, la società energetica potrà procedere al distacco qualora nel frattempo la posizione non fosse stata sanata.

Ma passiamo ad esaminare la delibera nel dettaglio.

Morosità bollette elettriche » La delibera sulle procedure di distacco nel dettaglio

Come accennato, dal 1/9/2013 sono entrate in vigore nuove regole che i fornitori di energia elettrica e di gas devono rispettare in caso di morosità del cliente, fissate dall'AEEG (Autorita' per l'energia elettrica ed il gas) con la Delibera 67/2013 che ha modificato le regole precedentemente valide in ambedue i settori (Delibera 4/2008 per l'energia elettrica e Delibera 99/2011 per il gas).

Oltre all'obbligo, tramite l'invio di una raccomandata a/r, di avvisare l'utente del mancato pagamento della bolletta e del conseguente rischio di subire la sospensione della fornitura di elettricita' o gas, ecco le principali novità introdotte con la delbiera:

  • il termine di pagamento ingiunto con la lettera NON può essere inferiore a 15 giorni dall'invio della stessa, 5 in piu' rispetto al termine precedentemente valido. Non solo: nella lettera deve essere specificato il giorno dal quale parte il conteggio del termine, e se esso non corrisponde all'invio (ma all'emissione) il termine minimo utile per pagare dev'essere di 20 giorni;
  • il termine entro il quale può scattare la sospensione della fornitura, che ugualmente deve essere indicato nella lettera, NON può essere inferiore a tre giorni lavorativi dalla scadenza utile per pagare;
  • in caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini suddetti il fornitore deve accreditare in bolletta un indennizzo automatico che in alcuni casi e' di 30 euro (sospensione della fornitura senza aver inviato il preavviso) ed in altri e' di 20 euro (sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi). Di tale suo nuovo obbligo il fornitore deve dare notizia nella lettera di preavviso.

Si ricorda che nella lettera di preavviso deve anche essere resa nota la modalita' con la quale l'utente deve comunicare al proprio fornitore l'avvenuto pagamento.

Solitamente viene indicato un numero di fax ma per sicurezza e' bene inviare una raccomandata a/r.

Si ricorda anche che se la comunicazione avviene quando l'utenza e' gia' sospesa, la riattivazione deve avvenire entro massimo entro 2 giorni feriali, pena il pagamento da parte del fornitore di un indennizzo di 30 euro.

9 Settembre 2013 · Giovanni Napoletano


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