Mora del debitore, mora del creditore, estinzione del debito e liberazione coattiva del debitore

Mora debendi e mora credendi - di cosa si tratta

Quando il debitore presenta al creditore un'offerta di pagamento del debito ed il creditore la rifiuta senza un motivo legittimo, si ha l'esclusione della mora del debitore (mora debendi o mora solvendi): il debitore, cioè, non è più tenuto a corrispondere al creditore gli interessi di mora.

Quando il creditore rifiuta il pagamento offertogli senza motivo legittimo, si ha la costituzione in mora del creditore (mora credendi o mora accipiendi).

L'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore ha un'ulteriore conseguenza: oltre a non essere più dovuti gli interessi di mora il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivanti e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della somma dovuta.

Tuttavia, la costituzione in mora del creditore non determina l'estinzione dell'obbligazione principale e non viene meno il diritto dello stesso creditore di agire esecutivamente nei confronti del debitore.

Infatti, la legittimazione e l'interesse del creditore ad agire esecutivamente nei confronti del debitore sono correlati alla sussistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile consacrato in un titolo esecutivo, in forza del quale può iniziare e proseguire l'azione esecutiva finalizzata ad ottenere la soddisfazione integrale della pretesa creditoria. Fintantoché vi è un titolo esecutivo valido ed efficace, e il diritto di credito esiste, l'azione esecutiva è legittimamente intrapresa e proseguita.

Estinzione del debito per adempimento

Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a mille euro, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno. Quando l'importo del debito sia superiore, o uguale ai mille euro, il debitore può solo consegnare al creditore un assegno circolare.

Questo non vuol dire che per la liberazione del debitore, sarebbero sufficienti l'offerta ed il deposito eseguiti nel rispetto delle relative formalità; piuttosto, essa presuppone che, effettuati tali adempimenti, segua, in caso di mancata accettazione dell'offerta e del deposito da parte del creditore, la sentenza di convalida, alla quale soltanto consegue la liberazione coattiva del debitore.

Il procedimento per la liberazione coattiva del debitore

Il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, é un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere il debito, accertando la validità del deposito a favore del creditore.

Oggetto di tale procedimento é la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione.

In pratica, il procedimento di convalida dell'offerta reale, o dell'offerta per intimazione e del successivo deposito, libera il debitore dalla sua obbligazione soltanto quando il deposito è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non essendo sufficiente, per la liberazione coattiva del debitore, che questi abbia rispettato le modalità, formali e temporali, prescritte dalla disciplina dell'offerta e del deposito contenuta nel codice civile, se non seguite dal giudizio di convalida, conclusosi positivamente.

Insomma, mora credendi e liberazione del debitore non coincidono, in quanto la costituzione in mora del creditore e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a definire il momento di decorrenza degli effetti della mora, il passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, la cessazione del corso degli interessi, gli obblighi di risarcimento del danno e di rimborso delle spese a carico del creditore.

Dunque, tra gli effetti della mora del creditore non vi è la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. Corollario di questo principio è quello per il quale fintantoché il debitore non è liberato dall'obbligazione con l'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il creditore è legittimato all'azione esecutiva, anche se costituito in mora credendi.

In particolare, la liberazione del debitore dall'obbligazione restitutoria può essere chiesta anche in sede di opposizione a precetto ovvero di opposizione all'esecuzione, formulando apposita domanda e fornendo la prova dei fatti allegati.

Così i giudici di legittimità hanno esposto i concetti di mora debendi, mora credendi, estinzione dell'obbligazione e liberazione del debitore nella sentenza della Corte di cassazione numero 8711/15.

2 Maggio 2015 · Marzia Ciunfrini


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