Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali di conto corrente – comunicazione preventiva e giustificato motivo

E' innanzitutto onere della banca fornire la prova – anche mediante presunzioni - dell'effettivo e rituale invio della proposta di modifica unilaterale del contratto al domicilio indicato dal cliente.

Inoltre, la modifica delle condizioni contrattuali di conto corrente non sono opponibili al cliente se non adeguatamente motivate ai sensi dell'articolo 118 del Testo unico bancario. Tale norma richiede infatti, come noto, che l'esercizio del ius variandi da parte della banca sia subordinato all'esistenza, all'indicazione ed, all'occorrenza, alla prova di un "giustificato motivo".

La banca non può limitarsi ad indicare genericamente il mutato contesto di mercato che si riflette sulle spese di gestione delle operazioni e dei servizi.

Il cliente, in assenza di una comunicazione preventiva delle modifiche contrattuali e di un adeguato motivo che le giustifichino, ha diritto di vedersi applicare le medesime condizioni contrattuali previgenti fino a che non intervenga una nuova e rituale comunicazione da parte della banca.

Così si è espresso l'ABF nella decisione numero 896 del 6 settembre 2010.

30 Marzo 2014 · Giovanni Napoletano