Accesso all’Anagrafe Tributaria – Non solo Equitalia ma anche creditori privati banche e finanziarie

Fra le misure per la tutela del credito, nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione, contenute nel decreto legge numero 132 del 12 settembre 2014 del governo Renzi, particolarmente incisive risultano quelle che consentono, a creditori privati, banche e finanziarie, l'accesso all'Anagrafe Tributaria, alle informazioni riconducibili ai conti correnti del debitore e ai rapporti intrattenuti dal debitore con datori di lavoro o committenti.

Di seguito, i punti salienti dell'articolo 492 bis introdotto, ex novo dal decreto legge, nel codice di procedura civile.

Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti relativi al pignoramento. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti relativi al pignoramento, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione e’ punita dal codice penale.

Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio al debitore e al terzo il verbale, che è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.

Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose nella disponibilità del debitore che cose nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

15 Settembre 2014 · Annapaola Ferri




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