Mio padre ci ha lasciato solo debiti

Quattro anni fa è morto mio padre ed io e mia sorella siamo diventati suoi eredi, essendo che la sua situazione finanziaria era in un momento difficile non c'era nulla da ereditare, anzi sono rimasti dei debiti.

Non è stata fatta nessuna azione sia di accettazione sia di rinuncia all'eredità da parte nostra e tantomeno una dichiarazione di succesione.

Ora alcuni creditori di mio padre si sono fatti vivi chiedendo il pagamento a me ed a mia sorella in qualità di eredi...

La mia domanda è : com'è possibile questo se in effetti da nostro padre non abbiamo ereditato nulla ? Dobbiamo fare qualche azione quale la rinuncia all'eredità per tutelerci anche se da ereditare non c'è assolutamente nulla ?

E' da dire che la pratica per la rinuncia all'eredità può essere comunque avviata, anche in presenza di fatti concludenti che potrebbero aver portato alla tacita accettazione; sarà poi - eventualmente - il creditore a dover impugnare la suddetta rinuncia, dimostrando che l’eredità era stata accettata tacitamente in precedenza.

In buona sostanza, vale sempre la pena di tentare anche se per sbaglio si sono prelevati gli ipotetici 100 eur sul libretto del de cuius...

31 Maggio 2011 · Simone di Saintjust




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2 risposte a “Mio padre ci ha lasciato solo debiti”

  1. sasyt84 ha detto:

    Salve, mia madre mi ha fatto una donazione quattro anni fa e adesso sta per risposarsi in seconde nozze dopo il divorvio da mio padre…in futuro il secondo marito può rivalersi e richiedere la sua parte di eredità?!devo temere di perdere la donazione ricevuta in precedenza?

    • Piero Ciottoli ha detto:

      La donazione può essere revocata dal donante per ingratitudine, oppure in caso di sopravvenienza di figli. La prima ipotesi è piuttosto rara, dato che è ammessa solo quando il donatario si è reso colpevole, verso il donante, di calunnia, di ingiuria grave o di un grave danno al suo patrimonio, gli ha rifiutato gli alimenti o addirittura ha ucciso o tentato di uccidere il donante oppure un suo ascendente o discendente. L’ipotesi della sopravvenienza di figli non la riguarda, per ora. La Corte Costituzionale ha stabilito che la revocazione della donazione deve essere consentita anche in caso di sopravvenienza di un figlio naturale, senza limiti di tempo (sentenza n. 250 del 3 luglio 2000).

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