Minacce dagli esattori di recupero crediti – La giurisprudenza conferma che si tratta di reato di estorsione

Minacce dagli esattori di recupero crediti – Reato di estorsione per chi terrorizza il debitore

Non serve la prova di una percentuale pattuita sulla somma da riscuotere. La fattispecie più lieve ex articolo 393 Cp va esclusa se i toni dell'intimidazione sono tali da andare oltre ogni ragionevole intento di far valere un diritto in modo arbitrario.

Scatta il reato di estorsione per chi terrorizza il debitore, anche se agisce come mero mediatore per consentire a un terzo il (presunto) recupero del denaro.

E ciò anche quando la somma è poi materialmente versata a chi accampa il diritto e non all'autore delle intimidazioni. Di fronte alle minacce di morte va esclusa la fattispecie più lieve di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Lo precisa la sentenza 41365/10, emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione.

Minacce dagli esattori di recupero crediti - Si tratta di estorsione anche se la pretesa è dovuta

Vale la pena, innanzitutto, di ribadire i confini tra le fattispecie ex articoli 629 e 393 Cp:  a differenziarle è l'elemento intenzionale, non la materialità del fatto (che può essere identica); vale a dire che si configura senz'altro l'estorsione quando l'agente è consapevole che ciò che pretende non gli è dovuto.

Ma la fattispecie più lieve dell'esercizio arbitrario va esclusa anche quando la coartazione della volontà altrui risulta di per sé un'ingiustizia perché l'intimidazione ha una forza tale da andare oltre ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto (Cassazione 33741/10, arretrato 12 ottobre 2010; 35610/07; 19124/07; 47972/04).

L'esattore che minaccia compie sempre un'estorsione e non un illecito

Confermata, nella specie, la condanna per tentata estorsione all'autore delle minacce di morte, riconosciuto responsabile di un vero e proprio avvertimento "mafioso" nei confronti del debitore di una sua parente (sull'aggravante mafiosa cfr. invece Cassazione 20773/10, arretrato 13 ottobre 2010).

Non giova all'imputato osservare che il denaro non è stato poi consegnato a lui e soprattutto che manca la prova, anche indiziaria, della pattuizione di un corrispettivo, ad esempio sotto forma di percentuale, in caso di successo nel "recupero-crediti". Il fatto è, spiegano gli "ermellini", che non può si presumere un intervento nella vicenda da parte dell'imputato senza un suo interesse diretto, fosse pure in vista di futuri vantaggi da pretendere dalla persona agevolata.

Minacce dagli esattori di recupero crediti - Non conta la natura del credito da esigere

Non conta la natura del credito, lecita o illecita: "l'esattore" di un credito altrui compie sempre un'estorsione, e non l'illecito meno grave ex articolo 393 Cp, quando minaccia il debitore non solo per aiutare il creditore a farsi ragione da sé ma anche per perseguire suoi, autonomi interessi illeciti (Cassazione 12982/06).

Nella specie, al di là dell'interesse personale dell'imputato, conta tuttavia il livello sproporzionato delle minacce, che esula dall'alveo del reato di "esercizio arbitrario": il recupero-crediti affidato alle intimidazioni di un privato, scrivono i giudici, costituisce una forma di "giustizia alternativa di chiara matrice delinquenziale" che non si presta a qualificazioni del fatto ex articolo 393 Cp (cfr. Cassazione 15111/10).

Minacce dagli esattori di recupero crediti - Per il reo esclusa l'estinzione ex-Cirielli

Nell'azione intimidatoria, infine, il reo si fa spalleggiare da due uomini che gli fanno da "guardaspalle" in modo da evitare intromissioni e dare più peso alle minacce. Inutile per il condannato invocare in base alla "ex Cirielli" la prescrizione del reato contestato, cioè tentata estorsione aggravata dal numero delle persone: la legge 251/05 risulta entrata in vigore dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e il termine per l'estinzione del reato resta quello di quindici anni anteriore alla riforma (Cassazione 25470/09)

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30 Agosto 2013 · Paolo Rastelli




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