Minacce dagli esattori di recupero crediti – Reato di estorsione per chi terrorizza il debitore
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Non serve la prova di una percentuale pattuita sulla somma da riscuotere. La fattispecie più lieve ex articolo 393 Cp va esclusa se i toni dell’intimidazione sono tali da andare oltre ogni ragionevole intento di far valere un diritto in modo arbitrario.
Scatta il reato di estorsione per chi terrorizza il debitore, anche se agisce come mero mediatore per consentire a un terzo il (presunto) recupero del denaro. E ciò anche quando la somma è poi materialmente versata a chi accampa il diritto e non all’autore delle intimidazioni. Di fronte alle minacce di morte va esclusa la fattispecie più lieve di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Lo precisa la sentenza 41365/10, emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione.
30 Agosto 2013 · Paolo Rastelli
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