Mi è stata recapitata, insieme al verbale della multa, la richiesta di comunicare il conducente dell’auto per la decurtazione dei punti patente. Sono obbligata a farlo?

Mi è stata recapitata insieme al verbale della multa, la richiesta di comunicare il conducente dell'auto per la decurtazione dei punti patente. Sono obbligata a farlo?

Marisa, Firenze

Le sanzioni accessorie non possono essere applicate in mancanza di identificazione del trasgressore, quindi in tutti i casi di mancato fermo.

Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, tuttavia, il discorso è particolare in quanto la legge prevede l’obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Questa comunicazione, obbligatoria in tutti i casi (anche quando si ha un valido motivo per giustificare l’impossibilita’ di dare un nome), consente all'ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all'effettivo responsabile dell'infrazione. In caso di mancata comunicazione viene applicata una sanzione aggiuntiva variabile da 250 a 1.000 euro.

Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve essere messo al corrente dell'obbligo di cui sopra con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori forniscono, allegato al verbale, un modulo gia’ pronto.

L’interpretazione del “valido motivo”, non specificato in alcun modo dalla legge, sarebbe teoricamente libera, pur potendosi dire escluso il classico “non me lo ricordo”.

Una recente sentenza di Cassazione, tuttavia, sembra aver ristretto notevolmente il campo cassando un caso dove il motivo c’era e appariva sensato, quello di un proprietario (un’azienda) che si era giustificato sostenendo di non tener nota, non essendovi obbligato, dell'utilizzo dei propri mezzi da parte dei vari dipendenti.

Il principio enunciato dai giudici è che “il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identita’ dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacita’ d’identificare detti soggetti, necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l’identita’ del conducente”(Cassazione, 13748 del 12/6/07).

Si potrebbe quindi desumerne che i “validi motivi” siano in verita’ rari -se non inesistenti- limitati a casi eclatanti, come per esempio il furto del veicolo. Il campo è aperto, quindi, e fare un ricorso su questo punto implica inevitabilmente affidarsi all'interpretazione soggettiva del giudice al quale ci si rivolge.

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20 Ottobre 2008 · Giuseppe Pennuto


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