Mediazione civile per le controversie riguardanti i consumatori » Presenza avvocato non è necessaria

Mediazione civile per le controversie riguardanti i consumatori » Presenza avvocato non è necessaria

Nelle controversie riguardanti i consumatori, in materia di mediazione civile, la presenza dell'avvocato non è necessaria ma facoltativa: il punto sulla situazione.

No all’avvocato obbligatorio nella mediazione civile che riguarda i consumatori.

Secondo la Corte di Giustizia UE nelle controversie che vedono coinvolti i consumatori, la presenza dell’avvocato nella procedura di mediazione non può essere obbligatoria.

Ciò è quanto sancito dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza 14/06/2017 n° C-75/16.

A parere dei giudici, infatti, La normativa italiana e nello specifico l’articolo 5 del decreto legislativo numero 28/2010 dispone che Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Riguardo all’obbligo, per il consumatore, di essere assistito da un avvocato per promuovere una procedura di mediazione la Corte ha osservato che l’articolo 8, lettera b) della direttiva 2013/11 in materia di ADR per i consumatori, stabilisce che gli Stati membri garantiscono che le parti abbiano accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale.

Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva ADR dispone che le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale.

Ne deriva che una normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato.

Ma cerchiamo di comprendere meglio la questione nei paragrafi successivi.

Perché secondo i giudici della Corte Europea la presenza dell'avvocato non è obbligatoria nei procedimenti di mediazione civile

Ecco perché, secondo i giudici della Corte Europea la presenza dell'avvocato non è obbligatoria nei procedimenti di mediazione civile.

Non uno dei migliori tempi storici per gli avvocati che, a colpi di provvedimenti, sia normativi che giurisdizionali, perdono competenza e, con essa, gli incarichi: abbatte come una mannaia, infatti, una pronuncia comunitaria che estromette i legali dalle mediazioni tra consumatori.

Una normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato.

La già citata sentenza della Corte UE, rappresenta infatti un ulteriore tassello che si aggiunge all’inarrestabile perdita di prestigio dell’avvocatura italiana.

Il massimo consesso europeo, dopo aver stabilito che il consumatore non può essere obbligato a ricorrere alla difesa tecnica, e quindi alla nomina di un avvocato, per avviare una mediazione, ha tuttavia precisato che lo stesso può ritirarsi dalla stessa, una volta avviata, in qualsiasi momento, e senza dover giustificare l’uscita.

Ha infine concluso che la normativa italiana che prevede, nell’ambito del contenzioso giudiziario che coinvolge i consumatori, l’accesso preventivo alla mediazione obbligatoria, risulta comunque compatibile con la disciplina UE.

Il collegio europeo ha osservato, inoltre, che nell’ambito delle procedure ADR previste dalla direttiva esaminata, il carattere “volontario” consiste non già nella libertà delle parti di ricorrere o meno al procedimento di mediazione, bensì nella circostanza che le parti gestiscano autonomamente tale procedimento, organizzandolo come desiderano, compreso il porvi fine in ogni momento.

Ne discende la rilevanza non del carattere obbligatorio ovvero facoltativo dell’istituto di ADR, bensì la circostanza, prevista dalla direttiva in questione, che il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato.

Confermata quindi la compatibilità della normativa italiana (D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, unitamente al D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori), con la direttiva succitata, nella parte in cui istituisce una procedura di mediazione extragiudiziale e preventiva rispetto all’azione giurisdizionale, la Corte ha pertanto esaminato la questione relativa all’imposizione, ad opera della normativa interna, al consumatore, il quale partecipi a una procedura ADR, di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato.

Il responso alla delicata questione viene agganciato alla formulazione dell’articolo 8, lettera b), della direttiva 2013/11.

Tale articolo, infatti, relativo all’efficacia della procedura, stabilisce che gli Stati membri garantiscono che le parti abbiano accesso alla procedura ADR senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale.

Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva, dispone che le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale.

Pertanto, una normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato.

A ciò si aggiunga che la tutela del diritto di accesso alla giustizia implica che il ritiro del consumatore dalla procedura ADR, con o senza un giustificato motivo, non deve mai avere conseguenze sfavorevoli, pur se il diritto nazionale può comunque prevedere sanzioni per le ipotesi di mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione in assenza di giustificato motivo.

Ma ciò a condizione che il consumatore possa ritirarsi in seguito al primo incontro col mediatore.

Mediazione civile e non obbligatorietà della presenza di un legale: la questione spiegata a tutti

In tema di mediazione civile e non obbligatorietà della presenza di un legale, vi presentiamo, in termini semplici, la questione spiegata a tutti.

Come noto, la legge italiana, nel processo di diminuzione del numero di cause in tribunale e alleggerimento del lavoro dei giudici ha stabilito che, tutte le volte in cui la lite verte in determinate materie, chi inizia la causa, prima di notificare la citazione alla controparte, deve prima invitare il convenuto innanzi a un organismo di mediazione civile.

In determinata sede, con l’assistenza di un professionista (mediatore), le parti tentano di trovare un accordo e, solo in caso di insuccesso, si può intraprendere il giudizio in tribunale.

Ebbene, secondo la Corte di Giustizia Europea, pur essendo legittimo il meccanismo della mediazione civile italiana, è invece contrario al diritto europeo imporre l’assistenza legale in tutte le cause in cui uno dei soggetti è un consumatore.

Da ciò ne deriva che, d'ora in avanti, chi vorrà fare causa alla propria banca (a causa di un addebito di interessi illegittimo) o alla propria assicurazione (perché, ad esempio, non è stato risarcito per un sinistro stradale) o in qualsiasi altra materia in cui vige la mediazione civile obbligatoria non dovrà più farsi accompagnare dall’avvocato.

Quando la sentenza della Corte di Giustizia Ue in merito alla mediazione civile e l'assistenza legale è applicabile

Ecco quando la sentenza della Corte di Giustizia Ue in merito alla mediazione civile e l'assistenza legale è applicabile.

I giudici di Lussemburgo ricordano che la direttiva è applicabile se la procedura ADR (nella fattispecie, la procedura di mediazione) soddisfa tre presupposti:

  • deve essere promossa da un consumatore nei confronti di un professionista in riferimento ad un contratto di vendita o di servizi;
  • deve essere indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa
  • deve essere affidata a un organismo istituito su base permanente e inserito in un elenco speciale notificato alla Commissione europea.

Inoltre, il diritto di accesso alla giustizia può considerarsi, a sua volta, rispettato qualora la procedura:

  • non conduca a una decisione vincolante;
  • non comporti un ritardo sostanziale per rivolgersi a un giudice;
  • sospenda la prescrizione o la decadenza;
  • non generi costi ingenti;
  • la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso
  • sia possibile disporre provvedimenti provvisori urgenti.

Ebbene, tutti questi aspetti sono rispettati dalla normativa italiana, salvo per l’obbligo della presenza dell’avvocato che, invece, deve ritenersi non in linea con il diritto comunitario che tutela i consumatori e la possibilità, per questi, di difendersi da soli.

Rispettati questi parametri, il fatto che la normativa italiana non solo abbia istituito una procedura di mediazione extragiudiziale ma l’abbia resa obbligatoria non è incompatibile con la direttiva.

Tuttavia non si può imporre al consumatore di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato.

Infine, la Corte afferma che la tutela del diritto di accesso alla giustizia implica che il ritiro del consumatore dalla procedura ADR, con o senza un giustificato motivo, non deve mai avere conseguenze sfavorevoli.

Anche se, aggiunge, il diritto nazionale può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, purché il consumatore possa ritirarsi dopo il primo incontro con il mediatore.

21 Giugno 2017 · Gennaro Andele


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