Mutui e prestiti – Il perverso meccanismo di accumulo dei ritardi nel pagamento delle rate e la comunicazione di decadenza del beneficio del termine

Come è noto, l'articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB), comma secondo (estinzione anticipata e risoluzione del contratto di mutuo), stabilisce che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento della rata, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

La risoluzione del contratto comporta la Decadenza del Beneficio del Termine, ovvero l'obbligo, per il debitore, di corrispondere l'importo del debito residuo in un'unica soluzione e non attraverso il pagamento rateale.

Se non si adempie, nel caso di contratti di mutuo ipotecario, la banca avvia la procedura di espropriazione dell'immobile ipotecato.

L'esperienza maturata nel Forum, ci ha portato spesso a leggere la seguente tipologia di ragionamento: salto due rate, ma dal mese successivo rientro in carreggiata pagando puntualmente la rata successiva. In questo modo, ho pagato in ritardo due sole rate.

Purtroppo non funziona così e cercheremo di spiegarlo ricorrendo al solito esempio. Mettiamo per ipotesi che io non paghi le rate di gennaio e di febbraio. A marzo, invece, verso puntualmente il dovuto alla banca. La rata di marzo, però, viene contabilizzata a copertura di quella di gennaio e considerata, pertanto, come ritardato pagamento di 60 giorni della rata di gennaio, efficace ai fini della risoluzione del contratto di mutuo. Ma continuiamo: ad aprile verso alla scadenza la rata del mese che va a coprire la rata di febbraio. Ad aprile ho accumulato due ritardi di 60 giorni. A maggio, pagando nei tempi la rata mensile, penso di avere sempre a carico solo due ritardi relativi alle rate di gennaio e febbraio. Invece ne ho tre, dal momento che la rata di maggio va a coprire quella di marzo con un ritardo di 60 giorni. Di questo passo, pur pagando alla scadenza le rate giugno, luglio ed agosto, a settembre avrò maturato sette ritardi (ciascuno di 60 giorni) che legittimano la banca a ritenere risolto il contratto ed a procedere con la comunicazione di decadenza del beneficio del termine e l'avvio delle procedure di espropriazione dell'immobile per cui è stato concesso il mutuo, nel caso in cui (come quasi sempre accade) il mutuatario non fosse in grado di pagare in un'unica soluzione il debito residuo.

Pertanto, mai lasciare indietro una rata del mutuo (in questo caso, infatti, se si pagano puntualmente le rate successive, si accumulano comunque una serie di ritardi di 30 giorni nei mesi a venire.

Quando, per un motivo qualsiasi, si saltano una o più rate del mutuo (anche solo una), non bisogna illudersi che pagando alla scadenza le rate successive si potranno evitare conseguenze disastrose: bisogna, ad ogni costo azzerare le rate in sospeso, accendendo magari un prestito, o facendosi aiutare da parenti ed amici, per evitare di entrare nel perverso meccanismo di accumulo dei ritardi.

4 Giugno 2018 · Piero Ciottoli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!