Figli che per motivi di studio non risiedono stabilmente nella casa familiare – Permane l’obbligo del versamento dell’assegno di mantenimento al coniuge affidatario

La circostanza che la prole non conviva con il genitore affidatario, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l'abitazione del genitore.

I giudici di legittimità hanno chiarito in più occasioni che la coabitazione dei figli con il coniuge affidatario può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile.

In tali circostanza va comunque mantenuto l'obbligo del versamento, al coniuge affidatario, dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.

Questa la sintesi dell'ordinanza 14241/2017 della Corte di cassazione

8 Giugno 2017 · Lilla De Angelis