Mantenimento non versato dal coniuge separato » Come comportarsi a norma di legge?

Mantenimento non versato dal coniuge separato » Cosa devo fare?

Mi chiamo Maria e da quando sono separata, 8 anni, non ho ancora visto un centesimo dell'assegno di mantenimento che mi deve il mio ex.

Io vivo con 850 euro e ne pago 450 d'affitto.

Ho due figlie.

In più ho una malattia invalidante e mi costa tanto a tal punto che tante volte non riesco a comprare le medicine che mi servono.

Lui dichiara solo 2000 euro l'anno ed ha intestato ad altri tutti i suoi beni.

Può cavarsela con tanti saluti e grazie dopo 30 anni di matrimonio?

Potete aiutarmi a capire come fare ad avere il mantenimento che mi è dovuto?

Mantenimento non versato dal coniuge separato - La procedura di riscossione coattiva

Cara Maria, innanzitutto, per poter promuovere delle azioni giudiziarie finalizzate ad ottenere dall'altro genitore il contributo al mantenimento suo e dei suoi figli, è necessario disporre del provvedimento del giudice che quantifichi l’ammontare della somma da versare.

Una volta ottenuto, come credo nel suo caso, il titolo per agire, è consigliabile inviare una diffida al genitore inadempiente.

La diffida deve essere redatta tramite un avvocato, in cui si specifica l’importo dovuto e non versato dal coniuge separato. Il legale dovrà provvedere a rinnovare l’invito a versare la somma (di solito l'intimazione è di 15 giorni).

Nella diffida è anche possibile chiedere al genitore inadempiente non solo il pagamento delle somme non versate, ma anche quello relativo ai mancati aggiornamenti ISTAT dell'assegno.

La richiesta degli arretrati va fatta entro cinque anni.

E' bene notare, però, che per azzerare questo periodo di prescrizione e far decorrere nuovamente i cinque anni, è sufficiente una richiesta scritta, fatta con raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata.

In questo caso, la prescrizione si interrompe e il termine ricomincia a decorrere da capo.

In seguito, sulla base della risposta ottenuta dal coniuge separato inadempiente, potrà decidere che passi ulteriori compiere.

Qualora emerga che il suo ex marito si stia sottraendo volontariamente al proprio obbligo per ragioni di ripicca o vendetta, è possibile sporgere addirittura una denuncia penale.

Va detto che quella della querela contro l'ex consorte costituisce una delle strade più battute da chi si trova nella sua situazione, anche perché non comporta un esborso di denaro, ma non sempre è di utilità per chi intenda solo ottenere il pagamento del mantenimento.

Comunque, l'ipotesi configurabile di reato è quella di violazione degli obblighi di assistenza familiaredisposta dall'Articolo 570 del codice penale, che stabilisce:

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

  1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
  2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Va detto però che l’effetto, in caso di condanna, potrà essere la reclusione fino a un anno o una multa, ma non l’effettivo pagamento del richiesto mantenimento. Quindi, con questa scappatoia, non si risolve il problema a monte.

Inoltre si tratta di procedimenti che hanno una durata piuttosto lunga, non solo per quanto riguarda il loro inizio, ma anche per quanto concerne i tempi della loro conclusione.

Vediamo allora qualche altra via da percorrere.

Nel caso dovesse emergere, da parte del genitore obbligato, una concreta impossibilità al pagamento per ragioni oggettive, come ad esempio la perdita di lavoro o problemi di salute, la strada migliore è quella di chiedere il contributo dei parenti ascendenti.

L'articolo 148 del Codice Civile interviene su questo punto, recitando che: I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

Ciò vuol dire che de da un lato la legge prevede che debbano essere, in primo luogo, i genitori a provvedere al mantenimento dei figli, dall'altro, qualora essi non abbiano i mezzi necessari per farlo, saranno tenuti a provvedere gli altri ascendenti legittimi o naturali, in special modo i nonni, in ordine di prossimità di parentela.

Un altro espediente, è quello di ricorrere al giudice civile, facendo riferimento all'articolo Art 709 ter del codice di procedura civile.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.

In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

  1. ammonire il genitore inadempiente;
  2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
  4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Nel caso, invece, in cui il genitore tenuto alla corresponsione del mantenimento dovesse risultare, come accade spesso per sfuggire al pagamento, ufficialmente disoccupato e nullatenente, la cosa migliore da fare è quella di procurarsi le prove di eventuali attività svolte al nero.

Infatti, anche se il giudice ha sempre il potere di richiedere alla polizia tributaria di indagare sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, difficilmente questa riuscirà a svolgere approfondite investigazioni tali da fare emergere il lavoro o le proprietà sommerse.

Dopo aver accertato l’esistenza di beni mobili, immobili o di somme di denaro nella titolarità del genitore obbligato, è possibile intraprendere la strada dell'esecuzione forzata nei confronti del coniuge separato.

Essa può consistere nel pignorare i beni mobili del debitore, come ad esempio l’arredamento di casa, gli eventuali immobili o ancora le somme di denaro di cui il egli sia creditore.

Nel caso in cui vengano aggrediti beni immobili, tuttavia, le procedure avranno una durata di molti anni.

23 Ottobre 2013 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Mantenimento non versato dal coniuge separato » Come comportarsi a norma di legge?”

  1. naty ha detto:

    salve ,1. nato bimbo da mio compagno , ma io ancora risulto sposata con un altro uomo ….assegni familiari posso chiedere lo stesso per bimbo appena nato o mi devo separare prima per poter avere possibilita di chiedergli ? 2.isee va calcolato a base di reddito di solo residenti a prescindere ai legami famigliari(visto che ancora risulto sposata ma residenze sono diverse )? grazie

    • Simonetta Folliero ha detto:

      Gli assegni familiari possono essere percepiti anche per i figli naturali della lavoratrice.

      Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

      Per quanto attiene il nucleo familiare, suo marito ne farà sempre parte, anche se le residenze sono diverse, fino a quando non sarà intervenuta la separazione.

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