Mantenimento dei figli maggiorenni – Quando cessa obbligo del genitore

Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - Quando cessa?

Sono un ragazzo di diciannove anni con un serio problema. I miei genitori sono separati da quattro anni.

Io vivo con mia madre, mentre mio padre era stato obbligato dal giudice al mio mantenimento.

Dopo il compimento della maggiore età, però, non ha voluto più corrisponderlo.

Ora siamo in una grave situazione economica, con mia madre che ha perso il lavoro, perchè gravemente malata.

Io, che sono uno studente di giurisprudenza, non posso nemmeno più frequentare l'università, nè tantomeno lavorare, per prendermi cura di lei.

Premetto che ho già contattato mio padre telefonicamente, spiegandogli la situazione, ma lui è rimasto impassibile

Si è rifiutato di onorare l'obbligo di mantenimento, dicendo che, ormai, sono maggiorenne e non deve più corrisponderlo.

Vorrei sapere, in questo caso, posso fare qualcosa legalmente?

Quando cessa l'obbligo di mantenimento per figli maggiorenni?

Obbligo del mantenimento a figlio maggiorenne - Fino a quando non siano completante indipendenti sul piano economico

Innanzitutto, vorrei farle gli auguri per sua madre. Mi dispiace per la sua situazione.

Comunque, bisogna sottolineare che i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante indipendenti sul piano economico.

L’obbligo di mantenimento da parte dei genitori continua oltre la maggiore età dei propri figli qualora essi non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né si siano ancora essenzialmente svincolati dalla casa di nascita.

L’obbligo di mantenimento per figli maggiorenni, sancito in una sentenza di separazione personale o divorzio, cessa con il raggiungimento dell'autosufficienza economica accertata all'esito di un procedimento ex articolo 710 del codice di procedura civile.

Il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, con sentenza passata in giudicato, può essere modificato o estinguersi solo attraverso la procedura prevista dall'articolo 710 del Codice di procedura civile o tramite accordo fra le parti.

Conseguentemente, la raggiunta maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per sè, sole condizioni sufficienti a legittimare, in mancanza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno.

Al raggiungimento della maggiore età del figlio, il coniuge a carico del quale è stato posto il suo mantenimento, non può autonomamente provvedere a ridurre, in tutto o in parte, il contributo che versa al figlio.

Anche qualora egli ritenga che il figlio maggiorenne abbia ormai acquisito una propria indipendenza economica.

Peraltro, con la sentenza numero 1830 del 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età - come ora codificato dall'articolo 155 quinquies, primo comma, codice civile - ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria, della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione.

Quindi, il genitore obbligato al mantenimento del figlio maggiorenne deve, instaurare un giudizio davanti al giudice finalizzato ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione personale o divorzio.

Diversa la questione, per quanto riguarda un figlio maggiorenne, che abbia acquistato e poi perso la propria indipendenza economica.

Con la sentenza numero 19589 del 26 settembre 2011, la Suprema Corte ha sancito che: il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno .

Si deduce quindi che, se il figlio ha trovato un impiego stabile che lo ha reso economicamente autosufficiente, ma poi lo perde, non risorge l’obbligo di mantenimento per i genitori.

L’obbligo, quindi, si è estinto definitivamente con il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.

In generale, rimanendo alle enunciazioni di rito, l’obbligo di mantenimento cessa quando il figlio raggiunge l'autosufficienza economica o forma una nuova famiglia a cui è in grado di provvedere autonomamente.

L’obbligo di mantenimento viene meno per il genitore onerato anche quando, pur essendo stato messo nella condizione di farlo, il figlio maggiorenne non ha saputo o non ha voluto, per scelta consapevole o per colpa, conseguire l’autonomia economica dai genitori.

In sintonia con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenze numero 1506/1990 e 1353/1998, il giudice, nel quantificare l'assegno di mantenimento, deve valutare l'impegno del figlio maggiorenne nella ricerca di un’occupazione al termine degli studi.

Pertanto il tribunale può revocare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento qualora la condizione di non autosufficienza economica del giovane sia attribuibile ad una sua ingiustificata inerzia.

Concludendo, per quanto attiene i criteri con qualche parvenza di oggettività, che possano aiutare il giudice nelle sue valutazioni di merito, favorendo così la sua battaglia legale, ci sembra utile segnalare che:

  1. affinché venga meno l'obbligo di mantenimento, non è sufficiente che il figlio maggiorenne abbia ottenuto un impiego stabile, ma è necessario che tale impiego sia adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni. Ne discende che il figlio maggiorenne ha diritto ad essere mantenuto dal genitore onerato anche qualora abbia rifiutato una posizione lavorativa non commisurata alla sua preparazione scolastica, alle sue attitudini ed ai suoi effettivi interessi (Cassazione - sentenza numero 4765/2002);
  2. l'onere della prova è posto a carico del genitore obbligato al mantenimento. Questi deve dimostrare al giudice che il figlio maggiorenne ha raggiunto l'indipendenza economica attraverso il conseguimento di un reddito stabile, consono alla professionalità acquisita e coerente con gli standard retributivi del mercato del lavoro; o, in alternativa, che il figlio maggiorenne si sottrae, consapevolmente, volontariamente e sistematicamente, alle opportunità offertegli per intraprendere un'attività lavorativa adeguata (Cassazione sentenza numero 14123/2011).
  3. non è sufficiente che il figlio maggiorenne abbia rifiutato un'offerta occasionale di lavoro, per esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento. Per "liberare" il genitore onerato è necessario il rifiuto, senza alcuna valida giustificazione, di un'offerta del tutto congrua rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del figlio maggiorenne (Cassazione - sentenza numero 4616/1998);
  4. l'obbligo di mantenimento non viene meno, in modo automatico, quando il figlio maggiorenne contrae matrimonio e crea un nuovo nucleo familiare. Per la liberazione del genitore onerato, il nuovo nucleo familiare non deve versare in uno stato di bisogno. Esemplare, in tal senso, è la sentenza di Cassazione numero 1830 del 26 gennaio 2011, con la quale i giudici di piazza Cavour hanno sancito l'obbligo al mantenimento di una figlia maggiorenne coniugata, in quanto sia lei che suo marito risultavano ancora studenti, privi di autonomia economica e, per di più, conviventi con i genitori (che, peraltro, non risultavano separati).

6 Febbraio 2013 · Marzia Ciunfrini


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!