Crediti alimentari - Possono essere richiesti anche da familiari indigenti
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Spesso associamo i crediti alimentari a quelli dovuti per l’ex coniuge separato e per il mantenimento dei figli. In realtà, si può essere costretti a versare crediti alimentari, in forma coattiva, anche per il mantenimento di altri familiari indigenti.
All’obbligo di prestare gli alimenti al familiare indigente (il soggetto dello schema esplicativo) sono tenuti, nell’ordine:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti);
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni ); gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o in subordine unilaterali.
A riprova di quanto asserito, la vicenda che riportiamo di seguito.
11 Luglio 2013 · Andrea Ricciardi
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Quando cessa l’aiuto sussidiario dei nonni al nipote ex articolo 148 del codice civile? Come e a chi chiedere la sospensione del sussidio al proprio nipote?
Secondo l’articolo 148 del codice civile, quando il genitore obbligato non ha mezzi sufficienti per corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio, gli altri ascendenti (i nonni), sono tenuti a fornire al genitore stesso impossibilitato ad adempiere, i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
Peraltro, all’obbligo di prestare gli alimenti, anche ex articolo 433 del codice civile, sono tenuti, nell’ordine: il coniuge; i figli; i genitori e, in loro mancanza (o impossibilità materiale ad adempiere) gli ascendenti prossimi, ovvero nonni e bisnonni; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle.
Qualora il genitore del soggetto alimentando (il nipote diciassettenne) sia attualmente in grado di provvedere a a soddisfare ogni esigenza di vita del proprio figlio, l’obbligo di prestare gli alimenti al nipote cessa per i nonni.
Se non si vuole correre il rischio di interrompere unilateralmente la corresponsione degli alimenti stabilita per via giudiziale e venire citati dal nipote in tribunale, conviene affidarsi ad un avvocato che ricorra per chiedere la revoca del provvedimento del Presidente del tribunale territorialmente competente che a suo tempo stabilì l’obbligo, per i nonni, di contribuire all’assegno di mantenimento per il nipote, dovuto dal figlio obbligato, ma incapace di adempiere.