Disoccupato ma proprietario di immobili e terreni? » Va comunque versato il mantenimento alla ex coniuge in stato di precarietà

Disoccupato ma con terreni di proprietà? » Va comunque versato il mantenimento alla ex coniuge in stato di precarietà

Divorzio e separazione: nel caso in cui l'ex marito disoccupato, disponga di immobili e terreni di proprietà, è comunque obbligato a versare l'assegno di mantenimento alla ex coniuge, invece, precaria? Scopriamo questa interessante questione all'interno dell'articolo.

Lei lavora, anche se con occupazioni precarie. Lui, invece, è disoccupato. Ma nonostante tutto dovrà versarle l'assegno di mantenimento post divorzio.

Ciò è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l'interessante ed originale sentenza 10099/2016.

A inchiodare l’uomo sono le dichiarazioni dei redditi e la relazione catastale prodotta dalla consorte.

Evidente, documenti alla mano, lo squilibrio di forza economica tra i due oramai ex coniugi. Confermato, quindi, l’assegno mensile a favore della donna.

Se si dispone di immobili ma non si lavora va comunque versato l'assegno di mantenimento all'ex coniuge

Per la Corte di Cassazione, se ci si trova in stato di disoccupazione, ma si dispone di immobili e terreni, va comunque versato l'assegno di mantenimento all'ex coniuge precaria.

L’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge scatta tutte le volte in cui il reddito dei due coniugi sia differente, cioè quando vi sia una sproporzione che non consenta a uno dei due di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.

Di conseguenza, in presenza di due redditi sostanzialmente uguali o di due soggetti entrambi disoccupati, non scatta alcun obbligo al mantenimento.

Ma attenzione.

Basta la proprietà anche di un solo immobile a far scattare nuovamente la sproporzione e, quindi, a consentire al giudice di fissare un importo per il mantenimento dell’ex.

È quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza che abbiamo esposto nel precedente paragrafo.

Nella fattispecie, è stato rigettato il ricorso di un uomo avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva disposto il versamento a favore della ex moglie di un assegno mensile di 310 euro.

L'uomo non ci sta e si rivolge al Palazzaccio cadendo però dalla padella nella brace.

Per gli Ermellini, infatti, non regge la tesi dallo stesso sostenuta che avendo cessato ogni attività lavorativa, le sue condizioni economiche erano state modificate in senso peggiorativo.

E ad inchiodarlo, sono i possedimenti emersi dalle dichiarazioni dei redditi che gli procurano anche rendite locatizie consentendogli un adeguato sostentament".

Per di più l'uomo ha notevole capacità di reddito, fondata anche sulla competenza maturata come mastro muratore che gli ha consentito nel corso degli anni di investire i suoi guadagni in immobili e terreni.

Per contro, invece, la moglie dopo la separazione si è adattata a svolgere lavori precari e poco remunerativi come quello di bracciante agricola.

Evidente dunque il divario economico tra i due ex coniugi. L'assegno di mantenimento è confermato.

20 Maggio 2016 · Andrea Ricciardi


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