Omesso pagamento del pedaggio autostradale – Si può incorrere nel reato di insolvenza fraudolenta
La disposizione secondo la quale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha depenalizzato il reato di insolvenza fraudolenta; il quale continua pertanto a configurarsi tutte le volte in cui al semplice inadempimento di tale obbligazione si aggiungano gli elementi costitutivi del predetto delitto, e cioè la dissimulazione dello stato di insolvenza e l'intenzione di non adempiere.
Anche il silenzio serbato al momento dell'ingresso in autostrada è idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, riscontrabile pertanto nel comportamento di chi, presentandosi al casello a bordo di un'autovettura (bene che fa presumere la capacità di assolvere l'obbligo del pagamento del pedaggio in chi lo possiede) prenda in consegna il talloncino aderendo, in tal modo, all'offerta contrattuale proveniente dal gestore del servizio autostradale.
Quanto all'accertamento in concreto dell'esistenza della situazione di insolvenza, è sufficiente il riferimento alla dichiarata impossibilità del debitore di adempiere l'obbligazione assunta.
Laddove possa essere ravvisata una sistematicità della condotta tenuta, in un breve lasso temporale, emerge, in tutta evidenza, la volontà di servirsi della rete autostradale, senza preoccuparsi dell’onere di corrispondere i pedaggi, e, dunque, con l'intenzione consapevole di contrarre le relative obbligazioni nella originaria convinzione di non adempierle. E, di conseguenza, il dolo emerge, in maniera chiara, dalla reiterazione delle condotte tenute.
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione, sezione penale, nella sentenza 28804/15.
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