Mancata consegna della cosa locata – Conseguenze per il conduttore
Il conduttore che non adempie l’obbligazione contrattuale di restituire, alla scadenza, la cosa locata è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.
Il conduttore è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alla cosa in tale stato di detenzione; alla stessa maniera di quanto previsto, per l’ipotesi di vigenza contrattuale, dal codice civile. La responsabilità del conduttore cessato per la custodia e conservazione della cosa si pone infatti in diretta correlazione non soltanto con il suo potere di fatto sulla cosa, ma anche con il suo obbligo contrattuale di restituzione.
Nell’ipotesi di mancata consegna della cosa locata alla scadenza, il conduttore risponde a titolo contrattuale non soltanto del ritardo nella restituzione, ma anche della trasformazione o del deterioramento della cosa verificatisi nella mora di restituzione, purché ricollegabili alla condotta ed alla sfera di vigilanza del conduttore-detentore medesimo.
Così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza 12706/15.
23 Giugno 2015 · Loredana Pavolini
Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui
Mancato preavviso di rilascio dell'immobile locato da parte del conduttore - La consegna delle chiavi al locatore non salva dal pagamento del corrispettivo
La funzione a cui risponde il preavviso del rilascio dell'immobile locato da parte del conduttore è quella di concedere al locatore il lasso di tempo presumibilmente necessario per reperire altro conduttore, senza perdere il diritto al compenso per l'uso dei locali; così come la funzione del preavviso dovuto dal locatore è quella di permettere al conduttore di usufruire del tempo ragionevolmente necessario per reperire altra abitazione. Pertanto, se il conduttore non mantiene il godimento dell'immobile per l'intera durata del preavviso, come avrebbe il diritto di fare, ciò è frutto di una sua libera scelta; scelta che non gli consente di ...
Contratti di locazione » Va risarcito il conduttore per l'affare perso a causa della consegna tardiva dell'immobile affittato
Contratti di locazione: il locatore va risarcito dal conduttore se, a causa del ritardo nella consegna dell'immobile in concessione, ha perso la possibilità di vendere o riaffittare l'appartamento. In tema di locazione di immobili, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza di una favorevole occasione di vendere o di locare l'immobile, la valutazione sull'esistenza di un eventuale danno da ritardato rilascio di immobile, va effettuata con valutazione prognostica ex ante, in cui si consideri se, in mancanza del ritardo nella riconsegna, il proprietario avrebbe potuto secondo la regolarità causale concludere l'affare. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione ...
Vizi dell'immobile locato - La risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni al conduttore
Il codice civile (articolo 1578) dispone che se, al momento della consegna, la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, nel qual caso si presume che il conduttore li abbia accettati consapevolmente, magari pattuendo un canone di locazione inferiore. Il locatore è tenuto, altresì, a risarcire al conduttore i danni derivati dai vizi della cosa locata, se non prova che, al momento della consegna, non era al ...
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!
Costa sto leggendo - Consulenza gratuita
Stai leggendo Mancata consegna della cosa locata – Conseguenze per il conduttore • Autore Loredana Pavolini • Articolo pubblicato il giorno 23 Giugno 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 2 Agosto 2017 • Classificato nelle categorie affitti, debiti e canoni di locazione, debiti ed affitti, locazioni • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.
» accesso rapido anonimo (test antispam)