Maltrattamenti in famiglia e mobbing

La fattispecie di maltrattamenti in famiglia, tradizionalmente concepita in un contesto familiare, è stata nel tempo estesa anche a rapporti di tipo diverso, di educazione ed istruzione, cura, vigilanza e custodia nonché a rapporti professionali e di lavoro.

Proprio nell'ambito dei rapporti professionali e di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha individuato gli estremi che connotano la condotta di mobbing (o più propriamente bossing) posta in essere dal datore di lavoro in danno del lavoratore, quale fenomeno caratterizzato da una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, reiterati nel tempo, convergenti nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro, aventi dunque carattere persecutorio e discriminatorio.

Affinché la condotta persecutoria del datore di lavoro in danno del dipendente, ovvero, in ambito di rapporti professionali, del superiore nei confronti del sottoposto (mobbing o più tipicamente bossing), possa essere assunta nella fattispecie del maltrattamento in famiglia è indispensabile che il rapporto interpersonale sia caratterizzata dal tratto della para-familiarità.

Il requisito della para-familiarità si caratterizza per la sottomissione di una persona all'autorità di un'altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita (anche lavorativa) proprie e comuni alle comunità familiari, non ultimo per l'affidamento, la fiducia e le aspettative del sottoposto rispetto all'azione di chi ha ed esercita su di lui l'autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità.

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia nell'ambito di un rapporto professionale o di lavoro, è pertanto necessario che il soggetto attivo si trovi un una posizione di supremazia, connotata dall'esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere ipotizzabile una condizione di soggezione, anche solo psicologica, del soggetto passivo, che appaia riconducibile ad un rapporto di natura para-familiare.

Il numero, eventualmente elevato dei soggetti operanti nell'organizzazione non esclude la sussistenza di condotte di maltrattanti in famiglia che deve, piuttosto, fondarsi sull'aspetto qualitativo, cioè sulla natura dei rapporti intercorrenti tra superiore e sottoposto. Si potranno pertanto ravvisare gli estremi della para familiarità allorché ci si trovi in presenza di una relazione interpersonale stretta e continuativa, connotata da un rapporto di soggezione e subordinazione del sottoposto rispetto al superiore.

In pratica, anche se una relazione di para-familiarità difficilmente potrà concretizzarsi in organizzazioni di notevoli dimensioni, dal momento che in un tale contesto i rapporti fra dirigenti e sottoposti tendono ad essere più superficiali e meno personali, c'è tuttavia da considerare che non possono escludersi dinamiche para-familiari nell'ambito dei singoli reparti e, ad esempio, nei rapporti fra il capo reparto ed il singolo addetto.

Infine, lo stato subordinazione e di soggezione del lavoratore vittima rispetto al superiore, quale condizione per la configurabilità del mobbing nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia, deve sussistere all'atto delle condotte vessatorie ed oppressive e non può essere escluso, a posteriori, dalla circostanza che la vittima, dopo avere subito un sistematico e continuativo atteggiamento discriminatorio, abbia azionato tutti gli strumenti di reazione in suo potere per opporsi alla prevaricazione e denunciare i fatti affinché possano essere perseguiti.

Quelli appena riportati sono i principi enunciati dai giudici della Corte di cassazione, sezione penale, nella sentenza 40320/15.

9 Ottobre 2015 · Tullio Solinas




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