Contratto di locazione » Ritardo nel pagamento del canone? Sfratto autorizzato
Il contratto di locazione può decadere anche per una sola rata non pagata dal conduttore.
Il mancato pagamento di una sola rata, o anche il semplice ritardo nel versamento, può giustificare la risoluzione del contratto di locazione se previsto da una clausola risolutiva espressa.
Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 19865/14.
Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, basta anche solo il mancato pagamento di una rata per la risoluzione del contratto di affitto commerciale.
A parere degli Ermellini, anche se l’inadempimento è di scarsa importanza nell'economia di un intero contratto di locazione, lo sfratto è comunque legittimo quando, all’interno della scrittura privata, è presente la cosiddetta clausola risolutiva espressa.
Comunemente, si tratta di una frase inserita nel contratto, la quale specifica come la violazione anche di una sola delle clausole richiamate da diritto al locatore di ritenere risolto di diritto il contratto.
Pertanto, in tale fattispecie, è sufficiente l’indicazione della prestazione non eseguita per far scattare il diritto del padrone del locale alla conseguente risoluzione del contratto di locazione, con conseguente sfratto.
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