L’iscrizione delle associazioni negli elenchi delle prefetture
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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La legge contro l’estorsione (Legge 44/99), all'articolo13, prevede che le associazione e le organizzazioni che assistono le vittime del racket debbano essere iscritte in un apposito elenco presso la Prefettura della provincia in cui operano.
Con il decreto numero 451 del 21 ottobre 1999 (emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia) è stato adottato il Regolamento per l’iscrizione di dette associazione ed organizzazioni di assistenza e solidarietà negli elenchi tenuti dalle Prefetture.
Ciò permette di rendere operativi tali organismi nella loro funzione solidaristica, di assistenza e di prestazione di garanzie per un più facile accesso al credito dei soggetti in difficoltà.
Il Regolamento contenuto nel Decreto 451 semplifica altresì l’iscrizione in detti elenchi degli organismi antiracket già iscritti presso le Prefetture ai sensi della Legge 614/94 e delle Associazioni e Fondazioni antiusura già iscritte nell’elenco (di cui all'articolo15, comma 4, della Legge 108/96) tenuto dal Ministero del Tesoro. Le Prefetture costituiscono uno dei riferimenti essenziali per le vittime dell'usura e dell'estorsione.
Rivolgiti in ogni momento (anche telefonicamente) alla Prefettura della tua provincia: troverai un valido sostegno e competenza professionale.
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