L’immobile di vecchia costruzione non è soggetto a garanzia della cosa venduta
In caso di vendita di un bene appartenente ad un edificio condominiale di costruzione molto risalente nel tempo, i difetti materiali conseguenti al concreto ed accertato stato di vetustà o all'obsolescenza delle tecniche costruttive utilizzate, non integrano un vizio rilevante ai fini della garanzia della cosa venduta.
La garanzia in esame, infatti, è esclusa tutte le volte in cui, il vizio era facilmente riconoscibile, salvo che, in quest'ultimo caso, il venditore non abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi.
Chi acquista un immobile di non recente costruzione, ha l'onere di verificare con cura le condizioni di manutenzione, se del caso interpellando l'amministratore del condominio al fine di conoscere quali interventi manutentivi siano stati effettuati.
Il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita.
Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 24343/2017.
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