Pignoramento stipendi e pensioni – limiti alla pignorabilità e minimo vitale


Indice dei contenuti dell'articolo


Non tutti i crediti sono liberamente pignorabili: l’articolo 545 codice di procedura civile ed alcune disposizioni contenute nelle leggi speciali fissano i limiti oggettivi del pignoramento dei crediti nell’espropriazione presso terzi.

La disciplina normativa, apparentemente chiara, presenta invece, anche in seguito ai reiterati interventi della Corte Costituzionale in materia di crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, numerosi dubbi interpretativi e notevoli difficoltà pratiche.

28 Agosto 2013 · Paolo Rastelli

Indice dei contenuti dell'articolo


Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo

Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su pignoramento stipendi e pensioni – limiti alla pignorabilità e minimo vitale. Clicca qui.

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.

» accesso rapido anonimo (test antispam)

  • bonkard66 19 Dicembre 2014 at 08:21

    Salve,il pignoramento di 88 euro e avvenuto anche sulla tredicesima, e normale? Per sapere cosa ha deciso il giudice il 20/maggio/2014,visto che non ho ricevuto nessuna comunicazione in merito,cosa devo fare? Se c’è stata una variazione della cifra pignorata,l’inps deve comunicarmelo ? Grazie

    • Annapaola Ferri 19 Dicembre 2014 at 08:46

      Il pignoramento della pensione avviene su qualsiasi rateo percepito dal debitore, e quindi anche sulla tredicesima.

      Per capire se l’INPS trattiene più del dovuto, deve necessariamente sottoporre la documentazione ad un avvocato o ad un’associazione di consumatori presente sul territorio e nel caso presentare ricorso, sempre con un’assistenza legale, al giudice delle esecuzioni.

  • bonkard66 24 Aprile 2014 at 15:46

    Ho ricevuto nel Novembre 2013 un atto di pignoramento presso terzi. Cita il sottoscritto e inps a comparire in tribunale il 13/02/2014 (questa data viene cancellata con penna ) e riscritta il sempre con penna il 20/maggio.L’atto di pignoramento e la relazione di notifica del U.G. dice:Visto il titolo esecutivo e l’atto di precetto notificato il 30/10/2013.Ho pignorato:In virtu didel detto provvedimento spedito in forma esecutiva tutte le somme dovute da inps.Dal gennaio 2014 che mi viene trattenuta sotto la dicitura : accantonamento somma 88 euro.Faccio presente che la pensione di invalidità e di 1000 euro circa,già con un quinto in corso (richiesto da me,sempre per pagare altri debiti).Domanda: Perchè l’INPS trattiene 88 euro se l’udienza non e ancora avvenuta? Questo vuol dire che e già tutto deciso? Posso appellarmi? grazie

    • Ludmilla Karadzic 24 Aprile 2014 at 16:13

      Il creditore è già in possesso di un titolo esecutivo e le ha già notificato il precetto. Tanto è vero che, come lei riferisce, l’ufficiale giudiziario scrive Visto il titolo esecutivo e l’atto di precetto notificato … .

      L’udienza presso il giudice serve a sapere dall’INPS qual è l’importo netto della pensione erogata e se, oltre alla cessione del quinto, sulla pensione insistono altri precedenti pignoramenti e la loro natura (prestiti da privati, banche e finanziarie, debiti esattoriali, assegno di mantenimento ecc.).

      Su queste basi il giudice potrà decidere l’esatto importo che l’INPS dovrà trattenere e versare al creditore, nel rispetto delle leggi che tutelano il debitore, e, fissata la rata mensile, per quanti mesi dovrà essere effettuato il prelievo.

      Ciò non toglie che, in attesa dell’udienza e stante l’esecutività del titolo in suo possesso, il creditore abbia potuto chiedere all’INPS ed ottenere, in via provvisoria, il prelievo di un importo inferiore al massimo del 20% che il giudice potrà stabilire.

      Insomma, il giudice non dovrà decidere se lei debba, o meno, dei soldi al creditore (nel merito la questione è stata già risolta con il decreto ingiuntivo, che ha determinato anche capitale, interessi e spese legali dovute). Ma solo a stabilire quanto l’INPS deve versare mensilmente al creditore e, contestualmente, per quanto tempo dovrà farlo.

  • Balumero 9 Novembre 2013 at 18:06

    Buonasera, sperando di trovarmi nel post giusto ho una domanda da porre. Avendo perso il lavoro non riesco più a far fronte al risarcimento della parte civile. Inoltre sono nulla tenente, più che maggiorenne e vivo da solo. A cosa vado in contro?, la parte civile (con tutto rispetto), può rivalersi sui miei genitori e pignorare beni? Io vorrei pagare ma non ho più nulla. Molte grazie, cordialmente.

    • Simonetta Folliero 9 Novembre 2013 at 18:40

      Lei non rischia niente, se non ha niente. I suoi genitori potrebbero essere coinvolti solo da un pignoramento presso la residenza del debitore, se lei convive con loro (per il principio di presunzione legale di proprietà tutto ciò che è rinvenibile presso la residenza del debitore si considera essere di proprietà del debitore). Ma dovrebbe trattarsi di una residenza di pregio affinché la parte civile possa recuperare qualcosa.

  • valentino 2 Agosto 2012 at 22:30

    buona sera.ho un pignoramento per sfratto che viene pagato dall datore di lavoro.in coda un altro per lo stesso motivo.e possibile che prima di finire il primo,parte anche il secondo?scuse per per la gramatica

    • Simonetta Folliero 2 Agosto 2012 at 22:33

      Deve finire il rimborso del primo creditore procedente. Solo dopo può iniziare il secondo pignoramento. I due pignoramenti, aventi la stessa natura (debiti con privati) non possono sovrapporsi, neanche parzialmente o per un periodo di tempo, seppur limitato.
      .

  • Rosaria Proietti 28 Aprile 2012 at 12:01

    La disciplina dei crediti derivanti da rapporto di lavoro dei dipendenti privati è invece contenuta nei commi 3°, 4° e 5° dell’art.545 c.p.c.. È previsto che tali crediti possono essere pignorati: nella misura autorizzata e nelle forme di cui al primo comma per crediti alimentari; nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ad ai comuni; nella stessa misura per ogni altro credito; che il concorso simultaneo delle cause sopra indicate non può estendersi oltre la metà dei crediti da lavoro dipendente del debitore sottoposto ad esecuzione.

    A questo proposito giova subito ricordare che la parziale impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego sancita dall’art.545 c.p.c., essendo disposizione intesa a tutelare la fonte esclusiva di reddito del lavoratore subordinato, è stata ritenuta non suscettibile di interpretazione analogica.

    Conseguentemente, è stata esclusa l’impignorabilità, anche parziale, dell’indennizzo dovuto da una società assicuratrice privata per infortunio sul lavoro, ancorché detto indennizzo sia dovuto in virtù di una polizza stipulata dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo contrattuale e stesso discorso è stato fatto per i crediti dell’agente.