Il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo
Il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo, esso é consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie.
Il licenziamento individuale del dirigente d’azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dalla Costituzione.
Così i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12823/16.
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