Libretti di risparmio – La banca deve restituire gli importi addebitati ove sulle annotazioni manchi la firma dell’impiegato

Per quanto previsto dal codice civile (articolo 1835) le annotazioni sul libretto firmate dall'impiegato della banca, che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Naturalmente, tale disposizione trova applicazione anche ai libretti di risparmio per somme depositate presso Poste Italiane.

Al riguardo, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di libretto di deposito a risparmio fanno piena prova, nei rapporti tra banca e depositante, esclusivamente le annotazioni sul libretto firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio; e che ove facciano difetto tali sottoscrizioni e la banca assuma di aver restituito le somme depositate, è onere della banca stessa dare la prova di disposizioni, impartite in tal senso dal cliente.

9 Ottobre 2014 · Giovanni Napoletano




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