L’estratto di ruolo è atto impugnabile autonomamente se la cartella esattoriale non è stata correttamente notificata

Le sentenze contraddittorie della Corte di Cassazione sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo - Un po' di storia

L'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria perché costituisce esso stesso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall'articolo 19 del decreto legislativo 546/92. Così la Cassazione con l'ordinanza 15946/10 aveva accolto il ricorso di due contribuenti contro il verdetto della commissione tributaria regionale che aveva negato l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo seppur in presenza di una cartella esattoriale non notificata.

La sezione tributaria del Palazzaccio aveva dato, così', continuità all'orientamento di legittimità prevalente, secondo cui, per impugnare un atto dell'ente impositore, è sufficiente che lo stesso porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza la necessità che esso sia compreso fra gli atti dichiarati espressamente ed autonomamente impugnabili.

Ma la quinta sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 6906/13) non pareva essere d'accordo ed aveva successivamente sancito che l'estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile. Questa pronuncia, pertanto, si poneva in contrasto, come abbiamo avuto modo di vedere, con l’indirizzo prevalente della Suprema Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza dell'interesse a ricorrere, è sufficiente la conoscenza di una ben individuata pretesa tributaria (senza attendere che la medesima si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19 del D. Lgs.n. 546/1992).

A parere dei giudici della quinta sezione l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non poteva essere oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perché, senza notifica di un atto impositivo, non c'è alcun interesse concreto e attuale ex articolo 100 codice di procedura civile, a radicare una lite tributaria. L'estratto di ruolo, quindi, può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo.

Quindi, l’estratto di ruolo, di cui il contribuente sia venuto a conoscenza casualmente, deve considerarsi atto interno dell'Agente di riscossione, e per questo motivo, in mancanza di notifica della cartella esattoriale, esso non costituisce atto impugnabile dinanzi agli organi del contenzioso tributario, per carenza di interesse ad agire. Il debitore dovrebbe attendere un atto sussessivo (ipoteca, fermo amministrativo, intimazione di pagamento) per impugnarlo insieme alla cartella esattoriale mai notificata.

La questione non poteva che essere rimandata al giudizio delle sezioni unite per comporre il conflitto ormai conclamato fra gli opposti orientamenti della Corte di cassazione sulla possibilità di impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo.

L'estratto di ruolo è atto impugnabile autonomamente se la cartella esattoriale non è stata correttamente notificata

E, la pronuncia a sezioni unite sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è finalmente arrivata con la sentenza 19704/15, i cui contenuti sono sinteticamente riportati di seguito.

Sia l'iscrizione del richiedente in uno specifico ruolo di un determinato ente impositore per un preciso credito di quest'ultimo che la relativa cartella esattoriale fondata su detta iscrizione risultano individualmente impugnabili per espressa previsione normativa.

E ovviamente nessun problema in ordine alla impugnabilità dei medesimi si pone quando essi sono stati (validamente) notificati, sussistendo il diritto e l'onere dell'impugnazione con decorrenza dal momento della relativa notifica della cartella esattoriale (per il ruolo e per la cartella esattoriale il termine di impugnazione è di 60 giorni decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale).

Profili di problematicità potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi di impugnazione di cartella esattoriale della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo e non attraverso (valida) notifica.

Va innanzitutto premesso in linea generale che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notifica dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza nei termini utili per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica.

E' poi da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una riapertura dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna riapertura sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse (validamente) notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere.

E' pertanto indiscutibile la possibilità per il debitore di far valere l'invalidità della notifica di una cartella esattoriale della quale (a causa di detta invalidità) sia venuto a conoscenza oltre i previsti termini di impugnazione (per esempio dall'estratto di ruolo). Qualche dubbio potrebbero ravvisarsi soltanto in relazione alla individuazione del momento a partire dal quale è possibile far valere tale invalidità, e ciò in ragione del disposto del terzo comma dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, secondo il quale la mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

In pratica, il contribuente dovrebbe attendere un atto successivo alla cartella esattoriale (ipoteca, fermo amministrativo, intimazione di pagamento) per poter impugnare l'omessa notifica della cartella esattoriale. L'ipoteca, il fermo amministrativo ed una eventuale intimazione di pagamento andrebbero opposti, insieme alla cartella esattoriale non notificata, innanzi al giudice competente per natura del credito (CTP per crediti tributari, giudice del lavoro per crediti contributivi, giudice di pace per sanzioni amministrative).

I giudici della Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza 19704/15) hanno, invece, ritenuto ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Cio' in quanto la prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato (cartella esattoriale) unitamente all'atto successivo notificato (ipoteca, fermo amministrativo, intimazione di pagamento) non costituisce l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e non esclude la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, autonomamente, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale.

5 Ottobre 2015 · Paolo Rastelli


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