Legittimo il pignoramento di mobili presso lo studio professionale del debitore

Per quanto attiene il pignoramento delle "cose mobili" di proprietà del debitore, l'articolo 515 del codice di procedura civile prescrive, al comma terzo, che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17900 del 18 ottobre 2012 ha ritenuto che il comma terzo, del citato articolo del codice di procedura civile, non si applichi agli arredi dello studio del professionista debitore sottoposto ad esecuzione.

Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, il limite previsto dal codice di procedura civile per il pignoramento di strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, arte o mestiere del debitore fissato nella misura del 20% (e a condizione che il presumibile valore di realizzo degli altri beni pignorati dall'ufficiale giudiziario non appaia sufficiente a rimborsare il credito per cui si procede) non può essere esteso a mobili e complementi d'arredo dello studio del debitore professionista, in quanto questi non possono essere considerati beni indispensabili all'esercizio della professione.

Nella vicenda specifica che ha portato alla sentenza, la coniuge legalmente separata del professionista sottoposto ad esecuzione è riuscita ad ottenere la pronuncia di legittimità del pignoramento dei mobili (le sedie, una poltrona, un tavolo e una libreria) che attrezzavano lo studio professionale dell'ex marito.

Insomma, per evitare il pignoramento, il soggetto passivo dell'esecuzione forzata dovrebbe dimostrare che i beni individuati dall'ufficiale giudiziario sono direttamente collegati all'attività lavorativa e che senza di essi non sarebbe possibile proseguire regolarmente l'esercizio della professione.

L’indispensabilità dei beni pignorati potrebbe sussistere, presumibilmente, per un computer o una stampante, tanto per fare un esempio; ma certamente non è eccepibile per gli arredi dello studio professionale.

21 Ottobre 2012 · Genny Manfredi


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