Centrale rischi Bankitalia – La segnalazione di sofferenza del credito è legittima anche in assenza di una condizione di insolvenza del debitore

Il servizio per la centralizzazione dei rischi creditizi o Centrale Rischi Banca d'Italia

Il Servizio per la centralizzazione dei rischi creditizi, comunemente denominato Centrale Rischi ed affidato alla Banca d'Italia, costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del relativo rischio, attraverso il quale si persegue l'obiettivo di accrescere la stabilità del sistema.

Tale servizio trova la sua regolamentazione nelle istruzioni specificamente emanate dalla Banca d'Italia agli altri enti creditizi che, al fine del contenimento dei rischi derivanti dal cumulo dei fidi, prevedono un articolato sistema di segnalazioni mensili concernenti le posizioni dei soggetti che hanno ricevuto affidamenti.

Ciascuna banca, qualora l'esposizione del cliente raggiunga o superi i limiti previsti da una delle categorie di rischio censite, é tenuta ad informare la Banca d'Italia, la quale poi, con varie modalità, pone le informazioni ricevute a disposizione dell'intero circuito bancario: in sostanza, attraverso lo scambio di informazioni, le banche che hanno concesso l'affidamento sono poste in grado di conoscere la posizione globale di rischio dell'affidato.

Fra le categorie di rischio censite, rispetto alle quali v'è obbligo di segnalazione alla Centrale Rischi, rientra quella delle "sofferenza", cui va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalle aziende.

Quando può essere segnalato in sofferenza il credito vantato nei confronti del debitore

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'istituto segnalante della complessiva situazione finanziaria del debitore e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. Resta dunque estraneo alla nozione di "sofferenza" l'inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni.

L'appostazione a sofferenza non richiede, però, una previsione di perdita del credito, e dunque ben può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro: ciò che conta è la chiara e documentabile emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza.

L'accostamento fra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni ad esso equiparabili contenuto nella normativa, implica che l'appostazione a "sofferenza" non comporta la necessità che la situazione del debitore coincida con quella propria dell'insolvenza fallimentare. Ai fini della segnalazione nella Centrale Rischi Bankitalia è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito.

Peraltro, se il debito potesse essere legittimamente appostato a sofferenza soltanto quando il cliente versa in stato di insolvenza conclamata, verrebbe meno la stessa utilità della segnalazione (posto che gli altri intermediari creditizi si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione); risulterebbe, quindi, priva di contenuto sostanziale la previsione di un obbligo di segnalazione anche in presenza di "situazioni equiparabili" allo stato di insolvenza.

Inoltre, la nozione di sofferenza non è riconducibile a parametri economici predefiniti, univocamente valevoli per ogni fattispecie ed è dunque inevitabile che, in materia, sia dato agli intermediari creditizi un certo margine di discrezionalità che, tuttavia, non può sconfinare nell'arbitrio, dovendo comunque la valutazione essere fondata su dati oggettivi dai quali sia evincibile la concreta sussistenza del rischio segnalato.

Insomma, il servizio fornito dalla Centrale Rischi ha senso solo se le segnalazioni intervengono in una fase in cui gli operatori possono ancora predisporre piani di rientro o procedimenti di ristrutturazione creditizia e/o di risanamento finanziario capaci di condurre il cliente al recupero dell'equilibrio economico - patrimoniale, consentendogli di onorare le obbligazioni assunte, o, comunque, di diminuire al massimo il rischio creditizio.

Le considerazioni appena riportate sono quelle svolte dai giudici di legittimità nella sentenza della Corte di cassazione numero 1725/15.

2 Febbraio 2015 · Simonetta Folliero


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6 risposte a “Centrale rischi Bankitalia – La segnalazione di sofferenza del credito è legittima anche in assenza di una condizione di insolvenza del debitore”

  1. m.grazia ha detto:

    buongiorno,
    ho una ditta individuale che dal 2013 ha avuto un netto miglioramento. Tale miglioramento mi ha permesso di pagare con un piano di rientro cambializzato il pregresso dei fornitori che finirà ne 2016
    Ora per pulire la mia CRIF vorrei fare una ristrutturazione del debito (garantito dai confidi) riguardante l’esposizione verso banche e finanziarie. A tal proposito ho richiesto la mia CR storica alla banca d’italia.La documentazione ricevuta segnala, come già io sapevo, di due posizioni a sofferenza. Di una sto pagando un piano di rientro cambializzato dell’altra ancora nulla. Come posso fare per poter istituire tale pratica? chi mi può analizzare la documentazione ricevuta e aiutarmi nei passi da seguire per pulire definitavente la mia posizione?
    Spero di ricevere una vostra risposta a breve.
    m.grazia

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Purtroppo la segnalazione in CR non verrà cancellata se non dopo 24 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del piano di rientro. Così anche per quanto attiene la seconda posizione registrata in CR, qualora riuscisse ad ottenere una ristrutturazione del debito posto a sofferenza.

      Mi spiace.

  2. alibi58 ha detto:

    Sono segnalto in CAI segmento CARTER per carta non pagata: ho letto che rimango segnalato per due anni. Sono un dipendente pubblico ed ho un conto corrente con FINECO dove verso il mio stipendio e dove pago un prestito personale con loro di 200 euro ed un altro di 250 euro.

    Avevo una carta con loro e mi hanno fatto rientrare con euro 400 mensili; finito il rientro della carta mi hanno fatto fare il rientro del fido con euro 300 mensili.

    In totale io vivo con meno di 100 euro al mese: ho chiesto se era possibile di lasciare almeno il fido e di ridurlo in maniera graduale con 100 o 150 mensili. La risposta è stata che mi stanno agevolando in quanto possono richiede tutto il fido in unica soluzione.

    Chiedo anche se ho una segnalazione in CARTER la banca può lasciarmi non dico tutto il fido ma almeno di 1000 euro, poi chiedo se la segnalazione dura due anni dopo si può richiedere una carta se uno ha pagato, ed inoltre essere segnalati vuole dire perdere il tutto, pensavo di non versare lo stipendio e farmi una carta prepagata con iban, e pagare la FINECO non con quanto stabilito da loro ma con euro 100.

    A cosa vado incontro, premesso che visto che sono segnalato non ho accesso ad alcun prestito se non il quinto cosa che già ho. Possono pignorare la casa per una cifra che va al sotto i 2000 euro?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      In teoria, il creditore può pignorare la casa per qualsiasi cifra. Ma visto che lei percepisce uno stipendio, la via più breve per ottenere il rimborso del prestito è il pignoramento dello stipendio.

      Purtroppo, non è lei a poter decidere quanto versare. Potrebbe provare a non pagare più nessuno ed attendere il pignoramento dello stipendio (un quinto della retribuzione per tutti i debiti). Nel caso in cui qualche creditore pazzo decidesse di aggredire la casa, ha sempre il tempo di evitare l’espropriazione con la conversione del pignoramento (si tratta di versare la cifra rivendicata dal creditore prima della vendita all’asta).

      Altre alternative: chiedere un prestito delega (se l’amministrazione in cui lavora lo consente) oppure un prestito garantito da ipoteca sulla casa. Con il ricavato saldare tutti i debiti in corso.

      Ma, la cosa importante è smettere di utilizzare carte di credito e revolving, che comportano interessi pazzeschi e non sono adatte a risolvere situazioni quotidiane di difficoltà.

  3. Lorenzo Morini ha detto:

    Ho avuto una segnalazione di SOFFERENZA da parte di una finianziaria, il mio direttore di banca mi avvisò immediatamente appena la vide sul suo terminale, mi sono messo in contatto con la Finanziaria in questione ed ho pagato in un unica soluzione tutto il dovuto .

    Tuttavia la segnalazione di sofferenza rimane nei terminali delle banche. Vorrei sapere, con la presente se e’ posssibile richiedere una cancellazione di tale segnalazione anche se risulta RISOLTA .

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      In base al tipo di rapporto di credito si registrano tempi di conservazione diversi nelle Centrali rischi per quel che attiene la regolarizzazione delle sofferenze:

      • le richieste di finanziamento vengono conservate per 6 mesi (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento) dalla richiesta;
      • le morosità di due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 12 mesi dalla data di regolarizzazione; le morosità superiori a due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 24 mesi dalla data di regolarizzazione;
      • le morosità mai sanate rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento;

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