Il debitore può di nuovo accedere ai benefici previsti dalla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012 salva suicidi) anche se nell’ultimo quinquennio è stata dichiarata inammissibile una sua precedente istanza

La normativa vigente (articoli 7 e 11 della legge 3/2012 - salva suicidi) prevede un divieto di riproposizione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento per un periodo di cinque anni ed è finalizzata ad evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alla legge citata.

Tuttavia, la norma deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.

Pertanto, in presenza di un provvedimento che abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata.

In tal senso hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con ordinanza 30534/2018.

29 Novembre 2018 · Lilla De Angelis