Legge di stabilità 2016 » La guida pratica per poter familiarizzare con tutte le novità introdotte

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Legge di stabilità 2016 » La guida pratica per familiarizzare con tutte le novità introdotte

Recentemente è stata resa definitiva, con l'approvazione da parte del Senato, la legge di stabilità per l’anno 2016: vediamo, dunque, quali sono le novità più importanti, che interessano debitori e contribuenti, introdotte dalla nuova normativa.

Dopo mesi di discussioni e polemiche la legge di stabilità 2016 ha ottenuto il via libera del Senato. La votazione si è conclusa con 162 i voti favorevoli, 125 contrari e nessun astenuto.

La manovra finanziaria del governo Renzi entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

Tra le numerose novità introdotte, nell'articolo che segue parleremo, nel dettaglio di:

  • nuove regole TASI e IMU
  • agevolazioni prima casa
  • rottamazione autoveicoli
  • incentivi acquisto auto imprese e professionisti
  • canone RAI
  • madri lavoratrici
  • carta famiglia
  • rilevamento con autovelox di revisione ed assicurazione rc auto
  • importo contenuto carta debito e credito
  • tassa circolazione vetture immatricolate estero
  • affitti in nero
  • varie detrazioni fiscali

Questi gli aggiornamenti principali. Inoltre, cureremo anche altri aspetti, sicuramente più in secondo piano.

Buona lettura.

La sintesi sulla legge di stabilità 2016

Come accennato nell'incipit, il governo ha posto il voto di fiducia al Senato sulla legge di stabilità 2016: il voto favorevole è arrivato con 162 sì e 125 no.

Il precedente passaggio alla Camera ha fatto lievitare il valore della manovra a più di 30 miliardi di euro, merito anche dell’eliminazione delle clausole di salvaguardia da 16,8 miliardi di euro per il 2016.

Il valore complessivo della manovra è di 35 miliardi di euro. La differenza di tre dipende dalla possibilità che Bruxelles accetti un margine di flessibilità pari allo 0,2%. Da quel che si capisce, Renzi ci proverà, ma la battaglia non sarà facile da portare a termine.

Vediamo, in sintesi, le novità più importanti

Imu e Tasi

È uno dei capitoli di maggior rilevanza della Legge di Stabilità 2016 (vale 3,7 miliardi) e riguarda sia le abitazioni sia gli immobili d’impresa:

  • viene eliminata la TASI sulla prima casa, con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9);
  • l’abolizione dell’imposta si applica anche nel caso di abitazione assegnata al coniuge legalmente separato;
  • fra le novità dell’ultima ora, inserite alla Camera, uno sconto del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso Comune.
  • Per quanto riguarda le imprese eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati, ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende.

    Infine, c’è un provvedimento che si potrebbe definire salva delibere, che rende applicabili al 2015 le variazioni sulle aliquote IMU e TASI approvate dai Comuni entro il 31 luglio (non più entro il 30 luglio). Non è chiaro quali saranno gli effetti di questo slittamento (il saldo sulle imposte prima casa 2015 è stato già pagato).

    Ci sono una serie di norme che riguardano i settori delle compravendite immobiliari e dell’edilizia: il bonus mobili, che si arricchisce di una nuova possibilità: una detrazione sempre al 50%, fino a una spesa massima di 16mila euro, per arredi ed elettrodomestici destinati alla prima casa appena acquistata da giovani coppie. Previsto poi un leasing agevolato per l’acquisto della prima casa, sempre da parte di giovani coppie (con almeno uno dei due componenti sotto i 35 anni).

    Infine, c’è una misura che introduce la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa, relative a imposta di registro o IVA, anche da parte di chi ne ha già usufruito per acquistare un’abitazione precedente e decide di cambiare casa, a condizione che il vecchio immobile venga venduto entro un anno dal rogito.

    Misure per le imprese

    Nel corso dell’iter parlamentare sono state confermate le misure introdotte dal ddl originario del Governo, con una serie di novità destinate in particolare alle imprese del Sud.

    In particolare, è stato previsto un credito d’imposta, diversificato a seconda delle dimensioni dell’impresa (20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese), per gli investimenti in macchinari delle aziende di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, oppure nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo.

    Fra le altre misure per le imprese:

    • superammortamento al 140% per l’acquisto di macchinari: la deduzione è applicabile agli acquisti in beni strumentali effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016;
    • sconto contributivo al 40% per due anni per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016;
    • eliminazione IRAP agricola;
    • detassazione premi di produttività.

    Pacchetto sicurezza

    È una delle novità fondamentali introdotte nel passaggio alla Camera. Dopo gli attentati di Parigi dello scorso 13 novembre, è stato inserito in manovra un pacchetto da 2 miliardi di euro, il 50% da destinare alla sicurezza e il 50% alla cultura.

    Fra le misure destinate alla sicurezza, un bonus di 80 euro in busta paga a tutti gli esponenti delle forze dell’ordine, mentre sul fronte della cultura una card da 500 euro ai ragazzi che compiono 18 anni da spendere in attività culturali (musei, cinema, teatri).

    Per queste misure sono stati utilizzati i fondi che originariamente erano previsti per anticipare al 2016 parte del taglio IRES alle imprese (che quindi slitta al 2017).

    Pensioni

    Confermate le misure originarie, in parte potenziate:

    • l’Opzione Donna viene estesa anche alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre dell’anno (quindi i requisiti sono 35 anni di contributi e 57 o 58 anni di età);
    • no tax area pensionati a 8mila euro per chi ha più di 75 anni;
    • settima salvaguardia a tutela di 26mila 300 esodati;
    • nuova possibilità di part-time per la pensione per lavoratori a cui mancano meno di tre anni all’età pensionabile, l’azienda paga i contributi pieni, ma li versa direttamente in busta paga invece che all’INPS e al dipendente viene comunque accreditata contribuzione figurativa per cui alla fine percepità la pensione senza decurtazioni.

    Salva risparmiatori

    Provvedimento di tutela per i piccoli risparmiatori penalizzati dopo il salvataggio delle quattro banche (Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, Cari Ferrara): previsto un fondo con dotazione intorno ai 100 milioni di euro per risarcire i circa 12mila 500 obbligazionisti che avevano acquistato titoli subordinati. I

    l fondo è finanziato dal sistema bancario, l’entità dei risarcimento sarà decisa, in base a criteri da fissare con apposito decreto ministeriale, da una commissione di arbitri nominati dalla presidenza del Consiglio. Il premier, Matteo Renzi, ha annunciato l’intenzione di affidare l’incarico a Raffaele Cantone, presidente dell’autorità anticorruzione.

    Altre misure

    • Congelati gli aumenti IVA e accise per il 2016 previsti da precdenti clausole di salvaguardia per assicurare il pareggio di bilancio;
    • fondi UE ai professionisti: i liberi professionisti sono equiparati alle PMI nell’accesso ai fondi UE;
    • conciliazione lavoro-famiglia: due giorni di congedo obbligatorio per i papà, da utilizzare anche non consecutivamente. Il voucher per asilo o baby sitter esteso anche a lavoratrici autonome e imprenditrici;
    • tetto contanti portato a 3mila euro (dagli attuali mille euro): resta però a mille euro per i money transfer e per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (quindi, ad esempio, per il pagamento delle pensioni) (misura ancora in corso di approvazione
    • pagamenti elettronici: eliminato il tetto dei 30 euro, commercianti e professionisti sono obbligati ad accettare sempre pagamenti con carte di credito e bancomat per operazioni sopra i 5 euro, a meno che non ci sia un’oggettiva impossibilità tecnica;
    • canone RAI: dal 2016 scende a 100 euro (dai precedenti 113,50) e si paga con la bolletta elettrica, in dieci rate. Nel primo anno di applicazione la prima rata sarà inserita nella bolletta di luglio, successivamente si inizierà da gennaio;
    • fisco: semplificazioni per la dichiarazione dei redditi 2016, con l’abolizione delle verifiche per i rimborsi superiori a 4mila euro relativi a carichi di famiglia o eccedenze di precedenti dichiarazioni. Nuovi obblighi per medici e strutture sanitarie nella trasmissione dati al Fisco per la predisposizione del 730/precompilato 2016, che conterrà le spese sanitarie, senza però applicare sanzioni nel 2016 (a meno che non si rilevi un’indebita fruizione di detrazioni);
    • spending review: ci sono misure che in tutto valgono intorno ai 5 miliardi, che riguardano sanità, spese della pubblica amministrazione, tagli ai CAF (centri di assistenza fiscale).

    Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 su Tasi e Imu

    Come accennato nei precedenti paragrafi, la legge di stabilità 2016 ha introdotto importanti novità in materia di Tasi e Imu: vediamo quali.

    Tasi

    L'Imposta Comunale Unica (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

    La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

    Prima delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, il testo era quello seguente La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

    Il dato rilevante è che la TASI, a partire da gennaio 2016, risulta ancora a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, ma restano escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    Il che vuol dire che risulterà esentato dal pagamento della TASI anche il coniuge, non proprietario, a cui è stata assegnata la casa familiare a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Oltre all'inquilino, l'usufruttuario, il comodatario dell'immobile eletto ad abitazione principale.

    Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale) o i suoi familiari dimorano abitualmente.

    Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

    Imu

    Com'è noto, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilita da ciascun Comune.

    Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

    Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

    Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

    I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

    La legge di stabilità 2016 ha apportato modifiche all'articolo 13 del decreto legge 201/11, stabilendo, fra l'altro, che non può più essere considerata abitazione principale l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (l'agevolazione operava limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario apparteneva a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui).

    In caso di più unita' immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unita' immobiliare.

    A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

    L'IMU resta non applicabile, altresi':

    1. alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    2. b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008);
    3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    4. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

    La legge di stabilità 2016 ha integrato il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legge 201/11, introducendo una norma secondo la quale la base imponibile ai fini IMU e' ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

    Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    La basa imponibile ai fini IMU resta al 50% anche

    1. per i fabbricati di interesse storico o artistico;
    2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

    La legge di stabilità 2016 ha inoltre apportato rilevanti modifiche alla base imponibile ed alle modalità di calcolo relative all'IMU per i terreni agricoli, sopprimendo il secondo periodo del comma 5, abrogando il comma 8-bis dell'articolo 13 del decreto legge 201/11.

    Come cambia la materia delle agevolazioni prima casa con la nuova legge di stabilità 2016

    Vediamo come cambia la materia delle agevolazioni prima casa grazie all'introduzione della nuova legge di stabilità 2016.

    Com'è noto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento dell'imposta di registro agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

    1. che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
    2. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
    3. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

    La legge di stabilità 2016, con il comma 55 dell'articolo 1, ha disposto che l'aliquota del 2 per cento dell'imposta di registro si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) appena sopra riportato e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) si verificano senza tener conto dell’immobile già acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto.

    La legge di stabilità e gli incentivi per la rottamazione degli autoveicoli

    Con la nuova legge di stabilità ci saranno fino ad ottomila euro di incentivi per la rottamazione dei caravan euro 0, 1 e 2.

    La legge di stabilità 2016, ai commi 85 e 86 dell'articolo 1, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivarne la sostituzione, prevede misure finalizzate alla demolizione dei caravan di categoria euro 0, euro 1 o euro 2.

    Per caravan, così come indicato dal codice della strada (articolo 54, comma 1, lettera m) deve intendersi un veicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

    Dunque, per la sostituzione, in seguito a demolizione, di caravan euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5 della medesima tipologia, sarà riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato.

    A tale fine è stata autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l’anno 2016. Il contributo sarà anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed al rivenditore rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

    Gli incentivi si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l’acquirente a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.

    Con la nuova legge di stabilità 2016 imprese artigiani e professionisti avranno sconti sull'acquisto dei veicoli nuovi

    Con le novità novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, imprese, artigiani e professionisti avranno la possibilità di ammortizzare il 140% del costo sostenuto per l'acquisto di veicoli nuovi.

    Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

    Solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo di tempo, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di autovetture, autocaravan e motocicli.

    La Legge di Stabilità 2016, ha introdotto un vero e proprio bonus fiscale riservato a chi deciderà di cambiare auto. Per le aziende ed i soggetti esercenti arti e professioni, viene introdotta la possibilità di effettuare acquisti di veicoli con un maxi ammortamento che arriva al 140% del costo sostenuto per i mezzi che siano inerenti all'attività d'impresa.

    Canone rai in bolletta elettrica: i chiarimenti introdotti con l'approvazione della legge di stabilità 2016

    Come si legge nel testo della legge di stabilità 2016, il Canone RAI si pagherà con la bolletta elettrica, ma solo a partire da luglio 2016.

    Per l’anno 2016, secondo quanto disposto dalla legge di stabilità, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sarà pari, nel suo complesso, all’importo di euro 100: chiunque detenga uno o più dispositivi atti, o adattabili, alla ricezione del segnale radio televisivo e' obbligato al pagamento del canone di abbonamento alla RAI.

    La presenza di un'antenna per captare (o trasmettere) il segnale radio televisivo fa presumere la detenzione o l'utenza di un dispositivo ricevente.

    La detenzione di un dispositivo ricevente si presume altresì nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. < Allo scopo di superare le presunzioni di possesso di un dispositivo ricevente (in pratica, per auto certificare che non si possiede un televisore), a decorrere dal gennaio 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva, la cui mendacia comporta effetti anche penali. Tale dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e ha validità per l’anno in cui è stata presentata. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai dispositivi di ricezione detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L’importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le imprese elettriche devono effettuare il versamento all'Erario delle somme riscosse entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l’intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche. L’Anagrafe tributaria, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente Unico, il Ministero dell’interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all’utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione e ai soggetti che ne sono esentati. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate al 1° gennaio 2016, fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’utente. A partire da gennaio 2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare.

    In sede di prima applicazione del provvedimento, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1º luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

    L’Agenzia delle entrate metterà a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l’Acquirente Unico, l’elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva attestante il mancato possesso dell'apparecchio televisivo e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati.

    Le imprese elettriche all’atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

    Gli aggiornamenti per le madri lavoratrici configurate con la legge di stabilità 2016

    Vediamo quali sono gli aggiornamenti per le madri lavoratrici configurate con la legge di stabilità 2016.

    Come noto, al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno.

    Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre lavoratrice dipendente e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

    In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre lavoratrice dipendente e' riconosciuta un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100 per cento della retribuzione.

    Il padre lavoratore e' tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.

    Nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, e' prevista la possibilita' di concedere alla madre lavoratrice dipendente, al termine del periodo di congedo di maternita', per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

    La legge di stabilità 2016 intervenendo in tema di sostegno alla genitoralità e recependo, fra l'altro, le pronunce di incostituzionalità formulate dalla Consulta su alcune specifiche norme, ha stanziato due milioni di euro per il 2016 al fine di consentire l'accesso ai benefici previsti per le madri lavoratrici dipendenti anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

    I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    L'istituzione della carta famiglia introdotta con l'approvazione della legge di stabilità 2016

    Con l'approvazione della legge di stabilità 2016 è stata innestata un'importante novità: vi parliamo della carta della famiglia.

    In seno a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico.

    La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabiliti, sulla base dell’ISEE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

    La carta consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa. I soggetti che partecipano all’iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all’iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari.

    La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta famiglia nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo.

    Con le novità legislative della legge di stabilità 2016 si controllerà automaticamente l'assicurazione rc e la revisione dei veicoli tramite autovelox e tutor

    Grazie alla legge di stabilità 2016 saranno controllati automaticamente l'assicurazione rc e la revisione dei veicoli tramite autovelox e tutor.

    Dal 2016 controllo automatico assicurazione e revisione con autovelox e tutor?

    Si, lo prevede un emendamento della Legge di Stabilità 2016 approvato dalla Commissione Bilancio della Camera.

    Continua quindi l’iter del Governo verso la completa digitalizzazione della copertura assicurativa, inaugurata con l’introduzione del tagliando elettronico RC, operativo dall’ottobre scorso e che, si concluderà nel 2016 con il controllo automatico di assicurazione e revisione veicoli, mediante l’utilizzo di telecamere già presenti sulle strade, per le Ztl, autovelox e tutor.

    Il controllo di assicurazione e revisione veicolo, fino ad oggi poteva essere effettuato solo mediante controlli a campione da parte delle forze dell’ordine che fisicamente dovevano bloccare le auto, moto e veicoli in generale, in circolazione sulle strade.

    Dal 2016, invece, la situazione potrebbe cambiare drasticamente, in quanto un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 approvato dalla Commissione Bilancio alla Camera, e proposto dal PD modifica l’elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento: si aggiungono le revisioni dei veicoli e si eliminano le violazioni della massa a pieno carico dei veicoli e rimorchi e le violazioni dell’assicurazione RC auto, prevede la possibilità di utilizzare le telecamere installate su strade e autostrade, per la Ztl, autovelox e tutor, per controllare in automatico e per via telematica, quindi in tempo reale anche la regolarità della copertura assicurativa RC e della revisione obbligatoria.

    A dire il vero tali strumentazioni, infatti, sono in grado già di rilevare il numero di targa dei veicoli e la sanzione, in caso di violazioni al Codice della Strada ma non potevano effettuare controlli su RC e revisioni, in quanto non autorizzati.

    Cosa potrebbe cambiare dal 2016? Che le telecamere Ztl, autovelox e tutor, ricevano l'autorizzazione e quindi l'ok anche al controllo automatico assicurazione e revisione.

    Come negli USA: bancomat e carte di credito anche per un caffè con la nuova legge di stabilità 2016

    Proprio come negli Stati Uniti d'America, sarà possibile pagare per piccolissimi importi con bancomat e carte di credito in tutti gli esercizi commerciali.

    I soggetti che effettuano l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica.

    Al fine di promuovere l’effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito, in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze provvedera' con un proprio decreto.

    In pratica, le legge di stabilita' 2016 permettera' di utilizzare carte di credito e bancomat (presso i POS degli esercizi commerciali e non con prelievo da ATM) per il pagamento di importi contenuti (inferiori ai 5 euro).

    Nuovi doveri in materia di tassa automobilistica ed esportazione del veicolo con la legge di stabilità 2016

    Con l'attuazione della legge di stabilità 2016, saranno introdotti nuovi obblighi per quanto riguarda la tassa automobilistica e l'esportazione del veicolo all'estero per la nuova immatricolazione.

    Al fine di contrastare l’elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, la legge di stabilità 2016 ha apportato modifiche agli obblighi, precedentemente previsti, conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore.

    Da gennaio 2016, la parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del PRA., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprieta' e la carta di circolazione.

    L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione.

    In pratica, da gennaio 2016, la definitiva esportazione all'estero del veicolo per reimmatricolazione dovrà essere comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA.

    Le misure contro gli affitti in nero previste con la legge di stabilità 2016

    Norme per le locazioni in nero: ecco le misure contro gli affitti in nero previste con la legge di stabilità 2016.

    È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

    È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale.

    Nei casi di nullità del contratto per pattuizione contraria alla legge, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, il conduttore può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

    E' quanto previsto dalla legge di stabilità all'articolo 1, comma 59.

    Varie detrazioni fiscali approvate con la legge di stabilità 2016

    Veniamo alle modifiche sulla tassazione: sgravi su Iva e irpef, più altre detrazioni fiscali, introdotte con la legge di stabilità 2016.

    Nuovo regime forfettario

    Dal primo gennaio 2016 coloro che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale (aprendo una partita IVA) possono accedere al nuovo regime forfetario semplificato, introdotto dalla Legge di stabilità 2016.

    In questo modo, viene meno l'esigenza di rivolgersi a commercialisti e fiscalisti per la tenuta delle scritture contabili e per il controllo delle scadenze e degli importi da versare all'Agenzia delle entrate.

    Con il nuovo regime forfetario, infatti, l'IRPEF, le addizionali regionali e comunali e l'Irap vengono tutte rimpiazzate da un'aliquota sostitutiva unica, fissata, per i primi cinque anni, al 5% sul reddito imponibile calcolato forfettariamente sull'ammontare dei ricavi o dei compensi. Dal sesto anno in poi, l'aliquota salirà al 15%

    Il reddito forfetario imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti per l'esercizio dell'attività, un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività avviata (ad esempio il coefficiente di redditività e del 78% per i professionisti, del 40% per i commercianti). Sul reddito forfetario imponibile così ottenuto, si deducono gli eventuali contributi previdenziali obbligatori. Per la determinazione del prelievo fiscale, si considera il reddito forfetario imponibile, al netto dei contributi previdenziali obbligatori corrisposti, e si applica semplicemente un'imposta sostitutiva pari al 5% (per i primi cinque anni - poi del 15%).

    In pratica, il reddito forfetario imponibile si determina moltiplicando il reddito imponibile per una percentuale di redditività (variabile in funzione del codice ATECO che contraddistingue l'attività intrapresa) che include la forfetizzazione dei costi sostenuti. Al reddito forfetario imponibile, dedotti gli eventuali oneri contributivi, si applica, nel corso dei primi cinque anni di adozione del regime fiscale, un'aliquota sostitutiva del 5% per determinare l'imposta complessiva dovuta all'erario.

    Facciamo un esempio. Fatture emesse per un totale di 100 euro nell'ambito di un'attività il cui codice ATECO prevede un coefficiente di redditività pari al 70%. Contributi previdenziali versati alla gestione separata dell'INPS per 10 euro.

    Qual è l'imposta da corrispondere all'Agenzia delle entrate? Il reddito forfetario imponibile è pari a 70 euro, da cui vanno dedotti i 10 euro per contributi previdenziali versati alla gestione separata. Dunque il reddito forfetario imponibile, al netto degli oneri contributivi, è di 60 euro. L'imposta sostitutiva dovuta ammonta al 5% di 60 euro, cioè 3 euro.

    Una volta pagato l'obolo non si pensa più a scadenze, versamenti e dichiarazioni IVA, scadenze e versamenti IRAP, addizionali comunali e regionali IRPEF.

    Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario:

    • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti in materia di Imposta sul valore aggiunto (ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti);
    • non sono tenuti a operare le ritenute (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi), così come alle stesse non sono assoggettati (rilasciando un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva) i propri ricavi e compensi;
    • sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dai parametri.

    Alla semplicità di computo del reddito, a cui abbiamo già accennato, si accompagna, dunque, ad una estrema semplificazione degli adempimenti fiscali: il soggetto che accede al regime forfetario è esonerato dagli obblighi contabili ai fini Iva (compreso la dichiarazione e la comunicazione annuale) e delle imposte sui redditi, non è soggetto a ritenute, non è sostituto d'imposta, è escluso dall'applicazione dell'Irap e degli studi di settore.

    Riassumendo, il nuovo regime forfetario è caratterizzato da:

    • esonero completo dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili ad eccezione della conservazione dei documenti contabili;
    • esonero dell’applicazione dell’IVA (salvo il caso in cui vi siano acquisti di beni e servizi INTRA-UE per un importo superiore a 10.000 euro);
    • esonero dall’eventuale applicazione della ritenuta d’acconto su fatture emesse o ricevute;
    • esclusione da studi di settore o parametri;
    • esonero dall’invio dello spesometro;
    • esonero dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;
    • esonero dalla comunicazione black-list;
    • determinazione del reddito su base forfetaria (una % da calcolarsi sull’ammontare dei ricavi o compensi)
    • applicazione di un’imposta sostitutiva (IRPEF, relative addizionali e IRAP) nella misura del 5% per i primi cinque anni (dal sesto anno in poi l'imposta sostitutiva salirà al 15%;

    Il nuovo regime forfetario sostituisce tutti i regimi agevolati vigenti al 31 dicembre 2015, che sono stati abrogati: nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e regime contabile agevolato.

    I contribuenti che nel 2015 se ne sono avvalsi, applicheranno il nuovo regime forfetario se in possesso dei relativi requisiti, a meno che non decidano di avvalersi della possibilità di applicare l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sul reddito nei modi ordinari (regime fiscale ordinario).

    Per finire, i contribuenti che nel 2015 si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

    Per accedere (e permanere) al regime forfetario occorre soddisfare tre condizioni:

    1. bisogna aver conseguito, nell'anno precedente, ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. In pratica le soglie previste dalla legge variano da un minimo 25 mila ad un massimo 50 mila euro a seconda dell'attività intrapresa (30 mila è il limite per i professionisti - 30 mila per artigiani e imprese - 40 mila per gli ambulanti di alimentari e bevande - 50 mila per i commercianti, alberghi e ristoranti). Inoltre, ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime forfetario, non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
    2. le spese sostenute nell'anno precedente, nell'ambito dell'attività esercitata, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori, non devono aver superato i 5 mila euro lordi;
    3. il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno precedente non deve superare i 20 mila euro. Nel calcolo di questo limite va tenuto presente che:
      1. per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
      2. per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi;
      3. i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%;
      4. non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
      5. non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

    Sono esclusi dal regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro: la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

    Con questa nuova disposizione, si è voluto evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente l’applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano beneficiare ugualmente del regime in questione per le attività d’impresa, arte o professione.

    Non possono fruire del regime forfetario, inoltre, i non residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

    Risultano altresì esclusi dalla possibilità di optare per il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate, ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti (quelle che si avvalgono di un regime fiscale agevolato, in base al quale il dividendo viene tassato integralmente in capo ai soci, in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dal fatto che esso venga poi effettivamente distribuito ai soci o rimanga, invece, all'interno della società).

    Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

    • industrie alimentari e delle bevande - il limite per ricavi e compensi è di 45 mila euro;
    • commercio all'ingrosso e al dettaglio - il limite per ricavi e compensi è di 50 mila euro;
    • commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande - il limite per ricavi e compensi è di 40 mila euro;
    • commercio ambulante di prodotti diversi da alimentari e bevande - il limite per ricavi e compensi è di 30 mila euro;
    • costruzioni e attività immobiliari - il limite per ricavi e compensi è di 25 mila euro;
    • intermediari del commercio - il limite per ricavi e compensi è di 25 mila euro;
    • attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - il limite per ricavi e compensi è di 50 mila euro;
    • attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi - il limite per ricavi e compensi è di 30 mila euro;
    • altre attività - il limite per ricavi e compensi è di 30 mila euro.
    • industrie alimentari e delle bevande - il coefficiente di redditività è pari al 40%;
    • commercio all'ingrosso e al dettaglio - il coefficiente di redditività è pari al 40%;
    • commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande - il coefficiente di redditività è pari al 40% ;
    • commercio ambulante di prodotti diversi da alimentari e bevande - il coefficiente di redditività è pari al 54%;
    • costruzioni e attività immobiliari - il coefficiente di redditività è pari all'86% ;
    • intermediari del commercio - il coefficiente di redditività è pari al 62%;
    • attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - il coefficiente di redditività è pari al 40%;
    • attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi - il coefficiente di redditività è pari al 78%;
    • altre attività - il coefficiente di redditività è pari al 67%;

    Dal punto di vista previdenziale il regime forfetario prevede che i contributi previdenziali siano calcolati sul reddito forfetario calcolato in base ai criteri esposti nelle precedenti sezioni: il dato rilevate è che, di conseguenza, non si applica il minimo contributivo.

    Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti alla Gestione Separata INPS l’aliquota contributiva viene confermata al 27,72% anche per il 2016.

    Dal 1° gennaio 2016 aumenta dal 23,50% al 24%, invece, l’aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

    Detrazione del 50% dell'iva: come perchè e quando

    Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

    La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

    E' quanto previsto dal comma 56, articolo 1, della legge di stabilità 2016.

    Bonus per acquisto mobili

    Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

    La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

    E' quanto stabilisce la legge di stabilità 2016 al comma 75 dell'articolo 1.

30 Dicembre 2015 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Legge di stabilità 2016 » La guida pratica per poter familiarizzare con tutte le novità introdotte”

  1. Ludmilla Karadzic ha detto:

    A noi, purtroppo, non risultano le disposizioni a cui lei si riferisce: le saremmo grati se, nel caso in cui trovasse informazioni utili e più approfondite al riguardo, le condividesse con noi.

  2. karina ha detto:

    La legge di stabilità 2016 ha confermato che le somme erogate per congedo di maternità sono impignorabili (quelle anticipate dal datore di lavoro ma per 80% pagate dall’inps) ?

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