Contratti di prestito – leasing finanziario

Il leasing finanziario è un contratto di prestito contraddistinto dall'esistenza di un rapporto trilaterale in quanto vi intervengono tre soggetti:

1.il locatore, che svolge l’attività di intermediario finanziario;

2.l’utilizzatore o locatario (volgarmente definito conduttore: termine proprio di altra forma contrattuale tipica), che utilizza il bene;

3.il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o l’immobile) che sarà utilizzato dall'utilizzatore.

Il bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore; al termine del contratto, l’utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l’opzione d’acquisto.

L’utilizzatore assume tutti i rischi e le responsabilità per l’uso del bene (ma ci sono delle limitazioni, specie in campo antinfortunistico in applicazione dell'articolo 6.2 del DLgs 626/94 come modificato dal DLgs 242/96).

I principali elementi base per calcolo del leasing sono: il costo del bene, la durata, il tasso di interesse (fisso o variabile), l’anticipo (maxicanone) ed infine il riscatto. Altri aspetti che bisogna considerare ai fini del costo del leasing sono i costi accessori come: l’assicurazione, assistenza, manutenzione, consulenza e spese di istruttoria.

Dunque con il contratto di leasing, detto anche leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l’utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell'opzione di acquisto (comunemente chiamato riscatto: termine proprio di altra forma contrattuale tipica) con il pagamento di un prezzo (nel linguaggio comune prezzo di riscatto).

Il primo canone corrisposto dall'utilizzatore è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del locatore in caso di insolvenza dell'utilizzatore: infatti, nel caso in cui in un determinato momento l’utilizzatore dovesse smettere di pagare i canoni, il locatore si riapproprierebbe del bene il cui valore di mercato sommato al maxicanone e ai canoni già corrisposti si presume superiore ai costi sostenuti dal locatore.

Per l’utilizzatore il contratto di leasing rientra nell’amministrazione straordinaria ed è una forma di locazione che può manifestarsi in tre modalità: leasing finanziario, leasing operativo e lease-back.

Per il locatore è della massima importanza valutare il rischio bene dell'operazione, considerando la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell'utilizzatore e la sua rispondenza alle normative antinfortunistiche.

La valutazione del rischio bene è un’operazione complessa e specializzata, in quanto si articola sulla base di moltissimi parametri, che fornisce indicazioni indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo dell'operazione, anche a tutela dello stesso utilizzatore. La valutazione di un azienda nella scelta del leasing deve tenere conto di due ulteriori aspetti:

1-il costo del bene è soggetto ad iva (anche nel caso di immobili);

2-il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto quindi non compare in bilancio tra le immobilizzazioni con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS secondo i cui criteri il bene va inserito fra le immobilizzazioni e il debito residuo nel passivo.

Per fare una domanda sul contratto di leasing,  sui finanziamenti in genere, sui contratti di prestito in generale e  su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

27 Giugno 2013 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

3 risposte a “Contratti di prestito – leasing finanziario”

  1. beniamino stovini ha detto:

    I vantaggi del leasing

    Il leasing è un prodotto flessibile e snello a livello di procedura, a cui si aggiunge una certa competitività rispetto ad altri strumenti di credito, specie se a medio/lungo termine.

    Quindi potremo affermare che i vantaggi, nello scegliere il leasing per l’acquisto di un bene, sono:

    Finanziari:

    – infatti possiamo finanziare l’intero valore del bene;
    – potremo disporre del bene quindi senza grossi esborsi iniziali di denaro;
    – ci permetterà di frazionare l’iva per la durata del canone;
    – non andrà a intaccare la capacità di credito della nostra azienda.

    Gestionali e operativi:

    – possiamo accedere al finanziamento, avendone i requisiti, rapidamente e in maniera semplice;
    – è possibile strutturare il contratto (durata, anticipo, maxi-rata finale) in base alle nostre esigenze;
    – se esistono leggi agevolate per le aziende, le tempistiche di accesso sono abbastanza veloci.

    Fiscali:

    – se il bene acquistato è strumentale all’attività svolta, i canoni sono deducibili, sia per la quota capitale che per la quota interessi;
    – è possibile anticipare la deduzione fiscale, specie per il leasing immobiliare.

    A questo proposito, ricordiamo inoltre che è ammissibile la deduzione dell’intera somma, capitale più interessi, a condizione che il contratto di leasing duri almeno la metà di quanto previsto dalla normativa per l’ammortamento fiscale di un bene, e nel caso di immobili, minimo 8 anni.

    Invece, regole speciali sono previste per telefonini e autoveicoli.

  2. karalis ha detto:

    Nell’articolo in commento non c’è scritto cosa è un leasing finanziario.

    Commento di Anonimo | Mercoledì, 8 Ottobre 2008

    Non c’è scritto? Questo:

    “Dunque con il contratto di leasing, detto anche leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l’utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell’opzione di acquisto (comunemente chiamato riscatto: termine proprio di altra forma contrattuale tipica) con il pagamento di un prezzo (nel linguaggio comune prezzo di riscatto).”

    non basta?

    Mi dispiace allora. Lo dirò a quelli di WIKIPEDIA, da cui l’articolo è tratto (dico è tratto per usare un termine eufemistico, in quanto, in realtà, è quasi integralmente copiato).

  3. Anonimo ha detto:

    nn c’è scritto cos’è un leasing finanziario

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!