Leasing – nessun addebito se importo per riscatto eccede il ricavato dalla vendita del bene

Quando il titolare di un contratto di leasing non esercita il diritto di riscatto, la società di leasing è obbligata a corrispondergli l'eventuale differenza positiva fra il ricavato della vendita del bene e l'importo contrattualmente previsto per esercitare il diritto di riscatto. In pratica, se l'importo per l'esercizio del diritto di riscatto è pari 100 euro e con la vendita del bene si realizzano 110 euro, la differenza di 10 euro deve essere restituita al contraente.

Fin qui nulla da eccepire.

Il problema nasce se, ed è il caso più frequente, il ricavato della vendita del bene risulta inferiore all'importo contrattualmente previsto per l'esercizio del diritto di riscatto.

In questa circostanza alcune società di leasing, in base ad una propria estensiva interpretazione al contrario della clausola contrattuale, ne invocano la presunta bilateralità ed addebitano al contraente la differenza fra l'importo fissato per l'esercizio del diritto di riscatto e quanto ricavato dalla vendita del bene. Esemplificando, se l'importo per l'esercizio del diritto di riscatto è pari 100 euro e con la vendita del bene si realizzano 90 euro, la società di leasing addebita al contraente la differenza di 10 euro.

Sulla questione è intervenuto l'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione numero 6237 del 2 dicembre 2013.

Posto che, in assenza dell'esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, il relativo ammontare previsto per la compravendita del bene non costituisce un credito dell'intermediario, non è possibile comprendere l'attinenza della suddetta clausola con la fattispecie in esame. Allo stesso modo, si deve in ogni caso osservare come i criteri interpretativi del contratto, di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, non possano legittimare una fondata interpretazione "a contrario" di una clausola contrattuale, posto che la bilateralità della clausola, se non espressamente prevista, non può essere generata in via interpretativa.

L'Arbitro Bancario Finanziario ha quindi stabilito che la differenza addebitata al contraente del contratto di leasing appare non giustificata dalle previsioni contrattuali, che non pongono a carico dell'utilizzatore la copertura della differenza tra quanto ricavato dall'intermediario dalla vendita dell'autoveicolo successiva alla sua riconsegna e l'ammontare contrattuale pattuito per il riscatto (non esercitato) del bene.

4 Febbraio 2014 · Giovanni Napoletano


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