Condominio – Le delibere e i lavori assembleari

Constatato la regolarità di convocazione dell'assemblea e che l'assemblea può deliberare,si nomina un presidente che a sua volta incarica il verbalizzante.

Il verbale dell'assemblea dovrebbe essere redatto nel corso della riunione e sottoscritto dal presidente e dal segretario subito dopo la sua conclusione. Delibere importanti, per le quali è richiesta l'unanimità, richiedono la firma di tutti i condomini ( per es. accordi contrattuali che eccedono l'ordinaria amministrazione). È buona uso rileggere il verbale prima dello scioglimento dell'assemblea.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare, occorre annotarlo nel libro verbale, anche per dare validità alla seconda convocazione con le relative maggioranze previste. Il verbale dell'assemblea deve in ogni caso inviato ai condomini assenti. Gli assenti
possono impugnare le delibere entro 30 giorni dal giorno della comunicazione.

Nel verbale deve essere indicato data, ora, luogo e ordine del giorno. Per ogni deliberazione devono essere indicati con precisione oltre i nome dei proprietari presenti con i rispettivi millesimi di proprietà, i nomi dei condomini che hanno espresso voto favorevole, dei contrari e degli astenuti, anche per consentire una verifica della regolarità della votazione in casi di contestazione.

Ogni partecipante ha diritto di esigere che vengano messe a verbale le sue dichiarazioni, richieste, osservazioni, purché attinenti a fatti inerenti alla seduta. La mancata registrazione nel verbale comporta il diritto di impugnazione ai sensi dell'articolo 1137 cod. civ.

Chi, in sede d'impugnazione, contesta la non rispondenza a verità di quanto risulta dal verbale, ha l'onore di dimostrarlo.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita se sono presenti i due terzi dei condomini, che rappresentino anche i due terzi del valore dell'edificio (666,66 millesimi).
In seconda convocazione occorre la presenza di un terzo dei condomini in rappresentanza di almeno un terzo del valore dell'edificio (333,33 millesimi). Maggioranze qualificate sono richieste anche in seconda convocazione per delibere di particolare importanza.
I proprietari di più unità immobiliari (abitazioni, uffici o negozi) contano come una persona sola, i millesimi delle parti immobiliari invece vengono sommate.

A prescindere dalla prima e seconda convocazione, per la nomina dell'amministratore, per resistere in sede di giudizio e per lavori di straordinaria manutenzione è richiesto sempre il voto favorevole della maggioranza dei presenti condomini (50 % + 1) che rappresentano almeno 500 millesimi di proprietà.

2 Luglio 2008 · Antonio Scognamiglio




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!