Le clausole vessatorie che determinano squilibrio dei diritti e degli obblighi nel contratto di mutuo

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Le clausole che determinano squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo

Il Codice del consumo e il codice civile codice considerno vessatorie le clausole che, nei rapporti contrattuali tra consumatori e professionisti, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Sul tema delle clausole vessatorie sono da tempo intervenuti le Associazioni dei consumatori, il Consiglio Nazionale del Notariato e l’Associazione Bancaria Italiana (A.

B.I.).

Il contratto di mutuo in atto unico

In particolare l’Associazione Bancaria Italiana, il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei consumatori partecipanti al tavolo di lavoro aperto in A.B.I. hanno condiviso uno schema negoziale di “Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico e Capitolato di patti e condizioni generali”.

Tale schema è stato elaborato tenendo conto dei principi normativi in materia di tutela del consumatore e nello spirito di un equilibrio più generale nel rapporto banca-cliente: esso può essere tenuto a riferimento per la valutazione delle bozze contrattuali proposte dalle banche.

Ai sensi di legge, la vessatorietà va sempre valutata in linea di fatto, considerando se - caso per caso - la clausola determini o meno un "significativo squilibrio contrattuale" a danno del contraente consumatore.

Le clausole vessatorie nel contratto di mutuo

In linea generale e astratta sono soggette valutazione di vessatorietà, ad esempio, le clausole:

Appaiono inoltre vessatorie le clausole che pretendono di consentire alla banca di modificare unilateralmente e senza giustificato motivo le condizioni economiche del contratto, compreso il tasso di interesse.

La Legge 248/2006 esclude ora la legittimità stessa di una modifica unilaterale delle condizioni, qualora non sussista un giustificato motivo.

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29 Novembre 2007 · Piero Ciottoli




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