Le cessioni all’esportazione precludono la possibilità di aderire al forfettone
Buongiorno, sono una lavoratrice autonoma che lavora come traduttrice e interprete per l'ISFOA, libera e privata universita di diritto internazionale della Repubblica di San Marino . Nel 2008 ho emesso due fatture, entrambe per l'ISFOA. Le due prestazioni fornite non sono però soggette a Iva e, dunque, dovrebbero essere equiparate alle operazioni non imponibili. Questa, in sintesi, l'opinione del mio fiscalista per il quale le due fatture emesse finora non costituiscono impedimento per l'accesso al cosiddetto regime fiscale forfettone per il 2009, dal momento che tali prestazioni non possono essere considerate operazioni di esportazione o assimilate, né servizi internazionali.
Potete dirmi se condividete l'interpretazione appena espressa? Commento di Angela | Martedì, 16 Settembre 2008
Cara Angela,
per poter essere considerata "contribuente minimo" è necessario, tra le varie condizioni, non aver effettuato cessioni all'esportazione nell'anno solare precedente.
Ora, costituiscono cessioni all'esportazione, in base all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008, che regola l'applicazione del nuovo regime forfettone, le seguenti fattispecie:
- i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
- le operazioni con la Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;
- tutte le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali.
In pratica le cessioni all'esportazione previste dagli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del Dpr 633/72.
E' evidente, pertanto, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore a 258 euro, effettuate all'ISFOA nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono da considerarsi cessioni all'esportazione.
Tanto premesso si deduce l'impossibilità di avvalerti del regime forfettone per l'anno prossimo.
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