Le cartelle esattoriali – se ne parla a Uno Mattina con Renato Vicario di Equitalia – commento tecnico a cura di ANARESEP

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Contenuto introduttivo dell'intervista

D. Cosa succede quando arriva una cartella esattoriale. Vuol dire che non abbiamo pagato?

R. Generalmente si. Vuol dire che vi è una pretesa che l’Ente impositore chiede nei confronti del cittadino, mediante la formalizzazione e l’esternalizzazione per la notifica al contribuente, attraverso  il nostro tramite.

D. Equitalia di che cosa si occupa?

R. Equitalia è una società pubblica che ha cominciato ad operare dal 1.

10.2006, quando la gestione del recupero dei tributi è passata dai privati al pubblico. I soci sono l’Agenzia delle Entrate e l’Inps e lavora per il complesso degli Enti pubblici, per le scuole,i Comuni e per tutti gli enti pubblici.
Equitalia è la società madre che opera sul territorio tramite 31 società controllate.

D. Vorrei parlare di quello che è accaduto l’11 Novembre 2007, che è stata emessa un’ordinanza dalla Corte Costituzionale in merito proprio alle cartelle esattoriali che, devo dire, ha fatto molto discutere.

R. E che sta facendo tuttora discutere. La Corte Costituzionale, con ordinanza numero 377 del 2007 ha sancito l’obbligo di indicazione all'interno della cartella di pagamento del responsabile della procedura di cartellazione. Non appena è stata resa pubblica la decisione abbiamo adottato, nel giro di pochissimi giorni, tutti gli accorgimenti tecnici necessari perché le nuove cartelle contenessero tutte le indicazioni. Oggi tutte le cartelle sono regolari.

D. Allora vediamo una cartella regolare. Con l’aiuto della grafica cerchiamo di capirne un po’ di più.

R. Questo che vediamo è il frontespizio della cartella di pagamento e rappresenta la parte riepilogativa della stessa in cui c’è l’indicazione dell'Agente della riscossione e sommariamente viene riportato tutto quanto si riferisce al contribuente, agli enti impositori che in questo contesto hanno chiesto il pagamento, e alla data di scadenza del pagamento stesso.

D Andiamo alla grafica 2

R. Viene data la dimostrazione di quello che è il perché della richiesta del pagamento: L’Agenzia delle Entrate chiede un’IVA, viene detto perché ed a quale periodo si riferisce. Il Comune di Roma una multa, qual è il verbale cui si riferisce quella multa. In questo contesto c’è già la indicazione del responsabile del procedimento che è il responsabile del processo in generale di accertamento della pretesa.

D. Passiamo alla grafica 3: le istruzioni per il pagamento

R. E’ il riepilogo con cui si danno le istruzioni di massima al cittadino di come pagare e con quale modalità.

D. Importante è la parte 4 del grafico

R- In questa parte denominata “comunicazioni” viene ora inserito il nome del responsabile della cartellazione.

D. Equitalia si occupa della riscossione dei tributi. Da quando ci siete voi, mi sembra, la gente paga un po’ di più di quello che è tenuta a pagare.

R. Assolutamente. L’obiettivo del cambiamento che ha portato alla creazione di Equitalia spa era proprio quello di concorrere alla lotta all'evasione, rafforzando l’attività della riscossione coattiva. Vogliamo dire che i risultati del 2007 sono di grande soddisfazione per noi e per tutti gli enti pubblici. Si pensi che nel 2006 la riscossione è stata di 4 miliardi e nell’anno 2007 siamo arrivati a 7 miliardi di euro.

Commento a cura  ANARESEP

La cartella di pagamento, in misura ancora maggiore rispetto a quanto avveniva in passato, riveste un'importanza fondamentale nella procedura di riscossione dei tributi tramite ruolo ed assume nei confronti di milioni di contribuenti una rilevanza enorme, potendo incidere sulla loro vita economica per gli effetti devastanti che ne possono scaturire che vanno dal semplice fermo macchina alla vendita all'asta della propria casa di abitazione. Non per niente il legislatore ha riservato alla stessa un trattamento legislativo particolare, minuzioso ed approfondito, di cui ogni contribuente sente il bisogno di conoscerne il contenuto.

Non vi è dubbio che l’argomento dell'intervista sopra riportata ha suscitato, nei confronti dell'opinione pubblica, un interesse morboso, lasciando, in via generale, un diffuso malcontento, per la superficialità e l’inadeguatezza delle informazioni date.

L’Anaresep, l’unica associazione di categoria che si occupa, in modo approfondito e professionale dell'argomento della riscossione dei tributi in Italia, ha sentito la necessità di procedere ad un esame completo, anche se non esaustivo della materia, tenuto conto dell'enorme interesse che riveste nei confronti della elevatissima schiera di contribuenti coinvolti nel processo riscuotitivo (cira 40 milioni di iscrizioni a ruolo all'anno).

Nella intervista è stato precisato che la cartella di pagamento oltre che mezzo per portare a conoscenza del debitore quanto deve pagare - quindi con funzione di atto puramente comunicativo operante in via amministrativa - costituisce atto di messa in mora, assumendo, quindi, una funzione parallela a quella del precetto nell'esecuzione forzata ordinaria.

Il ruolo è l'insieme dei nominativi dei soggetti debitori e delle relative somme da essi dovute. Si tratta quindi di un atto collettivo, in quanto riferito ad una molteplicità di intestatari.

La cartella di pagamento, invece, scinde la posizione del singolo da quella degli altri contribuenti, rendendo autonomo il rapporto giuridico. Tramite l'invio della cartella, l'interessato ha conoscenza dei dati contenuti nel ruolo ed a lui relativi. In sostanza, la stessa cartella deve contenere gli elementi che facciano comprendere i fatti costitutivi della cartella medesima e la motivazione della richiesta.

Ciò è quanto mai importante ai fini della sua legittimità essendo la cartella il principale strumento con cui il concessionario notifica al contribuente l'avvenuta iscrizione a ruolo di una richiesta di imposta, interessi e sanzioni a suo carico.

Composizione del modello

E’ stato poi fatto presente che il modello si compone di più parti: frontespizio, dettaglio degli addebiti, istruzioni per il pagamento e avvertenze circa modalità e termini di impugnazione della cartella stessa.

Il frontespizio riepilogativo contiene alcuni dati essenziali come il numero della cartella, la denominazione, l'indirizzo e l'orario al pubblico del concessionario, le generalità e il codice fiscale del contribuente, l'indicazione sintetica delle somme da pagare, della relativa causale e dell'ente creditore.

Non è stato fatto,invece alcun accenno che, sempre in questa parte del modello si trova evidenziato l'importo dei diritti di notifica e l'avviso che il pagamento oltre le scadenze previste determina l'applicazione degli interessi di mora e l'avvio della procedura forzata volta al recupero delle somme dovute.

Né è stato detto che nella parte superiore del frontespizio vi è lo schema predefinito dell'atto di notifica, allo scopo di agevolare le operazioni dell'incaricato.

E’ stato appena accennato che il riquadro denominato "quadro degli addebiti" contiene la motivazione della cartella, i dati descrittivi inerenti il tributo applicato o il canone riscosso, con indicazione specifica di capitale, interessi e sanzioni, nonché del periodo di riferimento,senza indicare le istruzioni sul dove, come e quanto pagare.

Non è stato detto agli ascoltatori che,in particolare il primo versamento, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R; numero 602/1973, deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica e che le eventuali rate successive sono pagate, come stabilito, dal decreto legislativo numero 46/1999, entro l'ultimo giorno del mese.

Né è stato dato rilievo allo spazio dedicato alle avvertenze circa le modalità di presentazione del ricorso contro la cartella di pagamento. Esse, infatti sono congegnate in maniera differente in rapporto all'ente creditore (Stato o altro ente pubblico) ed alla tipologia di entrata (tributo o canone patrimoniale). Viene sempre indicata l'autorità competente a ricevere il ricorso, i termini, il contenuto minimo dell'atto, le modalità per richiedere la sospensione o la rateizzazione dei debito. Si evidenzia come gli aspetti innovativi della cartella di pagamento post-riforma consistono, nella volontà di rendere anche questo tipo di atto trasparente usando un linguaggio il più possibile chiaro e diretto fornendo una informazione completa, ma anche semplificata, in modo da arrivare a tutte le fasce di utenza.

A tale riguardo uno specifico spazio è riservato alla motivazione, che si sostanzia nell'indicare i dati minimi volti a permettere al contribuente/utente l'esercizio concreto del proprio diritto di difesa.

Infine è stata data l’impressione ai telespettatori che gli Agenti della riscossione vogliono trascurare le recentissime e importantissime innovazioni riguardanti le cartelle di pagamento introdotte in quest’ultimi tempi.

Dal 25 marzo 2007 dovrà essere obbligatoriamente utilizzato dagli agenti della riscossione facenti capo ad EQUITALIA spa (la nuova società di riscossione dello Stato) il nuovo modello di cartella di pagamento, predisposto per adeguare l'attività di esazione alle nuove regole in materia di notifiche e iscrizione a ruolo introdotte dal decreto legge 223/2006.

La riservatezza dei dati divienta trasparente, per esigenze di garanzia dei contribuenti.

Particolare importanza assumono i termini. dettagliatamente indicati, entro cui deve essere utilmente notificata la cartella contenente la pretesa, il cui superamento implica decadenza per il Fisco.

Per quanto riguarda il rispetto della Privacy è stato previsto che, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 602/73, la cartella può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall'Agente della riscossione direttamente attraverso l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Al fine di garantire la privacy del debitore, l'articolo 37, comma 7, del Dl numero 223/06 ha introdotto alcune importanti modifiche all'articolo 60 del Dpr 600/73 in materia di notifica degli avvisi di accertamento tributario attraverso un richiamo specifico alla disciplina sancita dall'articolo 26 del Dpr 602/73.
Nel caso in cui il soggetto consegnatario non è il reale destinatario dell'atto, la norma citata ha aggiunto la nuova lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 60 prevedendo che il messo deve obbligatoriamente consegnare o depositare la copia dell'atto da notificare in busta chiusa e sigillata. Sulla busta il messo deve inoltre trascrivere il numero cronologico della notifica, dandone peraltro notizia nella relazione in calce all'originale e sulla copia dell'atto.

Conseguentemente il nuovo modello di cartella contiene in epigrafe una serie di riquadri da utilizzarsi in via alternativa relativi alle distinte modalità con cui la notifica della cartella può avvenire: personalmente al destinatario; consegnandola, in assenza del destinatario in busta sigillata; depositandola in Comune e affiggendo all'albo avviso di deposito per aver constatato la temporanea assenza o l'irreperibilità del destinatario; nelle altre forme ivi indicate.

Ne consegue che,ai fini della riservatezza e della segretezza è necessario che sulla busta non vanno apposti segni o indicazioni dai quali sia possibile desumere il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve infine sottoscrivere un'apposita ricevuta e il messo è tenuto a dare notizia dell'avvenuta notifica dell'atto al destinatario mediante lettera raccomandata.

Ma la parte che interessa maggiormente i contribuenti riguarda “ i nuovi compensi”.

Le nuove regole portano anche novità nella misura dell'aggio. Con la nuova cartella infatti entrano in vigore gli aumenti a carico del contribuente previsti dal decreto legge 262/2007 (poi "attuati" da un decreto dell'Economia delle Finanze del novembre 2007): è stato previsto che il compenso spettante all'agente della riscossione sia a carico del contribuente nella misura del 4,65% se paga entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. Il pagamento deve essere invece integralmente a carico del contribuente in caso di versamento oltre i sessanta giorni dalla notifica. La predisposizione di una nuova cartella di pagamento si è resa necessaria a partire dal decreto legge 223/06. La cartella indica, oltre all'importo iscritto a ruolo, alle sanzioni e agli interessi, anche la somma da corrispondere a titolo di compenso di riscossione.
Si è reso pertanto opportuno evidenziare queste circostanze attraverso una modificazione delle parti del modello della cartella di pagamento in cui sono indicati gli importi dovuti.

Il «Dettaglio degli addebiti» è dunque caratterizzato dalla presenza di specifiche tabelle, le quali definiscono analiticamente tutte le somme dovute, sia nel caso di pagamento entro i termini, sia nel caso di versamento effettuato oltre il termine di 60 giorni.

Le cartelle pazze

Ma la cosa che ha fatto più di tutto inviperire i telespettatori è stata l’omesso accenno al fenomeno delle cartelle pazze, alla sanatoria delle cartelle emesse per le violazioni al codice della strada ed alle conseguenze derivanti dal mancato inserimento, per il passato, del nome del responsabile in tutte le cartelle emesse sino al novembre 2007, data in cui vi è stata la regolarizzazione dell'obbligo, come accennato dall'intervistato.

L’Associazione è stata letteralmente subissata da telefonate ed a-mail sulle questioni sopra riportate.

Per quanto riguarda il fenomeno delle cartelle pazze, è noto a tutti che nella primavera del 2007 su 1,5 milioni di cartelle esattoriali notificate agli italiani per multe automobilistiche, Ici, diritti camerali, Tarsu, Irpef, Iva, Inps e redditi soggetti a tassazione separata ben il 42% sono risultate 'pazze', cioè sbagliate, perché gli importi non erano dovuti.

Il fenomeno delle “cartelle pazze”, si è registrato in tutta Italia e la punta dell'iceberg è stata Roma con 54.600 “cartelle pazze” seguita da Napoli con 53.900, Milano con 52.100, Genova con 47.600, Torino con 44.900, Palermo con 43.700, Bologna con 41.100 e Bari con 34.500. Chiudono Campobasso ed Isernia rispettivamente con 15.100 e 6.200 avvisi.

La Campania è stata invasa, complessivamente, da oltre 300 mila cartelle pazze e altrettante minacce di fermo auto ed iscrizioni ipotecarie, anche nei confronti (90%) dei contribuenti che per i notificatori dell'Agente della Riscossione sono risultati irreperibili o sconosciuti.

Il suddetto operato è stato posto in essere in dispregio delle norme sulla trasparenza, correttezza e buona fede ed ignorando lo Statuto dei diritti dei Contribuenti, trattandosi di richieste di pagamenti non dovuti, addirittura già versati oppure oggetto di sentenze o di sgravio, per non parlare di quelli prescritti o mai notificati, in un territorio dove secondo i notificatori di GESTLINE tutti i contribuenti sarebbero sconosciuti o irreperibili.

Altri casi di irregolarità sono state riscontrate, nell’emissione delle cartelle di pagamento, nella notifica delle stesse e nelle procedure di esecuzione da parte della Soc.Equitalia e sue controllate, senza la presenza di un terzo soggetto che controlli il loro operato.

Si è verificato un vero e proprio turbinio di vendite all'asta, ipoteche e pignoramenti di beni presso terzi, in molti casi all'insaputa dei proprietari che non avevano mai ricevuto regolari notifiche o comunicazioni di alcun genere. Il tutto frutto della procedura massiva messa in atto che ha fatto di tutta l’erba un fascio, sfuggendo di mano in molti casi segnalati, senza che le autorità di controllo hanno potuto intervenire per porre freno alla caccia all'evasore e pronunciarsi sulla regolarità della procedura.

In assenza di controllo da parte dello Stato, i cittadini che si sono sentiti lesi nei propri diritti,si sono dovuti rivolgere ai giudici che, non sapendo che pesci pigliare temporeggiano nella decisione ( da informazioni assunte solo a Padova sono 200 i giudizi in tribunale che attendono una decisione).

Tutto questo è disceso dalla nefasta e improvvida abrogazione dell'articolo 5 del decreto legge numero 112 /1999, intitolato “vigilanza”, effettuata dall'articolo 3, comma 32, del decreto legge numero 203 / 2005, convertito nella legge numero 246 / 2005 che ha letteralmente stabilito che le suddette disposizioni sulla vigilanza non vanno applicate nei confronti delle Società partecipate da Equitalia spa.

Conseguentemente è scomparso, come d’incanto, qualsiasi forma di vigilanza e controllo nei confronti delle citate società subentrate ai vecchi concessionari.

L’ineffabile intervistato avrebbe dovuto precisare se sul fenomeno sopra descritto l’Amministrazione finanziaria:

Finanziaria 2008- La sanatoria per inesigibilità dei verbali contravvenzionali

Non è stato fatto alcun cenno a questo delicatissimo provvedimento, devastante per le casse comunali.

Questo argomento è stato trattato in modo approfondito ed esaustivo sul sito Anaresep ed inserito nella medesima rubrica News 2008.

Qui basta accennare che i termini di applicazione della sanatoria comprendono tutte le infrazioni commesse entro il 30 settembre 2004, la cui notifica è avventa entro il 30 settembre 2006 e, quindi riguardanti la gestione dei vecchi concessionari, nell’erroneo presupposto che dall'1.10.2006 in poi,le cose siano marciate bene e, quindi, non siano state poste in essere richieste di riscossione di un numero enorme di multe,che un giorno potranno creare i medesimi problemi.

Invece, proprio dalla citata data di cambiamento di gestione, con l’attivazione delle procedure di massa posto in essere da Equitalia spa, i medesimi problemi sono sorti nella stessa misura della gestione precedente, aggravati dall'assenza assoluta di controlli in sede di richiesta di iscrizione a ruolo. Tali iscrizioni a ruolo, avvenute nell’anno 2007, hanno sollevato, come già precisato un enorme scalpore.
D’altra parte il legislatore ha voluto “sanare “ per il passato, avendo ritenuto l’intervento per il futuro alquanto prematuro.

L'Ordinanza della Corte Costituzionale numero 377 del 9.11.2007

Un'ordinanza emessa addirittura dalla Corte Costituzionale potrebbe trasformarsi risolutiva contro il caos, delle “ multe pazze “. Tale decisione, è stata così devastante per gli effetti traumatici che ne potranno derivare, che ha preoccupato in modo serio gli addetti ai lavori.

Di questo ne ha dato atto l’intervistato,sostenendo tuttavia che appena è stata resa pubblica la decisione abbiamo adottato, nel giro di pochissimi giorni, tutti gli accorgimenti tecnici necessari perché le nuove cartelle contenessero tutte le indicazioni. Oggi tutte le cartelle sono regolari.

Nessun ragguaglio,invece è stato dato ai tanti contribuenti su come come far valere la nullità per il passato..

Al riguardo va precisato che queste cartelle hanno acceso un numero incalcalibile di liti ed i contribuenti non intendono darsi per vinti. Se la Cartella è fondata - ovviamente - non resta che pagarla.

Se, però, vi sono irregolarità, o nella multa da cui nasce il tutto o nell'atto stesso, restano validi i soliti motivi di ricorso.

Qualora i termini sono scaduti immaginiamo il caso più complesso: Tizio ha ricevuto una Cartella da multe. Nella Cartella non c'è l'indicazione del responsabile del procedimento (dunque è illegittima) ma entro i fatidici trenta giorni non è stato fatto ricorso. Si può ancora fare qualcosa? La risposta è si. Il cittadino, non potendo più aggredire" la Cartella, dovrà fare opposizione alla sua esecuzione. Potrà farlo con un ricorso al Giudice di Pace se la richiesta di pagamento nella Cartella non supera un certo limite (in genere 15 mila euro) oppure al Tribunale Civile. La procedura è più complessa del solito, ma vale la pena tentare.

L'ordinanza vale anche "in ritardo„ Migliaia di cittadini che hanno fatto ricorso contro le Cartelle da "multe pazze" sono tuttora in attesa di udienza davanti al Giudice di Pace. Può darsi che al momento in cui è stato depositato il ricorso, la Corte Costituzionale non avesse ancora emesso l'esplosiva ordinanza N. 377. Come si fa a introdurla, nel giudizio pendente, come motivo di illegittimità della cartella? Le 'strade sono due. La prima: depositare una memoria con il nuovo motivo di ricorso alla cancelleria dei giudice al quale è stata assegnata la pratica (nome del giudice e numero di ruolo della causa vengono forniti al momento del deposito del ricorso). Seconda strada: aggiungere i motivo di ricorso durante la prima udienza.

Conclusioni

A poco più di un anno dall'entrata in funzione del "Servizio Nazionale di riscossione dei tributi", transitato in mano pubblicai, appare opportuno, come addetti ai lavori, manifestare una riflessione giuridico - funzionale del nuovo sistema.

Esso attualmente presenta nell’attività gestionale ancora luci ed ombre .

Per quanto riguarda i “Punti di forza” va in particolar modo sottolineato l'accenno fatto alle procedure "massive", con diffuso impatto sociale.

Non vi è dubbio che dette procedure (fermo auto, iscrizioni ipotecarie e procedure presso terzi), definite di massa, ed esercitabili, in tutto o in parte, con sistemi automatizzati ed in via telematica, hanno avuto nel passato ed avranno sicuramente nel futuro, rilevanti effetti deterrenti ed economici, sia per le entrate che si potranno conseguire e sia per quanto concerne il costo delle procedure stesse, alquanto contenuto.
Esse tuttavia riguardano una categoria di morosità che, sia pure numerosa, va limitata alle persone fisiche, costituenti debitori di importi molto ridotti.

Diverse sono, invece, le caratteristiche dei debitori morosi appartenenti alle categorie imprenditoriali, professionali ed artigianali (rientranti nell'ambito di applicazione dei redditi di lavoro autonomo,d'impresa e di capitale) che interessa un numero meno numeroso di contribuenti, nei cui confronti risultano, però, iscrizioni a ruolo per importi rilevanti.

Per quest'ultimi occorre una particolare cura - che,essendo individuale, risulta molto costosa, e, perciò trascurata dall'Agente della riscossione - mediante l'applicazione di due procedure:

Per quanto riguarda la seconda parte (Punti di debolezza) va in particolar modo sottolineato l'elemento di rischio costituito da soluzioni strutturali abnormi, quale potrebbe essere "accorpare" nell'attività della riscossione coattiva, determinate funzioni attualmente di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Per ciò che concerne la terza parte (Criticità) sono senz'atro da condividere le osservazioni sollevate da più parti, riguardanti:

Infine mi sia consentito un'ultima considerazione in merito al rapporto annuale della Guardia di Finanza presentato agli inizi del mese di Aprile 2007,da cui risulta la scoperta di 7.288 evasori totali, soprattutto nel settore del commercio (n. 2.600 ) e nel settore dell'edilizia; i redditi " segnalati per il recupero a tassazione " per l'anno 2006 ammontano a 16,8 miliardi di euro, mentre l'Iva"dovuta e non versata" ammonta a 3.97 miliardi di euro.

Come si sa, per effetto delle criticità del sistema della riscossione. nonostante l’enfatizzazione del relatore nell'ultima parte del suo intervento, solo una minima parte dell'evasione individuata si traduce in effettiva entrata per il fisco. Infatti nell'anno 2006,tra Iva non versata alle casse erariali e imposte dirette varie, le fiamme gialle hanno segnalato un'evasione di circa 20 miliardi. A seguito di tutte le procedure di accertamento e riscossione, però, il fisco è riuscito ad incamerare solo 2 miliardi di euro, scaturiti, fra l'altro, esclusivamente dall'aumento del 600% dei fermi amministrativi (procedura meccanizzata), confermando, così un rapporto anomalo, già in essere da diversi anni, tra evasione accertata e risorse poi recuperate.

Da ciò la necessità di porre fine alla confusione ed alla deformazione legislativa, regolamentare e amministrativa che domina oggi nel settore della riscossione, mediante l'emanazione del "Testo Unico della riscossione " strumento ritenuto utile ed indispensabile al fine di apportare i necessari aggiornamenti ed aggiustamenti normativi, in una materia così importante e vitale per lo sviluppo del nostro Paese.

Per fare una domanda su questo articolo,  sulle cartelle esattoriali  in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.

16 Luglio 2008 · Paolo Rastelli




Commenti e domande

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3 risposte a “Le cartelle esattoriali – se ne parla a Uno Mattina con Renato Vicario di Equitalia – commento tecnico a cura di ANARESEP”

  1. Franco ha detto:

    IL TEMPO E’ DENARO

    Dopo aver letto tutto riguardante tasse, cartelle esattoriali ed altri balzelli burocratici da assolvere, resta poco tempo per dedicarsi al lavoro ed alle personali attività quotidiane.
    Propongo di istituire una sosta di indennizzo equo per il cittadino che per motivi non a lui imputabili l’attesa sia superiore ad un ora.

  2. seraf. ha detto:

    le azioni esecutive (fermo veicolo) possono essere applicate solo da agenti delle riscossione. Questo vale per le cartelle notificate a partire da una certa data o vale per tutte le cartelle anche quelle che sono ora di competenza di società in cui Equitalia non partecipa?

  3. Equitalia ha detto:

    Il decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto) sul supplemento n. 152 L della G.U. n. 147 del 25 giugno, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione

    – Nel caso in cui il debitore versi, erroneamente all’agente della riscossione, somme iscritte a ruolo in eccesso (minimo 50 euro in più), Equitalia dovrà notificargli una comunicazione con le modalità di rimborso. Il debitore, per rivendicare il credito, avrà tre mesi di tempo, scaduti i quali le somme saranno versate all’ente creditore e allo Stato. Le risorse confluiranno, insieme ai maggiori prelievi su energia e coop, nel fondo per i meno abbienti istituito con il decreto legge 112/2008.

    – Abolito l’obbligo di presentare garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione o ipoteca) per la rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.

    – La scadenza delle rate non sarà più fissata all’ultimo giorno del mese; ma sarà individuata, di volta in volta, dall’agente della riscossione all’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

    – Il prezzo di base d’asta del primo incanto, per la vendita dell’immobile espropriato al debitore, si determinerà moltiplicando per tre il valore catastale.

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