L’assicurazione dell’immobile condominiale

Nella stipula di una polizza d'assicurazione per un condominio c'è da osservare:

Nelle condizioni generali di gran parte delle società assicuratrici di solito sono coperti i seguenti danni: incendio, sviluppo di fumi - gas - vapori, esplosione, scoppio, implosione, rovina di ascensori e montacarichi, fulmine, danni elettrici, caduta di aeromobili, onda sonica, spese di demolizione, sgombero e trasporto, eventi atmosferici e socio-politici (qui sono da controllare le singole clausole contrattuali).

I seguenti danni non sono sempre coperti dalle condizioni generali e meritano pertanto una particolare attenzione:

Le seguenti condizioni dovrebbero essere comprese nella polizza: colpa grave e rinuncia all'azione di rivalsa.

Altri danni diretti dovrebbero essere indicati separatamente (con l'aggiunta del relativo premio specifico per ogni fattispecie di danno):

La R.C.T. comprende la responsabilità derivante dalla proprietà del fabbricato, nonché dalla conduzione delle parti comuni dello stesso.
Sono compresi ad esempio i danni:

È importante verificare l’esistenza della RC da straordinaria manutenzione e committenza lavori al fine di aver coperta la responsabilità imputabile ai proprietari del condominio quali committenti, nel caso si dovesse verificare un danno per lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione del fabbricato.

Parte seconda  (Articolo 1882 - 1898 - 1899 - 1901 - 1905 - 1908 - 1912 - 1913 - 1917 - Cod. Civ.)

Se nell'immobile vengono esercitate attività particolari (negozi - bar ecc.), sarebbe opportuno prevedere apposite coperture di rischio per queste.
Di norma le polizze “Globale Fabbricati Civili” per i condomini richiedono che almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani sia adibita ad abitazioni civili, uffici e/o studi professionali.
Nel rimanente terzo non sono consentiti cinematografi, teatri, grandi magazzini, supermercati, autorimesse pubbliche, industrie, depositi di infiammabili, sale da ballo, discoteche, night club.
In caso contrario deve essere avvertita obbligatoriamente la Compagnia di Assicurazione che può rifiutare l’assunzione del rischio.
Bisogna inoltre porre particolare attenzione alle caratteristiche costruttive, soprattutto quando le strutture portanti (ad eccezione del tetto) risultano in legno o in altro materiale combustibile. In genere queste caratteristiche non sono tollerate se non con specifiche deroghe.
Inoltre esiste la possibilità di assicurare i conti consuntivi e le spese del condominio. Si tratta di tutele assicurative che coprono danni patrimoniali (non danni alle cose o alle persone).

Possono essere assicurati i seguenti eventi:

Esempi:
cattiva amministrazione del condominio assicurato

Il mancato rispetto del termine di pagamento di una bolletta da parte dell'Amministratore, che espone il condominio all'applicazione di una mora, il cui costo è coperto da questa garanzia.
Sono escluse i ritardi e/o omissioni nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze assicurative e nel pagamento dei premi di assicurazione.

L'attuazione da parte dell'Amministratore, di una delibera assembleare per la ristrutturazione dello stabile, effettuata senza però la predisposizione di quelle fasi propedeutiche che dovrebbero consentire al condominio di decidere con tranquillità sui lavori, ad esempio:

pagamento di penali

Si tratta ad esempio:

Anche la stipula di una assicurazione base nel contesto di un buon vicinato è possibile.
La garanzia copre le persone che dimorano nel fabbricato assicurato per i danni a terzi conseguenti a fatti accidentali verificatesi in relazione alla conduzione dell'unità immobiliare in seguito a:

All'amministratore spetta di stipulare la polizza d'assicurazione in esecuzione alla relativa deliberazione assembleare.

La maggioranza necessaria in prima convocazione richiede la maggioranza dei partecipanti e almeno la metà del valore dell'edificio espresso in millesimi di proprietà e in seconda convocazione un terzo dei condomini e un terzo dei millesimi di proprietà.

Il premio di assicurazione viene ripartito secondo i millesimi di proprietà dei condomini.
La franchigia, se prevista, al momento del risarcimento del danno al Condominio deve essere tenuta in considerazione.

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Articolo 1906 - Cod. Civ. - Danni cagionati da vizio di cosa
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

Articolo 1912 Cod. Civ. - Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Articolo 1913 Cod. Civ. - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (estratto)
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

2 Luglio 2008 · Antonio Scognamiglio




Commenti e domande

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4 risposte a “L’assicurazione dell’immobile condominiale”

  1. franco ha detto:

    qualcuno sa se in caso di distacco dell’intonaco dei frontalini l’assicurazione
    dello stabile paga i danni a terzi?grazie.

  2. Matilde ha detto:

    Chiedo scusa per il disturbo……la spesa per l’assicurazione condominiale la deve pagare il proprietario?o io che sono usufruttuaria dell’appartamento?grazie mille.

  3. assicurazioni online ha detto:

    Grazie, molto utile

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