Assegno per il nucleo familiare

Assegno familiare o assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare, è una prestazione istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente. Per poter fruire del beneficio i nuclei familiari di dipendenti e pensionati, devono percepire redditi al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.

A chi spetta l'assegno familiare

Dal 1° gennaio 1998 l'assegno familiare spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps) a particolari condizioni.

I requisiti per fruire dell'assegno familiare

Per il pagamento dell'assegno familiare, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge.

Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, si deve considerare il reddito prodotto nel 2007.

Concessione del beneficio dell'assegno familiare - Quali redditi si considerano

Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a € 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.

I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Concessione del beneficio dell'assegno familiare - Quali redditi non si considerano

Almeno il 70%

L'assegno familiare spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

Assegno familiare - PER QUALI PERSONE SPETTA

L'assegno familiare spetta, naturalmente, per il richiedente e per i seguenti altri componenti del nucleo:

Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:

L'assegno familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile.

LA DOMANDA PER  L'ASSEGNO FAMILIARE

Per ottenere il pagamento dell'assegno familiare l'interessato deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps.

Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.

I moduli sono disponibili presso gli uffici dell'Inps e sul sito www.Inps.it nella sezione "moduli".

La domanda va presentata:

CHI PAGA L'ASSEGNO FAMILIARE

Il datore di lavoro deve pagare l'assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall'Inps. L'autorizzazione dell'Inps è richiesta per il pagamento dell'assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%, i familiari residenti all'estero.

Ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps.

Ai pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps insieme alla rata di pensione.

L'ASSEGNO FAMILIARE  AL CONIUGE

L' assegno familiare  può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto. La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell'Inps, utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell'assegno. Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell'Istituto.

I moduli sono disponibili presso tutti gli uffici o possono essere scaricati dalla sezione "Moduli" sul sito dell'Istituto www.inps.it. Il pagamento dell'assegno sarà effettuato dal soggetto competente (il datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, l'Inps per i pagamenti diretti) secondo le modalità indicate dal richiedente.

Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un assegno familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

IL RICORSO CONTRO IL DINIEGO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Nel caso in cui la domanda di assegno familiare venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

ASSEGNO DI SOSTEGNO

I nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza, il cui importo dal 1° gennaio 2008 è pari a € 124,89 al mese per tredici mesi l'anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro".

Per le domande relative al 2008, il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a € 22.480,91.
La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all'Inps i dati necessari per il pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all'Inps il servizio di concessione della prestazione, mediante specifici accordi.

LIMITI DI REDDITO ANNUO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Il diritto all'assegno familiare  è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo; sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.

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26 Luglio 2013 · Carla Benvenuto




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