L’amministratore del condominio

In un condominio l'amministratore rappresenta il “governo della casa”: giuridicamente, a norma dell'articolo 1703 del codice civile, esegue un mandato, cioè si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dei condomini.

Nomina e revoca
L'articolo 1129 del codice civile prevede la nomina di un amministratore quando i condomini sono più di quattro. Viene nominato dall'assemblea dei condomini, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno 500 millesimi di proprietà e la maggioranza dei presenti (in ogni caso un terzo dei proprietari).

La nomina di un amministratore da parte del costruttore o del venditore immobiliare non ha valore. Non è prevista per un amministratore l'iscrizione a un albo professionale.

L'amministratore può essere revocato in qualsiasi momento e senza particolare motivazione con la stessa maggioranza prevista dall'articolo 1136 del codice civile. Su richiesta anche di un solo condomino può essere revocato dall'autorità giudiziaria nei seguenti casi:

  • se non informa l'assemblea condominiale di una citazione o di un provvedimento giudiziario che esorbita dalle sue attribuzioni, come da articolo 1131, ultimo comma, del codice civile;
  • se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità;
  • se per due anni non ha reso il conto della sua gestione.

Competente per la revoca è il tribunale nella cui circoscrizione si trova il condominio, l'amministratore può presentare ricorso entro 10 giorni. L'amministratore rimane in carica un anno, può essere confermato o sostituito, in questo caso rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla regolare elezione del nuovo amministratore (prorogatio). Il compenso dell'amministratore viene fissato dall'assemblea condominiale.

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Articolo 1703 del codice civile - Mandato
Il mandato e il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

Articolo 1129 del codice civile - Nomina e revoca dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di un o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.

2 Luglio 2008 · Antonio Scognamiglio


Commenti e domande

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2 risposte a “L’amministratore del condominio”

  1. peppe76 ha detto:

    salve volevo chiedervi io sono un inquilino in un condominio dal 2006 pagando sempre il consumo acqua sulla media dei 40 trimestrali poi nel 2009 l amministratore si presenta con due bollette dell acqua di quasi 350 euro dicendo che l acquedotto aveva cambiato il contratto passando in contratto edile e pagando una tariffa maggiorata incluso nella ripartizione si vede che ce solo quasi 100 euro di dispersione .con le letture mi trovo sempre sulla media dei 40 euro facendo un calcolo sulle vecchie tariffe non ho pagato perche non mi sa dare una spiegazione logica sia per la eccessiva dispersione di acqua segnata sulla ripartizione (da premettere che non ci e stata mai una perdite di tubi) e ne una spiagazione logica per queste bollette cosi care e parlo di 2 trimestri .ora il propietario mi chiede di sanare il debito e chiedo se devo pagare premetto che tutte le bollette arrivate dopo sono state pagate regolarmente rimanendo sospese solo le due grazie per le risposte

    • Può solo chiedere al proprietario di sollecitare una verifica sulle ripartizioni e sulle eventuali dispersioni. Ma non può sospendere il pagamento della fornitura senza avere prove di fatto.

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