La chiamata all'eredità
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Il chiamato all’eredità acquista la qualità di erede solo quando dichiara di accettare l’eredità. L’accettazione può essere:
- espressa: quando avviene in un atto pubblico o in una scrittura privata;
- tacita: quando il chiamato, pur non dichiarandolo espressamente, compie un atto di amministrazione del patrimonio ereditato che presuppone la sua volontà di accettare l’eredità, poiché non avrebbe il diritto di farlo se non nella qualità di erede;
- con beneficio di inventario: è il tipo di soluzione scelta quando si è in presenza di debiti o di una situazione patrimoniale non chiara. Con questo tipo di accettazione, che deve essere resa a un notaio o al cancelliere della Pretura competente, il patrimonio del defunto non si confonde con quello personale dell’erede, il quale risponde dei debiti del defunto solo nei limiti del valore dei beni ricevuti, come accertati a seguito di inventario. È obbligatorio seguire questa prassi quando fra gli eredi vi sono minori oppure persone dichiarate incapaci di intendere e volere.
I chiamati all’eredità possono anche rinunciare mediante una dichiarazione resa davanti a un notaio o al cancelliere della pretura competente. Tuttavia il chiamato che rinuncia può revocare la propria rinunzia fino a quando l’eredità non sia stata accettata dagli ulteriori chiamati. In caso di rinuncia, all’erede subentrano i suoi figli.
30 Luglio 2013 · Paolo Rastelli
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Commenti e domande
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buongiorno, mio padre purtroppo ha debiti con banche e con lo stato. ho sentito dire che una volta defunto, facendo la rinuncia all’eredità i debiti non ricadranno su noi figli e su mia madre. è vera questa cosa? che tipo di rinuncia bisogna fare? c’è il rischio che i creditori di mio padre si oppongano e che i debiti ricadano quindi su me e mio fratello? e se faccio la rinuncia all’eredità, c’è il rischio che il tutto ricada sui miei figli? inoltre vorrei sapere se ora che è fortunatamente ancora in vita, io e mio fratello possiamo tranquillamente chiedere prestiti alle banche e richiedere mutui o c’è il rischio che non ci concedano niente in quanto figli di mio padre. ultimissima cosa: cosa succederà quando inizierà a ricevere la pensione (la minima sociale) ? gliela bloccheranno? grazie mille dell’aiuto.
Rinunciando all’eredità non si è costretti a pagare i debiti fatti in vita dal defunto genitore. Naturalmente la rinuncia deve essere formalizzata anche dai figli del rinunciante (i nipoti del defunto debitore). I creditori hanno la possibilità di opporsi se, e solo se, a rinunciare è il debitore chiamato all’eredità.
I creditori possono chiedere al giudice il pignoramento del quinto della pensione del debitore. Ma la pensione sociale è praticamente impignorabile, essendo equivalente al c.d. “minimo vitale”.
Per approfondimenti sulla rinuncia all’eredità acceda a questa sezione.
L’argomento pignoramento del quinto della pensione e impignorabilità del minimo vitale è trattato qui.
Purtroppo non è possibile escludere la possibilità che lo status di cattivo pagatore del genitore possa influenzare il merito creditizio dei figli. Alcune finanziarie, in fase istruttoria per la concessione del prestito, acquisiscono lo stato di famiglia del richiedente ed effettuano ricerche nelle centrali rischi dei cattivi pagatori per tutti i membri della famiglia anagrafica.
Se il figlio che richiede il prestito non convive con il genitore, il rischio di diniego del finanziamento, riconducibile alle negative referenze creditizie del genitore, è pressoché nullo.
Sono ragazza single con una bimba di 11 anni e con molto fatica siamo riuscite a comprarci casa.
a breve venderò la mia attuale casa per acquistarne una assieme al mio nuovo compagno con il quale previamo di sposarci ed avere figli.
Ora vorrei sapere, al fine di tutelare in caso di mia morte, la mia bambina come devo comportarmi?
ho il timore che sposandomi lei vada a perdere BUONA parte di eredità.
Grazie mille
La legittima è la quota di eredità che secondo quanto prevede il Codice Civile spetta ad alcuni eredi, a prescindere dalla volontà del defunto. Eredi legittimi sono coniuge e figli, e, in assenza dei figli, i genitori e in base alla legge non è possibile diseredarli, perchè in questo caso potrebbero impugnare il testamento. Dunque, necessariamente, sua figlia perderà buona parte dell’eredità in caso di morte.
Dovrebbe comprare casa prima del matrimonio e donare all’attuale bambina la parte dell’immobile che ritiene opportuno. Altre strade sono di difficile percorrenza e comunque esposte a rischio.
Prima di tutto grazie mille! mi sta aiutando veramente molto…non le nego che questa problematica mi sta creando notti insonne.
La casa verrà comprata prima del matrimonio, ma come faccio a donarle buona parte parte della mia quota di proprietà? Un testamento olografo é suff?
grazie mille
Ely
Anche la donazione, per non essere impugnabile dagli altri eredi sopravvenienti (futuro marito e figli dal nuovo matrimonio) deve essere fatta prima di contrarre matrimonio.
Dal punto di vista dei costi sulle donazione in linea retta, ossia da genitori a figli, non ci sono imposte da pagare fino ad un valore di un milione di euro.
Dovrà quindi considerare solo l’onorario del notaio e l’ imposta ipotecaria catastale.
Addirittura, non essendo la casa stata acquistata e tenendo conto delle problematiche sempre derivanti dalle donazioni a minore, potrebbe valutare l’ipotesi (ma per la convenienza dell’operazione la invito a consultarsi con un notaio) di intestare direttamente una quota dell’appartamento a sua figlia.
Grazie, effettivamente potrei intestarle una buona quota e mettermi l’ anima in pace.
In questo modo, se Alice (mia figlia) avesse poi necessità di vendere questa sua quota (es: per mantenersi, o per comprarsi una sua casa)lo potrà fare?
Non vorrei il mio nuovo compagno si opponesse….
In caso di sua dipartita (e facciamo le corna) suo marito (come anche Alice ed i figli venuti dal nuovo matrimonio) avranno diritto alla legittima sulla quota residua di proprietà dell’appartamento.
E’ ovvio, allora, che la vendita dovrà essere congiunta, a meno che Alice non trovi un acquirente disposto a comprare solo una quota del bene.
Non ci sono alternative. In ogni caso avrà salvaguardato Alice come desidera.
Purtroppo in alcune situazioni bisogna accettare i compromessi e correre dei rischi. Ad esempio se Alice decidesse di vendere completamente l’appartamento quando la madre Ely è ancora in vita, dovrà comunque raggiungere un accordo con Ely. Ma, ci pensi, esiste un rischio futuro anche per Ely. Alice, infatti, potrebbe trovare anche un acquirente della sua sola quota ed Ely verrebbe così ad avere un estraneo comproprietario dell’appartamento, di punto in bianco. Per questo le dicevo di consultarsi con un notaio. Una donazione ad Alice con usufrutto a favore di Ely potrebbe garantire anche Ely sotto questo aspetto.
Ciò che deve ricordare è che, una volta contratto matrimonio ed acquistata casa, Alice avrà diritto alla legittima nella stessa misura di suo marito e dei figli che verranno.