La sospensione feriale dei termini processuali in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria - Calcolo dei giorni di sospensione
Come già accennato, il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre, deve essere escluso dal computo dei giorni utili. Ne deriva, ad esempio, che se si intende presentare un ricorso in Commissione tributaria provinciale:
- se il primo giorno per la proposizione del ricorso cade nel periodo feriale (1° agosto - 15 settembre), il computo del termine di 60 giorni inizierà dal 16 settembre compreso;
- se l'ultimo giorno per la proposizione del ricorso cade nel periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre.
Nel computo dei giorni occorre, inoltre, considerare che va escluso il giorno iniziale (dies a quo), mentre deve essere conteggiato quello finale (dies ad quem). Se il giorno di scadenza cade in un giorno festivo, la scadenza e prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; il sabato e considerato non festivo.
6 luglio 2014 · Giorgio Valli
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