Escussione coattiva della cartella esattoriale

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

L'escussione coattiva della cartella esattoriale è la procedura che l'agente della riscossione pone in essere, sulla base di una autonoma valutazione e senza necessità di ulteriori avvisi, per assicurare ovvero conseguire il recupero del credito relativo alla cartella esattoriale, qualora il debitore non abbia provveduto a pagare le somme iscrittea ruolo entro il termine di 60 giorni a partire dalla data di notifica della cartella esattoriale.

La riscossione coattiva della cartella esattoriale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602.

La riscossione coattiva della cartella esattoriale autorizza l'agente della riscossione ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ad esempio: autoveicoli), oppure a procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili, dei beni mobili e crediti anche presso terzi, nonché delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) e comunque ad ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore, secondo le norme del codice civile.

La riscossione coattiva della cartella esattoriale consente all'agente della riscossione di presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati.

Inoltre, se l'agente della riscossione non ha iniziato la procedura di espropriazione forzata entro il termine di un anno dalla data di notifica della cartella esattoriale, è tenuto ad inviare al debitore e ai suoi coobbligati una intimazione ad adempiere nel termine di 5 giorni, trascorsi i quali può procedere in via esecutiva. In ogni caso, gli uffici dell'ente creditore (impositore), possono in qualsiasi momento segnalare ai concessionari le azioni ritenute più proficue ai fini del recupero del credito iscritto a ruolo relativo alla cartella esattoriale.

FERMO AMMINISTRATIVO, IPOTECA ED ESPROPRIAZIONE FORZATA DEI BENI

1.1 Fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ganasce fiscali)

L'agente della riscossione (concessionario della riscossione), decorso senza esito il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, può disporre il fermo amministrativo sugli autoveicoli di proprietà dei debitori e dei suoi coobbligati. In tal caso il concessionario deve comunque inviare un ulteriore avviso ad adempiere al pagamento della cartella esattoriale nel termine di 20 giorni, trascorsi infruttuosamente i quali procederà all'iscrizione del fermo.

L’eventuale violazione dell'obbligo di non circolare con l’autovettura sottoposta a fermo comporta l’avvio del veicolo alla custodia in un deposito autorizzato, dove potrà essere sottoposto a pignoramento dal concessionario, oltre che la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 ad euro 2.628,15.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con l’ordinanza numero 2053 del 31 gennaio 2006, ha precisato che la materia del fermo dei beni mobili registrati non rientra nella competenza della giurisdizione amministrativa. Infatti, poiché la disciplina sul fermo amministrativo si inserisce nella riscossione coattiva dei crediti iscritti a ruolo con la cartella esattoriale, il relativo contenzioso non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì in quella del giudice ordinario. In particolare, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui all'articolo 57 del DPR numero 602/1973.>

1.2 Ipoteca sui beni immobili

Il concessionario della riscossione, decorso senza esito il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, può disporre - senza ulteriori avvisi - l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati, essendo tenuto tuttavia a dare successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione.

L’ipoteca è una garanzia “reale” per effetto della quale il credito garantito viene soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione dei beni sui quali è stata iscritta; mediante l’iscrizione di ipoteca e a condizione che la garanzia trovi capienza nel valore dei beni vincolati il concessionario assicura il pagamento del debito iscritto a ruolo relativo alla cartella esattoriale. All’iscrizione dell'ipoteca segue il pignoramento immobiliare, salvo che il debitore non proceda al pagamento della cartella esattoriale (anche in via rateizzata). Se le somme iscritte a ruolo non superano il 5% del valore dell'immobile, il concessionario è obbligato ad iscrivere ipoteca e, qualora perduri l’inadempimento da parte del debitore, non può avviare l’espropriazione forzata prima che siano decorsi 6 mesi dalla data di iscrizione dell'ipoteca stessa. Si ricorda che il concessionario può procedere ad espropriazione immobiliare solo se l’importo complessivo del credito è superiore a 8.000 euro.

1.3 Espropriazione forzata

Il concessionario, per conseguire quanto è dovuto per effetto dell'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, può fare espropriare i beni del debitore, esercitando il diritto che, a norma di legge, è attribuito ad ogni creditore (articolo 2910 del codice civile).

Il può sinteticamente racchiudersi nelle seguenti fasi:

  1. il pignoramento che, dalla data di notifica del relativo avviso, comporta la sottrazione al debitore della disponibilità giuridica del bene;
  2. la vendita del bene al pubblico incanto a cura del concessionario e quindi la materiale sottrazione al debitore del bene stesso;
  3. la soddisfazione del credito dell'ente impositore o degli altri eventuali creditori con il ricavato della vendita.

Il procedimento viene eseguito secondo modalità diverse a seconda che si tratti di espropriazione di beni mobili presso il debitore (ad esempio, beni ubicati nella casa di abitazione), ovvero presso terzi (ad esempio, presso il datore di lavoro per le somme dovute a titolo di stipendio, nella misura di un quinto dello stesso), di espropriazione di beni immobili (ad esempio, la casa di abitazione del debitore), ovvero beni mobili registrati (ad esempio, gli autoveicoli del debitore). Se il concessionario non procede all’espropriazione forzata in una delle forme sopra indicate nel termine di un anno dalla data di notifica della cartella, è tenuto, prima di avviare tali procedimenti, a notificare al debitore un atto di intimazione ad eseguire il pagamento della cartella esattoriale nel termine di 5 giorni.

La riscossione coattiva dei tributi iscritti a ruolo è regolata, come già scritto, dalle disposizioni speciali previste al richiamato DPR numero 602 del 1973 e dalle norme ordinarie in quanto non derogate dalle predette disposizioni speciali e con esse compatibili.

Il concessionario, al fine di recuperare le somme iscritte a ruolo nella cartella esattoriale, è altresì autorizzato ad avvalersi di tutte le azioni previste dalle norme ordinarie a tutela delle ragioni del creditore.

Nel caso di cartelle esattoriali che originano da crediti erariali, è bene evidenziare che il procedimento di riscossione coattiva è caratterizzato da presunzioni, restrizioni e preclusioni a carico del debitore e dei terzi che sono giustificate dal fondamentale interesse pubblico alla tempestiva riscossione dei crediti tributari iscritti a ruolo con cartella esattoriale.

FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI REGISTRATI (articolo 86 del DPR numero 602 del 1973)

Il debitore è avvisato della possibilità di adozione del fermo fin dalla notifica della cartella esattoriale.

Il fermo amministrativo può essere disposto per TUTTI i crediti iscritti a ruolo, senza la previsione di un importo minimo:

  • decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale e previo invio di un ulteriore avviso ad adempiere nel termine di venti giorni al pagamento della cartella esattoriale
  • sui beni, iscritti in pubblici registri, del debitore e dei suoi coobbligati
  • comporta l’inefficacia, nei confronti del concessionario (agente della riscossione), degli atti di disposizione sui beni mobili registrati posti in essere successivamente all'adozione del provvedimento
  • comporta il divieto di circolazione, la cui violazione prevede una sanzione pecuniaria e l’avvio del veicolo presso un deposito dove può essere sottoposto a pignoramento da parte del concessionario
  • può essere revocato e cancellato da parte del concessionario

ISCRIZIONE DI IPOTECA articolo 77 del DPR numero 602 del 1973)

Il contribuente è avvisato della possibilità di iscrizione di ipoteca sui beni fin dalla notifica della cartella esattoriale.

L’iscrizione di ipoteca può essere disposta per TUTTI i crediti iscritti a ruolo, senza la previsione di un importo minimo:

  • decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale
  • su tutti i beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
  • per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del debito per cui si procede
  • non è sottoposta al vincolo del preventivo avviso di intimazione, qualora non fosse iscritta entro un anno dalla notifica

Il concessionario è tenuto ad inviare al debitore una comunicazione con cui si avvisa che è stata iscritta l’ipoteca, recante l’indicazione di tutti gli elementi indispensabili per individuare il debito iscritto a ruolo con cartella esattoriale in virtù del quale si è proceduto. Se le somme iscritte a ruolo non superano il 5% del valore dell'immobile, il concessionario è obbligato ad iscrivere ipoteca prima di procedere all’espropriazione forzata e qualora perduri l’inadempimento da parte del debitore, non può avviare l’espropriazione forzata prima che siano decorsi 6 mesi dalla data di iscrizione dell'ipoteca stessa.

5 Dicembre 2007 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

5 risposte a “Escussione coattiva della cartella esattoriale”

  1. anfuso antonio ha detto:

    ciao ti o appena scritto sui tre eredi descrizione trf e impda mi ai rispsosto perfavore che non lo tovo dove devo guardare su la mia emeil aiutami perche mi trovo il canone affitto di mio papa da afrontare di unaltro srfatto piu il 2010

  2. isabella cusanno ha detto:

    RIPORTARE EQUITALIA NELLA LEGALITÀ. LETTERA APERTA A BERLUSCONI E TREMONTI

    Ill. mo Presidente del Consiglio – Ill. ministro dell’Economia

    Qualche giorno fa, nel mio studio, è venuto l’ennesimo cliente sconvolto. Era andato in banca per pagare gli stipendi dei propri dipendenti (sedici) ed aveva trovato il conto bloccato per un pignoramento Equitalia nelle forme dell’art.72 bis del DPR 602/1973, pignoramento che non gli era stato notificato. La banca aveva approfittato dell’occasione per comunicargli che gli negava l’accensione di un mutuo anche se già concordato.

    Il mio cliente era ovviamente disperato e si sentiva cosi’ in colpa da considerarsi degno delle peggiori punizioni, apprestandosi quindi a dire addio alla propria attività lavorativa. Per rincuorarlo gli ho raccontato a mo’ di favoletta uno scampolo di storia tratto dal ‘Mercante di Venezia’ e riadattato in semplicità: un mercante veneziano perde tutto, nave e carico, a causa di una tempesta.

    Il suo finanziatore lo trascina davanti al giudice veneziano per l’adempimento del contratto e della clausola di garanzia che prevedeva l’asportazione di un pezzo di carne viva dal petto del disgraziato debitore. Porzia, nei panni del giudice, così sancisce: “Incidi pure, ma il contratto non parla nè di una goccia di sangue nè di un lembo di pelle. E alla prima goccia di sangue che il tuo debitore verserà ti farò arrestare per tentato omicidio di un cittadino veneziano”.

    Bella questa conclusione? Perchè nessuno può essere ucciso per i suoi debiti, o reso schiavo o vessato, o affamato, e bello anche quel “cittadino veneziano”. Come ci farebbe piacere sapere che lo Stato è orgoglioso di noi, di ciascuna delle persone che vivono ed operano nel nostro territorio, tanto da proteggerlo da ogni abuso, da chiunque commesso sul proprio suolo.

    Ricordate “La misericordia si addice al re più della corona”, la misericordia che da benevola condiscendenza puo’ essere interpretata oggi come fratellanza pacifica.

    Avete mai letto quanto contenuto nel sito Equitalia?

    C’è un articolo sull’ordinanza della Corte Costituzionale che ritiene non fondata la questione di legittimità costituzione dell’art. 72 bis.

    Equitalia mi sembra che dimentica spesso che e’ il diritto il giusto mezzo, e che la giustizia non concede mai a nessuno di comportarsi da vincitore in battaglia.

    La Corte Costituzionale assicura la fondatezza della legittimità dell’articolo in questione perchè -specifica- il pignoramento esattoriale come qualsiasi altro pignoramento va sempre notificato al debitore e questo permette al soggetto debole di provvedere alla verifica di quanto gli viene richiesto, al pagamento o all’opposizione.

    E’ vero: non è permessa l’opposizione ai sensi degli art. 615 e 617 cpc per i ruoli esattoriali con particolare riferimento ai difetti di notifica degli atti esecutivi.

    Ma un conto sono i ruoli esattoriali e un conto sono gli altri crediti non esattoriali che Equitalia continua a trattare come tali. Un conto è il difetto di notifica ed altro è l’inesistenza della notifica.

    La norma non può essere utilizzata forzatamente come una mannaia del boia, neppure per garantire i crediti dello Stato.

    Leggevo in questi giorni che Lei, ministro Tremonti, ribadisce la necessita’ della riduzione delle aliquote anche come mezzo per ridurre l’evasione fiscale. Bene. Mi domando: un’esecuzione come quella descritta non fa altrettanti danni ai contribuenti e allo Stato?

    Volete altri esempi?

    Tizio (sono fatti accaduti e vincolati dal segreto professionale) chiude la sua impresa nel 1998, nel 2009 gli viene comunicata l’avvenuta trascrizione ipotecaria sulla sua casa per omesso pagamento dell’Iva del 2001.

    Ancora?

    Tizio paga a suo tempo il condono in una rata unica stralciando dalle voci che gli comunica Equitalia quella che non poteva essergli richiesta perche’ opposta e su cui pendeva un provvedimento del giudice adito. Comunica con lettera raccomandata ad Equitalia la sua scelta. Nel 2009 gli viene notificato fermo amministrativo dell’auto per gli importi condonati perche’ Equitalia ha ritenuto acconto il versamento effettuato in unica rata e non essendo stata versata la seconda rata (che’ il contribuente riteneva non dovuta) ha considerato il debitore decaduto dal beneficio del condono e quanto versato mero acconto.
    Inoltre, per descrivere l’uso che Equitalia fa dell’istituto della rateizzazione ci vorrebbe molto più di una semplice lettera.

    Per questo non disturbo oltre, ma se ci fosse bisogno di altri esempi sono a disposizione.

    Ogni giorno – noi avvocati e cittadini contribuenti – scopriamo un modo nuovo di interpretare la legge che porta il marchio Equitalia.

    E così vogliate perdonare quello che non è un semplice sfogo, ma l’amara considerazione che questo Paese – che vanta una storia e una tradizione di giuristi di grande intelletto e umanità, dai pretori romani ai Beccarla, dai Calamandrei ai giuslavoristi di qualche decennio fa – ora si impiglia nella rete dell’utile a ogni costo e a scapito dei diritti dei cittadini.

    Con ossequio

    Avv. Isabella Cusanno, legale Aduc

  3. pasquale parrinello ha detto:

    Trascorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale il titolo esecutivo diventa inefficace e pertanto è necessaria la notifica dell’intimazione di pagamento.

    Ancora più desolante è la situazione delle intimazioni di pagamento, che non contengono nessuna informazione se non il numero della cartella esattoriale a cui si riferiscono e l’importo da pagare(normalmente triplicato) entro e non oltre cinque giorni.

    Detto avviso perde efficacia esecutiva trascorso infruttuosamente il termine di sei mesi,
    dalla notifica, comportando la perdita del potere di intraprendere qualsiasi procedura esattoriale.

    Tuttavia nella pratica si assiste all’iscrizione di ipoteca o del fermo amministrativo addirittura in assenza della notifica del predetto atto.

  4. massimo rosarno ha detto:

    Niente iscrizione ipotecaria se il contribuente ha già ricevuto il fermo amministrativo.

    I giudici toscani si sono trovati alle prese con un contribuente al quale il concessionario aveva emesso due fermi amministrativi su quattro veicoli per un importo complessivo pari a circa 173mila euro.

    Evidentemente non soddisfatto della misura inflitta, l’ente aveva provveduto all’iscrizione di ipoteca per un valore pari al doppio (circa 311 mila euro) su un terreno di proprietà del privato.

    Quest’ultimo ha proposto tempestivamente ricorso eccependo che la misura cautelare fosse nulla perchè viziata da un’irregolarità formale.

    In sostanza il contribuente affermava che secondo l’articolo 50 del Dpr 602/1973 l’espropriazione iniziata dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento dovesse essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere, avviso che nel caso concreto non era stato consegnato.

    La commissione provinciale ha dato ragione al privato in quanto ha ritenuto che già il fermo fosse sufficiente a garantire il debito nei confronti del Fisco e che l’eventuale misura cautelare avrebbe rappresentato un danno finendo inevitabilmente per ledere l’integrità patrimoniale del contribuente.

    Nella sentenza si legge, inoltre, che il contribuente aveva già provveduto a saldare parte di quanto dovuto avendo già pagato la prima rata.

    Comportamento questo sicuramente da premiare secondo i giudici toscani. Per concludere, quindi, la commissione ha accolto il ricorso dichiarando illegittima (quindi da cancellare) l’iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!