La rinegoziazione del mutuo secondo Tremonti – ...

La rinegoziazione del mutuo secondo Tremonti – domande e risposte

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Chi potrà accedere alla rinegoziazione?

Tutti coloro che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per acquisto, costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale. Eventualmente ulteriori precisioni sull'ambito applicativo le leggeremo dal decreto quando esso sarà pubblicato.

Da quando si potrà rinegoziare?

Sostanzialmente nell'ultimo quadrimestre dell'anno dopo che le banche avranno formulato ai clienti le proposte di rinegoziazione. La Convenzione interesserà le rate in scadenza dopo il 1° gennaio 2009

Perché bloccare la rata al 2006? In quell'anno i tassi non erano già aumentati di molto?

Il 2006 è invece un anno significativo perché prima di quell'anno i tassi erano su un livello strutturalmente basso, ma anche per non avere un allungamento eccessivo del periodo di rimborso.

Il 2006 rappresenta la media dei tassi addirittura inferiore alla media del periodo che va dal 1999 al 2005, prima quindi dei rialzi della Bce.

Che cosa succede alla rinegoziazione se poi i tassi salgono?

Se i tassi aumentano, crescerà la differenza tra la rata originaria e quella della rata rinegoziata, e la differenza sarà addebitata sul conto di finanziamento accessorio.

E se poi scendono?

Il risparmio sarà portato a decremento del conto di finanziamento accessorio che potrebbe di conseguenza azzerarsi. Da quel momento se i tassi continuano a scendere si può ridurre l'importo

Con il conto di finanziamento che sarà alimentato dalla differenza tra vecchia e nuova rata non finite per guadagnare dalla rinegoziazione?

No, Le banche non ci guadagneranno dalla rinegoziazione. Può essere sufficiente un esempio: per un mutuo da SOmila euro e una durata residua di 20 anni con la rinegoziazione si avranno rate più leggere in un anno di 850 euro. Detto questo, il conto di finanziamento che sarà acceso e che si baserà sulla differenza tra vecchia e nuova rata è assolutamente senza costi e il cliente lo rimborserà eventualmente dopo aver finito il mutuo originario.

La tenuta del conto sarà gratuita o ci saranno dei costi?

Il conto di finanziamento accessorio non avrà alcun costo per i clienti.

Il conto sarà considerato quota capitale o quota capitale e interessi?

E' una quota parte di un debito non estinto e quindi a tutti gli effetti un nuovo finanziamento.

Chi pagherà il notaio?

Non è necessario l'intervento del notaio trattandosi di una rinegoziazione ed essendo prevista la continuità dell'ipoteca a garanzia del debito.

L'ipoteca si considera estinta quando si conclude il piano di ammortamento iniziale o sarà estesa per tenere conto del prolungamento?

L'ipoteca dipende dalla durata del debito, quindi la garanzia continua ad assistere il rimborso del debito.

Con questo provvedimento non si rischia di ostacolare la portabilità?

Questa misura aumenta la tipologia degli strumenti a disposizione della clientela per ridurre l'importo della rata. La portabilità è una soluzione che mantiene intatta la sua valenza.

Ma se un cliente chiede la rinegoziazione sulla base della norma, la banca è obbligata a rinegoziare?

Sì, se la banca aderisce alla convenzione tra Abi e ministero dell'Economia, mentre il cliente è libero di accettare. Ricordiamoci che tutta l'operazione nasce come una risposta a un'esigenza chiara a tutti, anche a chi non è coinvolto direttamente. Per la famiglie più in difficoltà si è creato un vincolo di bilancio, un vincolo di liquidità: la rata del mutuo a tasso variabile è diventata più onerosa, anche per il contesto economico nazionale che vede tra l'altro l'aumento, ad esempio, dei prezzi energetici.

Aggiornamento del 4 settembre 2008

Quali sono i mutui esclusi dalla rinegoziazione seconso la convenzione ABI-MEF?

• Mutui con CAP (tetto massimo);

• Mutui "a soffietto" (ossia rata fissa e durata variabile);

• Mutui "opzionali" (ossia tutte quelle tipologie di finanziamento che prevedono contrattualmente la possibilità per il cliente di avvalersi di opzioni cicliche o semplicemente a scadenze prefissate, o meno, di passare a tasso fisso / variabile);

• Mutui a tasso fisso;

• Mutui a tasso fisso iniziale (uno o due anni) e poi a tasso variabile per tutta la durata;

• Mutui a stato avanzamento lavori che risultano in stato di erogato parziale (in quanto non è ancora cominciato il periodo di ammortamento);

• Mutui in periodo di pre-ammortamento (in quanto non è ancora cominciato il periodo di ammortamento;

• Mutui chirografari;

• Mutui erogati a soggetti non persone fisiche.

Per porre una domanda sulla rinegoziazione del mutuo secondo Tremonti, sulle tipologie dei mutui esclusi dalla rinegoziazione, sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca qui.

28 Maggio 2008 · Piero Ciottoli



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