La regolamentazione dell’accesso ai dati del debitore censito negli elenchi dei cattivi pagatori

I sistemi di informazioni creditizie (SIC): cosa sono, come funzionano ed i diritti dei debitori censiti negli elenchi dei cattivi pagatori.

1. Cosa sono i SIC

I sistemi di informazioni creditizie (SIC) raccolgono e conservano le informazioni sulle richieste di finanziamento e sui rapporti di credito tra le banche/società finanziarie e i loro clienti. Le banche/società finanziarie vi si rivolgono sia per comunicare i dati del consumatore che ha chiesto e/o ottenuto un finanziamento, sia per ricevere informazioni su di esso, qualora debbano decidere se concedergli o meno un prestito.

Ciò è necessario ai fini della gestione del rischio creditizio e della stabilità del mercato finanziario.

2. Perché un codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti

Perché i SIC, nati attorno agli anni ’80, operavano senza una specifica disciplina normativa, fatta eccezione per la disciplina sulla privacy introdotta nel 1996, che disciplinava, però, soltanto gli aspetti generali del trattamento dei dati personali.

Il nuovo codice di deontologia, quindi, disciplina in maniera specifica tutta l’attività dei SIC, offrendo un inquadramento normativo alle garanzie e tutele del consumatore circa il trattamento dei propri dati personali in un sistema di informazioni creditizie.

3. Cosa prevede il codice di deontologia e buona condotta

Le disposizioni previste dal nuovo codice di deontologia e buona condotta di maggior interesse si possono riassumere in alcuni punti fondamentali:

· informativa

nel modello unico di informativa standard, che la banca/società finanziaria deve sottoporre e far sottoscrivere al consumatore che chieda un finanziamento, sono fornite in maniera chiara e semplificata tutte le informazioni circa il consenso al trattamento dei dati (vedi sotto), il tipo di dati che saranno registrati, le modalità di aggiornamentoquali sono i SIC che li conserveranno, le categorie di enti finanziatori che vi possono accedere, i tempi di conservazione. Sono, inoltre, specificati quali sono i diritti del consumatore e le modalità di esercizio degli stessi;

· consenso

in base al principio del bilanciamento degli interessi, che tutela la gestione del rischio creditizio e la stabilità del mercato finanziario, il consenso del consumatore è necessario solamente per il trattamento dei dati relativi ai pagamenti regolari ma non più per quello dei dati relativi ai ritardati o mancati pagamenti;

· natura dei dati memorizzati

possono essere memorizzati solo i dati relativi alle vicende creditizie dell'interessato e solo per scopi attinenti alla gestione ed alla tutela del credito; non possono essere memorizzati i dati sensibili (ad es.: appartenenza a partiti politici o essere affetti da qualche patologia), né i dati giudiziari (aver riportato condanne). Va sottolineato che mai, in passato, i SIC hanno registrato dati sensibili;

· valutazioni

i SIC gestiscono informazioni di tipo oggettivo (pagamento regolare o mancato pagamento) e non giudizi qualitativi (come “cattivo pagatore”). La banca/società finanziaria può chiedere al SIC di elaborare i dati con sistemi di scoring al fine di ottenere un punteggio di affidabilità. I principali fattori tenuti in considerazione dai punteggi di scoring sono dettagliati nel modulo unico di informativa standard di cui sopra.;

· correttezza dei dati

le banche/società finanziarie hanno l’obbligo di inviare dati corretti e aggiornati ai SIC; questi ultimi effettuano invece di controlli di tipo formale non potendo entrare nel merito delle informazioni ricevute. Il consumatore ha il diritto che ogni errore circa i dati registrati nel SIC venga corretto senza ritardo;

· accesso ai propri dati

il consumatore, con una semplice richiesta, ha il diritto di sapere quali siano i propri dati registrati. All’occorrenza può farli modificare se non corretti, aggiornare, integrare o eventualmente cancellare se trattati illegittimamente, ovvero, infine, può revocare il proprio consenso al trattamento dei propri dati positivi;

· tempi di conservazione dei dati

per i finanziamenti estinti sono stati accorciati i tempi, da 5 anni si è passati a 3 anni; sono state inoltre introdotte una serie di disposizioni che stabiliscono tempi diversi di conservazione a seconda del tipo e dell'importanza dell'informazione;

· chi può accedere ai dati

solamente il personale addetto della banca/società finanziaria alla quale il consumatore ha chiesto, ed eventualmente ottenuto, il finanziamento. E’ assolutamente vietata la trasmissione dei dati a terzi non autorizzati e per altri scopi (ad esempio scopi pubblicitari o simili).

4. Cosa succede quando la banca/società finanziaria ci nega il finanziamento

a) In questo caso, la banca/società finanziaria ci comunica se, per istruire la nostra richiesta di credito, ha consultato nostri dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo negativo in uno o più sistemi, indicandoci gli estremi identificativi del sistema nel quale ha rilevato le suddette informazioni.

b) Allo stesso modo, ci comunica se ha consultato nostri dati personali relativi a mancati pagamenti nelle banche dati quali pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (elenco dei Protesti c/o le Camere di Commercio, uffici del Catasto o del Tavolare ecc) e, su nostra richiesta, ci indica la fonte pubblica nella quale li ha rilevati.

c) Così, anche nel caso abbia consultato nostri dati relativi a giudizi o punteggi di tipo negativo ottenuti attraverso sistemi di credit scoring, fornendoci, su nostra richiesta, gli stessi dati e la spiegazione circa il funzionamento di tali tecniche.

d) Per capire le motivazioni della banca/società finanziaria che ci ha negato il credito, e per conoscere quali siano le informazioni sul nostro conto conservate nei SIC che la banca/società finanziaria ha consultato, possiamo presentare una richiesta di accesso ai nostri dati sia alla nostra banca/società finanziaria, sia direttamente al SIC, in base ad un modulo che ogni banca/società finanziaria dovrebbe fornirci.

e) La richiesta di accesso può essere proposta anche attraverso il tramite di un terzo, al quale va conferita una delega o procura scritta. In tale previsione si inserisce il Protocollo d’intesa tra Adiconsum e Crif. (vedi paragrafo successivo).

f) La banca/società finanziaria o il SIC dovranno risponderci in maniera precisa e comprensibile entro 15 giorni (al massimo 30, se la ricerca è particolarmente complessa).

g) Se, dal resoconto che ci viene consegnato, risulta che alcuni dati sono errati o incompleti, o che altri sono stati illecitamente trattati o che sono conservati oltre i tempi previsti dalla legge, possiamo inoltrare un reclamo in forma semplice alla banca/società finanziaria o al SIC, che provvederanno ai controlli del caso ed, eventualmente, alle modifiche, agli aggiornamenti o alle cancellazioni necessarie. Qualora ciò non avvenga, possiamo sempre adire, alternativamente, il Garante o il Tribunale.

5. Il Protocollo d’intesa tra Adiconsum e Crif

In base a tale accordo, viene stabilito un canale preferenziale per l’accesso ai dati conservati nel SIC gestito da Crif, che il consumatore, dando mandato all'Adiconsum, potrà ottenere in tempi ridotti (10 giorni, anziché 15). Inoltre, il Protocollo prevede la possibilità di risolvere in via conciliativa qualsiasi contestazione possa insorgere relativamente al trattamento dei dati.

Per porre una domanda sulla regolamentazione dell'accesso ai dati del debitore censito negli elenchi dei cattivi pagatori e su tutti gli argomenti correlati, accedi al forum, nella sezione riservata a debiti e sovraindebitamento.

20 Marzo 2010 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Una risposta a “La regolamentazione dell’accesso ai dati del debitore censito negli elenchi dei cattivi pagatori”

  1. Nicola ha detto:

    La banca non può arrogarsi il diritto di valutare la posizione economica finanziaria per una semplice comunicazione di posizione debitoria iscritta a qualsiasi centrale rischi. Il sistema rigido instaurato non da alcuna possibilità all’utente di essere ascoltato dall’istituto bancario. Basta un’iscrizione alla centrale e tutto si ferma , dovè il rischio bancario? chi aiuta chi è in difficoltà? In aultima analisi non esiste rapporto di uguglianza tra l’azienda private che si mette in gioco giornalmente, e la banca che si è arroccata in una marea di cautele e privilegi. Per me Le centrali rischi non devono esistere, condannano gli uenti finali, il più delle volte li distruggono.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!