Servizi bancari – La recente legge sulla commissione di massimo scoperto

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E’ iniziata una vera e propria gara per eliminare la “Commissione di Massimo Scoperto”, forse - ironizza il Codacons - perché iniziava a diventare realmente “pericolosa” per gli istituti di credito.

La commissione di massimo scoperto - spiega l’avvocato Francesco Di Lieto, vice presidente nazionale dell'Associazione - è una percentuale che la banca applica sul massimo saldo negativo registrato durante un determinato trimestre e viene applicata per tutto il trimestre, anche se nei tre mesi di riferimento il cliente affidato è andato in “rosso” per un solo giorno.

Così sull’importo dello scoperto - spiega Di Lieto - la banca applica un tasso di interesse a debito del cliente finché non sono versate le somme necessarie a riportare il conto a credito e una ulteriore percentuale per compensare la messa a disposizione del cliente del denaro utilizzabile in qualsiasi momento.

Tuttavia poiché la commissione ha carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma, essa va calcolata o sull’intera somma messa a disposizione dalla banca ovvero sulla somma rimasta disponibile ad un dato momento e non utilizzata dal cliente.

Invece le banche la calcolano proporzionalmente all'utilizzo del fido in modo analogo al calcolo degli interessi; riconducendola non alla disponibilità, ma all'utilizzo delle somme.

La corsa all'eliminazione di siffatta commissione avviene a seguito della legge n° 2 del 28 gennaio 2009, che ha introdotto la disciplina relativa alla commissione di massimo scoperto e che ha sancito:

  1. la nullità delle Commissioni di Massimo Scoperto se il saldo del conto corrente è a debito per un periodo inferiore a trenta giorni consecutivi;
  2. la nullità delle Commissioni di Massimo Scoperto se il cliente non ha un'apertura di credito;
  3. la nullità delle clausole, comunque siano denominate, che prevedano una remunerazione per la banca per la messa a disposizione di una linea di credito indipendentemente dal suo utilizzo.

E’ stato, altresì, previsto che le Commissioni di Massimo Scoperto debbano essere considerate ai fini della legge numero 108/1996, nonché degli articoli 644 del codice penale e 1815 del codice civile.

In buona sostanza - prosegue Di Lieto - si deve tener conto della Commissione anche ai fini dell'usura.

Per comprendere la gravità del problema - conclude l’avvocato Di Lieto - basti pensare alle migliaia di cittadini, commercianti o piccole imprese che per anni hanno dovuto subire l’applicazione di una prassi illegittima; a coloro i quali si sono ritrovati con la richiesta di fallimento o hanno subito la vendita della propria abitazione.

Alla luce delle predette modifiche normative il Codacons chiede che gli istituti di credito provvedano al ricalcolo delle somme illegittimamente richieste ai propri clienti titolari di linee di fido, anche laddove siano trascorsi dieci anni dall'estinzione del rapporto. In mancanza la parola passerà all'Autorità Giudiziaria.

3 Marzo 2009 · Simonetta Folliero


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2 risposte a “Servizi bancari – La recente legge sulla commissione di massimo scoperto”

  1. Carlo Magaddino ha detto:

    La Banca Credem mi ha applicato il massimo scoperto per un importo di € 244,32 per un giorno di valuta oltre agli interessi passivi del 12% per un bonifico di 25.000,00, operazione calcolata e considerata antecedemente di un giorno e ampiamente coperta da un rimborso di Pronti termine.
    E’ legale? è usura? come posso ottenere il rimborso.
    Cordiali saluti.
    Carlo Magaddino

    • Ric ha detto:

      La cosa è molto semplice:
      se quel giorno i soldi non ce li avevi non dovevi usarli…
      io non uso soldi che non ho, o se lo faccio poi ci pago gli interessi sopra.
      Nessuno ti ha obbligato a fare un bonifico con quella valuta, la prossima volta ti svegli, le regole del gioco le sanno tutti.

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